venerdì 15 maggio 2015

27^ LEZIONE DI DIRITTO PRIVATO.

Il rapporto che deriva dal contratto è essenzialmente obbligatorio: grazie alla distinzione fra contratti ad efficacia reale e contratti ad efficacia obbligatoria, si può capire che laddove c’è un effetto reale, c’è anche un effetto obbligatorio (non vale il viceversa).
Diritto di credito ed obbligo sono le due posizioni giuridiche (attiva e passiva) che esistono in capo ai due contraenti. La prestazione serve a soddisfare un interesse del creditore. Il fatto che ci sia un rapporto obbligatorio consente al creditore di pretendere ed ottenere l’adempimento della prestazione.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di patologia del rapporto contrattuale, si parla di cause di risoluzione del contratto: ci si trova di fronte a contratti a prestazioni corrispettive (entrambi le parti contraenti subiscono e ottengono vantaggi). Acquistano diritti entrambi e nel contempo assumono obblighi. Data la presenza di un contratto ad efficacia obbligatoria, le cause che possono portare alla risoluzione del contratto:
-        Inadempimento di una delle due parti.
-        Impossibilità di prestazione data da una delle parti;
-        Eccessiva onerosità del contratto.
L’efficacia dello scioglimento del contratto viene riportata indietro fino al momento della sua conclusione.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Uno dei due contraenti non adempie alla propria obbligazione. Nel caso ci sia un contratto a prestazioni corrispettive e uno dei contraenti non adempia la propria obbligazione, l’altro (colui il quale ha adempiuto) ha alcuni rimedi preventivi (può sospendere l’esecuzione della propria prestazione nel caso in cui le condizioni patrimoniali dell’altro contraente mettano in pericolo l’adempimento) [art. 1461]
Eccezione di inadempimento
Una parte chiede all’altra l’esecuzione della prestazione gravante su quest’ultima. Una parte che deve ricevere un determinato carico di merce, ingiunge al fornitore di consegnarli i beni: il fornitore può difendersi tramite questa eccezione. Sta, in sostanza, dimostrando che anche l’altra parte è inadempiente (strumento processuale o extra processuale con cui si paralizza una pretesa altrui) [art. 1460]
Il contraente, quindi, ha questi strumenti di difesa preventiva. Per arrivare ad una soluzione definitiva bisogna considerare come il creditore di una prestazione dovuta da un debitore possa condannare il debitore per inadempimento (stessa cosa potrà fare il debitore grazie a tale eccezione). Se il debitore sta per fallire, la strada percorsa dal creditore può rivelarsi totalmente inutile. Il creditore può non avere nessun interesse ad agire per ottenere l’esecuzione delle obbligazioni che nascono dal contratto: può essere controproducente (dovrebbe eseguire anche le proprie obbligazioni).
Con maggiore successo si potrebbe percorrere la strada della risoluzione del contratto per inadempimento dell’altro contraente. A questa risoluzione si arriva con una pronuncia del giudice (Sentenza Costitutiva), la quale risolve il contratto. Rispetto a questa causa sono da notare due regole fondamentali:
-        La facoltà del contraente di cambiare idea (art. 1453 II comma): la legge afferma che se il contraente chiede al giudice di condannare l’altra parte, può anche cambiare idea e all’interno dello stesso processo chiedere la risoluzione del contratto. Non è possibile, invece, fare l’opposto: non è possibile chiedere l’adempimento nel caso in cui io abbia già citato in giudizio il convenuto per risoluzione del contratto per inadempimento.
-        Un’obbligazione si considera inadempiuta (art. 1218) quando la prestazione non sia stata eseguita correttamente. L’adempimento dell’obbligazione è l’esatta esecuzione della prestazione dovuta: ogni inesattezza è inadempimento. È inadempimento il debitore che adempie solo in parte. È inadempimento il debitore che esegue con modalità diverse rispetto a quanto stabilito dalle parti.
È in questo ambito che entra in gioco l’articolo 1455: la norma ci indica che il giudice a cui viene chiesta la sentenza per risoluzione del contratto per inadempimento ha il compito di valutare la gravità dell’inadempimento. Se si sceglie di chiedere la risoluzione del contratto, bisogna essere sicuri che il giudice ritenga abbastanza gravi le cause di inadempimento. Questa risoluzione, oltre che in via giudiziale, è ottenibile anche in via stragiudiziale (senza bisogno di una apposita causa):
-        Portata generale, PROCEDIMENTO MONITORIO (risoluzione stragiudiziale): consiste nella intimazione scritta che la parte non inadempiente rivolge alla parte inadempiente di adempiere con termine di almeno 15 giorni. È necessario che risulti dallo scritto che trascorsi quei 15 giorni almeno (o comunque il termine determinato dal creditore), il contratto si riterrà risolto di diritto (art. 1454). QUESTA DIFFIDA AD ADEMPIERE HA BISOGNO CHE CI SIA L’AVVERTENZA CHE TRASCORSO IL TERMINE IL CONTRATTO è RISOLTO DI DIRITTO (se il termine trascorre inutilmente il contratto è risolto senza fare o dire alcunché).  
-        Con clausola contrattuale, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (art. 1456): clausola con cui le parti stabiliscono che se uno dei contraenti non adempie ad una determinata obbligazione che nasce dal contratto, allora si riterrà risolto l’intero contratto. Se si legge con attenzione l’articolo 1456, bisogna SPECIFICARE LA OBBLIGAZIONE PARTICOLARE IL CUI INADEMPIMENTO PROVOCA AUTOMATICAMENTE LA RISOLUZIONE DELL’INTERO CONTRATTO. Non si può naturalmente scrivere che l’inadempimento di qualsiasi obbligazioni provochi la risoluzione dell’intero contratto (bisogna indicarle espressamente). Il contratto, così dice il 1456 II comma, si risolve automaticamente di diritto quando la parte interessata dichiari all’altra che intende valersi della clausola risolutiva espressa.
-        Con clausola contrattuale, CLAUSOLA CON TERMINE ESSENZIALE (art. 1457). La prestazione deve essere eseguita entro un determinato termine qualificato come essenziale (è PRUDENTE scrivere che il termine è essenziale): il termine è essenziale se il creditore di quella prestazione non ha nessun interesse a ricevere la prestazione dopo la scadenza del termine (consegna abito sposa). La risoluzione può essere evitata se si dichiara di volere ricevere lo stesso la prestazione (meccanismo opposto della clausola risolutiva espressa).
Se il debitore non esegue la prestazione, deve pagare i danni: la prestazione diventa impossibile per una causa non imputabile al debitore? Il creditore non ha diritto a ricevere la prestazione e nemmeno un risarcimento del danno. Art. 1463: nei contratti a prestazioni corrispettive la parte liberata dalla prestazione non può chiedere la controprestazione e deve restituire quanto già ricevuto (se è solo una prestazione parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione del prezzo dovuto). Mettiamo che una signora voglia sottoporsi ad un intervento di chirurgia plastica e in un incidente il chirurgo perda la mano. Il chirurgo non potrà operare e la signora non dovrà pagare la controprestazione.
Cosa succede nei contratti ad effetti reali? Supponiamo di aver comprato un’auto, che rimane ancora in concessionaria senza averla pagata. Scoppia un incendio fortuito e l’auto va distrutta. La macchina distrutta, in teoria, era già nostra. Il principio tratto dalle fonti romane è RES PERIT DOMINO (il proprietario subisce il rischio del perimento della cosa).
ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA (art. 1467)
In questo caso si trova un’altra regola che serve a salvaguardare un certo equilibrio all’interno del contratto. Può succedere qualcosa per cui il valore di una delle prestazioni cambia smisuratamente rispetto al valore della controprestazione. L’eccessiva onerosità deve essere dovuta al verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili. È un istituto che ha origine in Germania ed è determinata da fenomeni di grandissima inflazione. Questo istituto ha avuto buona applicazione negli anni 70 del 900 in Italia, nel momento di massima crisi petrolifera.
GLI EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RISPETTO AI TERZI

Cosa succede se viene risolto un contratto in base al quale era stato trasferito un diritto da A a B e poi da B a C? art. 1458 (la risoluzione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione).

Nessun commento:

Posta un commento