Il rapporto che deriva dal
contratto è essenzialmente obbligatorio: grazie alla distinzione fra contratti
ad efficacia reale e contratti ad efficacia obbligatoria, si può capire che
laddove c’è un effetto reale, c’è anche un effetto obbligatorio (non vale il
viceversa).
Diritto di credito ed obbligo
sono le due posizioni giuridiche (attiva e passiva) che esistono in capo ai due
contraenti. La prestazione serve a soddisfare un interesse del creditore. Il
fatto che ci sia un rapporto obbligatorio consente al creditore di pretendere
ed ottenere l’adempimento della prestazione.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di patologia del rapporto
contrattuale, si parla di cause di risoluzione del contratto: ci si trova di
fronte a contratti a prestazioni corrispettive (entrambi le parti contraenti
subiscono e ottengono vantaggi). Acquistano diritti entrambi e nel contempo
assumono obblighi. Data la presenza di un contratto ad efficacia obbligatoria,
le cause che possono portare alla risoluzione del contratto:
-
Inadempimento di una delle due parti.
-
Impossibilità di prestazione data da una delle
parti;
-
Eccessiva onerosità del contratto.
L’efficacia dello scioglimento
del contratto viene riportata indietro fino al momento della sua conclusione.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Uno dei due contraenti non
adempie alla propria obbligazione. Nel caso ci sia un contratto a prestazioni
corrispettive e uno dei contraenti non adempia la propria obbligazione, l’altro
(colui il quale ha adempiuto) ha alcuni rimedi preventivi (può sospendere
l’esecuzione della propria prestazione nel caso in cui le condizioni
patrimoniali dell’altro contraente mettano in pericolo l’adempimento) [art.
1461]
Eccezione di inadempimento
Una parte chiede all’altra
l’esecuzione della prestazione gravante su quest’ultima. Una parte che deve
ricevere un determinato carico di merce, ingiunge al fornitore di consegnarli i
beni: il fornitore può difendersi tramite questa eccezione. Sta, in sostanza,
dimostrando che anche l’altra parte è inadempiente (strumento processuale o
extra processuale con cui si paralizza una pretesa altrui) [art. 1460]
Il contraente, quindi, ha questi
strumenti di difesa preventiva. Per arrivare ad una soluzione definitiva
bisogna considerare come il creditore di una prestazione dovuta da un debitore
possa condannare il debitore per inadempimento (stessa cosa potrà fare il
debitore grazie a tale eccezione). Se il debitore sta per fallire, la strada
percorsa dal creditore può rivelarsi totalmente inutile. Il creditore può non
avere nessun interesse ad agire per ottenere l’esecuzione delle obbligazioni
che nascono dal contratto: può essere controproducente (dovrebbe eseguire anche
le proprie obbligazioni).
Con maggiore successo si potrebbe
percorrere la strada della risoluzione del contratto per inadempimento
dell’altro contraente. A questa risoluzione si arriva con una pronuncia del
giudice (Sentenza Costitutiva), la quale risolve il contratto. Rispetto a questa
causa sono da notare due regole fondamentali:
-
La facoltà del contraente di cambiare idea (art.
1453 II comma): la legge afferma che se il contraente chiede al giudice di
condannare l’altra parte, può anche cambiare idea e all’interno dello stesso
processo chiedere la risoluzione del contratto. Non è possibile, invece, fare
l’opposto: non è possibile chiedere l’adempimento nel caso in cui io abbia già
citato in giudizio il convenuto per risoluzione del contratto per
inadempimento.
-
Un’obbligazione si considera inadempiuta (art.
1218) quando la prestazione non sia stata eseguita correttamente. L’adempimento
dell’obbligazione è l’esatta esecuzione della prestazione dovuta: ogni
inesattezza è inadempimento. È inadempimento il debitore che adempie solo in parte.
È inadempimento il debitore che esegue con modalità diverse rispetto a quanto
stabilito dalle parti.
È in questo ambito che entra in
gioco l’articolo 1455: la norma ci indica che il giudice a cui viene chiesta la
sentenza per risoluzione del contratto per inadempimento ha il compito di
valutare la gravità dell’inadempimento. Se si sceglie di chiedere la
risoluzione del contratto, bisogna essere sicuri che il giudice ritenga
abbastanza gravi le cause di inadempimento. Questa risoluzione, oltre che in
via giudiziale, è ottenibile anche in via stragiudiziale (senza bisogno di una
apposita causa):
-
Portata generale, PROCEDIMENTO MONITORIO
(risoluzione stragiudiziale): consiste nella intimazione scritta che la parte
non inadempiente rivolge alla parte inadempiente di adempiere con termine di
almeno 15 giorni. È necessario che risulti dallo scritto che trascorsi quei 15
giorni almeno (o comunque il termine determinato dal creditore), il contratto
si riterrà risolto di diritto (art. 1454). QUESTA DIFFIDA AD ADEMPIERE HA
BISOGNO CHE CI SIA L’AVVERTENZA CHE TRASCORSO IL TERMINE IL CONTRATTO è RISOLTO
DI DIRITTO (se il termine trascorre inutilmente il contratto è risolto senza
fare o dire alcunché).
-
Con clausola contrattuale, CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA (art. 1456): clausola con cui le parti stabiliscono che se uno dei
contraenti non adempie ad una determinata obbligazione che nasce dal contratto,
allora si riterrà risolto l’intero contratto. Se si legge con attenzione
l’articolo 1456, bisogna SPECIFICARE LA OBBLIGAZIONE PARTICOLARE IL CUI
INADEMPIMENTO PROVOCA AUTOMATICAMENTE LA RISOLUZIONE DELL’INTERO CONTRATTO. Non
si può naturalmente scrivere che l’inadempimento di qualsiasi obbligazioni
provochi la risoluzione dell’intero contratto (bisogna indicarle espressamente).
Il contratto, così dice il 1456 II comma, si risolve automaticamente di diritto
quando la parte interessata dichiari all’altra che intende valersi della
clausola risolutiva espressa.
-
Con clausola contrattuale, CLAUSOLA CON TERMINE
ESSENZIALE (art. 1457). La prestazione deve essere eseguita entro un
determinato termine qualificato come essenziale (è PRUDENTE scrivere che il
termine è essenziale): il termine è essenziale se il creditore di quella
prestazione non ha nessun interesse a ricevere la prestazione dopo la scadenza
del termine (consegna abito sposa). La risoluzione può essere evitata se si
dichiara di volere ricevere lo stesso la prestazione (meccanismo opposto della
clausola risolutiva espressa).
Se il debitore non esegue la
prestazione, deve pagare i danni: la prestazione diventa impossibile per una
causa non imputabile al debitore? Il creditore non ha diritto a ricevere la
prestazione e nemmeno un risarcimento del danno. Art. 1463: nei contratti a
prestazioni corrispettive la parte liberata dalla prestazione non può chiedere
la controprestazione e deve restituire quanto già ricevuto (se è solo una
prestazione parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto ad una
corrispondente riduzione del prezzo dovuto). Mettiamo che una signora voglia sottoporsi
ad un intervento di chirurgia plastica e in un incidente il chirurgo perda la
mano. Il chirurgo non potrà operare e la signora non dovrà pagare la
controprestazione.
Cosa succede nei contratti ad
effetti reali? Supponiamo di aver comprato un’auto, che rimane ancora in
concessionaria senza averla pagata. Scoppia un incendio fortuito e l’auto va
distrutta. La macchina distrutta, in teoria, era già nostra. Il principio
tratto dalle fonti romane è RES PERIT DOMINO (il proprietario subisce il
rischio del perimento della cosa).
ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA
(art. 1467)
In questo caso si trova un’altra
regola che serve a salvaguardare un certo equilibrio all’interno del contratto.
Può succedere qualcosa per cui il valore di una delle prestazioni cambia
smisuratamente rispetto al valore della controprestazione. L’eccessiva
onerosità deve essere dovuta al verificarsi di eventi straordinari ed
imprevedibili. È un istituto che ha origine in Germania ed è determinata da
fenomeni di grandissima inflazione. Questo istituto ha avuto buona applicazione
negli anni 70 del 900 in Italia, nel momento di massima crisi petrolifera.
GLI EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO RISPETTO AI TERZI
Cosa succede se viene risolto un
contratto in base al quale era stato trasferito un diritto da A a B e poi da B
a C? art. 1458 (la risoluzione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi,
salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione).
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