La libertà negativa è proprio
quella facilmente rinvenibile nell’articolo 13 della Costituzione. Questo
paradigma culturale deriva dal paradigma moderno: la libertà è assoluta, detta
anche LIBERTA’ DAL LIMITE (limes). ASSOLUTO deriva dal latino AB-SOLUTUS, cioè
libero da vincoli. È la descrizione di uno spazio di non ingerenza
dell’individuo rispetto alle libertà di altri: questo limite altrui (esterno) è
qualificato dal termine LIMITE, la cui etimologia deriva dalla parola latina
LIMES, che è appunto il confine. All’interno del confine l’individuo gode di
uno spazio di non ingerenza (il diritto alla riservatezza e di essere lasciati
soli). Questa idea (politica e giuridica) nasce dal pensiero di Hobbes, grande
esponente del pensiero giuridico e politico del barocco: scrive opere ancora
molto attuali e indica cosa deve intendersi per libertà (libertà è assenza di
impedimenti esterni: v. settimana scorsa).
Un individuo può fare qualcosa se
ha la volontà di farla e può comunque astenersene.
Questo tipo di idea tipicamente
moderna è strettamente correlata al problema della invasione geografica da
parte di un altro. La libertà dal limite, quindi, è la libertà dall’ingerenza
altrui (senza invaderla). Questa ingerenza spetta al diritto, che trova la sua
fonte nello stato.
Difficilmente nel mondo moderno
si pensa alla norma come paragonabile a “libertà”: la libertà dell’individuo
deve essere assoluta, sciolta dal vincolo, da OGNI vincolo. Constant parlava
anche di libertà come PARADIGMA CLASSICO. L’idea di classicità indica un
insieme di idee e di valori che permangono nel tempo, sviluppandosi nel corso
della storia dell’occidente, restando sempre attuali. Il tutto ripreso da altri
filosofi medievali come Agostino, fino ad arrivare al novecentesco Heidegger.
Questo paradigma di libertà è
collegato strettamente alla finitezza dell’uomo: è una libertà finita o NEL
limite (péras = limite, non nel senso spaziale, ma nel senso
ONTOLOGICO-strutturale). È una libertà finita, nel senso che è correlata alla
finitezza, alla finitudine. Questa idea di libertà era stata avviata dai greci:
“QUELLO CHE
VIENE ESPRESSO A QUESTO PROPOSITO NEI MISTERI, CHE NOI UOMINI SIAMO COME CHIUSI
IN UNA CUSTODIA, E CHE, PERCIO’, NON DOBBIAMO LIBERARCENE E FUGGIRE, MI SEMBRA
UN PROFONDO PENSIERO NON FACILE DA PENETRARE. MA QUESTO ALMENO, O CEBETE, MI
PARE CHE SIA BEN DETTO: CHE SONO GLI DEI QUELLI CHE SI PRENDONO CURA DI NOI, E
CHE NOI SIAMO UN POSSESSO DEGLI DEI. O NON TI PARE CHE SIA COSI’?” (Platone, Fedone,
62 B).
Con maggiore precisione, nelle
LEGGI, Platone afferma che
“NESSUN UOMO
PER NATURA E’ CAPACE DI ESERCITARE UN PIENO CONTROLLO SUL SUO DESTINO, SE NON A
PREZZO DI GRANDE INGIUSTIZIA E VIOLENZA” (homo faber fortunae suae).
Platone afferma che questo uomo
che fabbrica il proprio destino potrebbe produrre ingiustizia e violenza:
l’idea del vero uomo è quella dell’uomo calato nel limite della sua vera
esistenza. Nessun uomo, quindi, è capace di esercitare un pieno controllo sul
proprio destino. Questo tipo di libertà è quindi un’idea di libertà che non
riguarda l’essere indipendente da un vincolo, ma è una libertà che riguarda
l’idea stessa di libertà.
La libertà personale potrebbe
diventare un diritto indisponibile: la libertà assoluta può essere la vera idea
di libertà personale, penserò di avere un potere sulla mia stessa libertà (la
libertà allora è disponibile?). La libertà assoluta, quindi, è un diritto
DISPONIBILE (rinunciabile o alienabile). Raramente si pone il problema della
libertà personale: si pensa che il diritto alla libertà personale sia sempre
disponibile (esattamente come la proprietà). Questo farebbe calare la libertà
personale nei diritti cosiddetti disponibili. È inviolabile in quanto
indipendente, in quanto caratterizzata da mancanza di costrizioni esterne. Vi è
anche un’altra idea di libertà, detta RELATIVA o FINITA, caratterizzata dal e
NEL limite (péras). È una libertà finita che si caratterizza per una sorta di
riflessione: ipotizzando che la libertà sia alienabile allo stato, essa
comunque è indisponibile, irrinunciabile, inalienabile. Ma dire ciò, significa
che io non posso rinunciare in alcun modo alla mia libertà.
Il greco arcaico pensa al dio in
maniera diversa dalla nostra: il dio non era solo un uomo, era qualcosa di più.
Il peras non è qualcosa di
esterno, è qualcosa che fa parte della natura umana (libertà greca – Ettore –
Achille).
VENIAMO ORA A CERCARE DI
COMPRENDERE LA CATEGORIA LIBERTA’ PERSONALE (art. 13 Costituzione)
Il caso MUCCIOLI
Un tossicodipendente, accettando
la condizione di essere trattenuto a forza nella comunità terapeutica di San
Patrignano, prevede anticipatamente di accettare la privazione della propria
libertà personale ora per allora, cioè per il momento in cui la manifestazione
della volontà di uscire sarebbe esplicita e certamente attribuibile alla
irrefrenabile “sete di droga”.
Con la pattuizione accettata
all’atto della richiesta di ammissione nella comunità, il tossicodipendente
rinuncia anche alla futura revoca del consenso, dato alla temporanea e
finalizzata restrizione della propria libertà personale (viene definito oggi
negli USA “ULYSSE’S CONTRACT”).
Il fondatore della comunità di
San Patrignano, Vincenzo Muccioli, è tratto a giudizio il 10 dicembre 1983 con
le accuse di sequestro di persona e maltrattamenti per aver incatenato alcuni
giovani tossicodipendenti della comunità al fine di impedire loro di assumere
nuovamente sostanze stupefacenti.
Il consenso dato dall’avente
diritto può cedere tale diritto attraverso un valido consenso? (art. 50 c.p.).
Questo articolo afferma che “non è punibile chi lede o pone in pericolo un
diritto con il consenso della persona che può validamente disporne” (volenti
non fit iniuria).
In primo grado fu condannato,
negli altri due fu assolto.
Il tribunale di Rimini, che in
primo grado condannò l’imputato, portò come motivazioni le seguenti: “I delitti
di sequestro di persona e di maltrattamenti, commessi in danno di
tossicodipendenti sottoposti in comunità chiusa a programmi terapeutici
inclusivi di restrizione della libertà e trattamenti vessatori, non sono
scriminati dal consenso del ricoverato, poiché il consenso è invalido quando
riguarda la soppressione della libertà personale o limitazioni così gravi da
sminuire in modo notevole la funzione sociale dell’individuo” (Tribunale di
Rimini, 16-02-1985).
La Corte di Appello di Bologna,
invece, assolse l’imputato con le seguenti motivazioni: “Il delitto di
sequestro di persona, commesso in danno di tossicodipendenti sottoposti in
comunità chiusa a programmi terapeutici comprendenti la restrizione della
libertà personale, è scriminato dal consenso ai programmi predetti
anticipatamente prestato dal ricoverato all’atto di ammissione in comunità,
quando la privazione della libertà […] non venga attuata con modalità tali (ad
es. incatenamento o chiusura di ambienti indecorosi e malsani) da lederne la
dignità di persona umana” (Corte di Appello di Bologna, 28-11-1987).
La Cassazione confermò la seconda
sentenza, quella della Corte di Appello, in quanto era stata utilizzata la
buona fede e perché questi gestori usarono lo stato di necessità putativo (per
salvare la vita delle persone in difficoltà). Entrambe le corti, comunque, si è
valutato in base allo stesso parametro: la dignità umana.
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