venerdì 15 maggio 2015

26^ LEZIONE DI DIRITTO PRIVATO.

L’azione di annullamento ha una legittimazione relativa. Il codice recita che per l’azione di nullità può agire chiunque abbia interesse. L’azione di annullamento, invece, è solo relativa, prevista a favore della parte che o aveva l’incapacità legale o il soggetto caduto in errore od ingannato, o anche minacciato.
Art. 1441 (II comma): chiunque ne abbia interesse può far valere l’incapacità del condannato in stato di interdizione legale. È una sorta di sanzione in capo a coloro che si siano macchiati di particolari reati. Questa formula si ripresenta dopo la legittimazione della nullità.
Si è già accennato qualche tempo fa al problema della prescrizione dell’azione (art. 1442, da integrare col 428). Col 1442 si hanno i 5 anni: il problema nasce nel momento in cui va stabilito il decorso. Nel caso di incapacità naturale il momento del decorso del termine dei 5 anni è il momento della conclusione del contratto.
L’azione di annullamento si prescrive in 5 anni, mentre l’azione di nullità è imprescrittibile. Anche l’eccezione di annullamento è imprescrittibile: v’è un soggetto che domanda, giudizialmente, l’esecuzione o l’adempimento del contratto. L’altro soggetto, il convenuto, ECCEPISCE (fa presente che) quel contratto è annullabile, e lo può fare a prescindere dal fatto che abbia mai promesso in via autonoma il processo. Lo può fare anche se si è prescritta l’AZIONE per l’annullamento (art. 1442 II comma).
Un contratto nullo non può mai essere convalidato: un contratto con vizio così grave da punire con la nullità, ovvero con la totale inefficacia, non potrà essere convalidato. Il legislatore consente di convertirlo, al massimo (il contratto è sano se si guarda ad un altro schema contrattuale). Per quanto riguarda i vizi di annullabilità, il legislatore consente alle parti di convalidare il contratto (1444): i soggetti possono, in maniera espressa o tacita, di fare salvo un contratto che contenga vizi di annullamento. Il potere di convalida si può fare solo con il potere di annullamento.
L’altro contraente non ha mai legittimazione all’azione nel momento in cui il primo contraente sia un minore: con il 1426 il legislatore toglie l’azione di annullamento al minore che abbia raggirato l’altro contraente.
L’EFFETTO DI ANNULLAMENTO VERSO TERZI
Gli effetti nei confronti dei terzi è importante per tutte le azioni: poiché i beni circolano è sempre importante vedere che fine fa il negozio giuridico composto dai terzi. È importante distinguere se l’annullabilità dipende da incapacità legale o meno: EFFETTI DELLA RISOLUZIONE RISPETTO A TERZI. Bisogna distinguere: se l’annullabilità dipende da incapacità legale o se invece dipende da altri vizi.
ALTRI VIZI
Se l’annullabilità è conseguenza di una causa diversa dall’incapacità legale i terzi fanno salvi i loro acquisti (annullamento a loro inopponibile) solo:
1-     Se sono in buona fede,
2-     Se hanno acquistato a titolo oneroso,
3-     Se hanno trascritto il loro acquisto PRIMA della trascrizione della domanda di annullamento.
Queste tre condizioni devono coesistere. Questo discorso non vale quando si tratta di annullamento per incapacità legale: il legislatore sceglie sempre di tutelare l’incapace.
1445 + 2652 (numero 6): il secondo prevede che (in caso di incapacità legale) se sono trascorsi 5 anni dalla trascrizione dell’acquisto, il terzo fa salvo il suo acquisto (a titolo gratuito o oneroso).
Art. 1446.
LA RESCISSIONE
Le parti devono essere lasciate libere di contrarre. Gli unici due casi in cui il legislatore interviene sono i casi di RESCISSIONE (sperequazione forte fra gli interessi delle parti). Qualcuno approfitta di uno stato di bisogno noto alla controparte, qualcuno approfitta di una situazione di pericolo e ha procurato una lesione ultra dimidium. Questi sono gli unici due effetti genetici che il legislatore prevede esplicitamente. Il rapporto nasce sperequato? Non interessa al legislatore. Il contraente può ottenerne la rescissione.

Art. 1448: se vi è sproporzione tra le due parti, a causa di stato di bisogno, la parte danneggiata potrà richiedere la rescissione. Siccome è un difetto genetico del contratto, da un punto di vista strutturale questo difetto genetico va ad incrinare le strutture del rapporto. Il 1451 afferma che il contratto rescindibile non può essere convalidato. Per fare il paragone con quanto già studiato, si ricordi che un’azione di rescissione può essere paralizzata nel caso in cui il soggetto proponente riporti il contratto ad equità. L’articolo 1452, rubricato “effetti della rescissione rispetto a terzi”, afferma che la rescissione non pregiudica i diritti dei terzi.

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