L’azione di annullamento ha una
legittimazione relativa. Il codice recita che per l’azione di nullità può agire
chiunque abbia interesse. L’azione di annullamento, invece, è solo relativa,
prevista a favore della parte che o aveva l’incapacità legale o il soggetto
caduto in errore od ingannato, o anche minacciato.
Art. 1441 (II comma): chiunque ne
abbia interesse può far valere l’incapacità del condannato in stato di
interdizione legale. È una sorta di sanzione in capo a coloro che si siano
macchiati di particolari reati. Questa formula si ripresenta dopo la
legittimazione della nullità.
Si è già accennato qualche tempo
fa al problema della prescrizione dell’azione (art. 1442, da integrare col
428). Col 1442 si hanno i 5 anni: il problema nasce nel momento in cui va
stabilito il decorso. Nel caso di incapacità naturale il momento del decorso
del termine dei 5 anni è il momento della conclusione del contratto.
L’azione di annullamento si
prescrive in 5 anni, mentre l’azione di nullità è imprescrittibile. Anche
l’eccezione di annullamento è imprescrittibile: v’è un soggetto che domanda,
giudizialmente, l’esecuzione o l’adempimento del contratto. L’altro soggetto,
il convenuto, ECCEPISCE (fa presente che) quel contratto è annullabile, e lo
può fare a prescindere dal fatto che abbia mai promesso in via autonoma il
processo. Lo può fare anche se si è prescritta l’AZIONE per l’annullamento
(art. 1442 II comma).
Un contratto nullo non può mai
essere convalidato: un contratto con vizio così grave da punire con la nullità,
ovvero con la totale inefficacia, non potrà essere convalidato. Il legislatore
consente di convertirlo, al massimo (il contratto è sano se si guarda ad un
altro schema contrattuale). Per quanto riguarda i vizi di annullabilità, il
legislatore consente alle parti di convalidare il contratto (1444): i soggetti
possono, in maniera espressa o tacita, di fare salvo un contratto che contenga
vizi di annullamento. Il potere di convalida si può fare solo con il potere di
annullamento.
L’altro contraente non ha mai
legittimazione all’azione nel momento in cui il primo contraente sia un minore:
con il 1426 il legislatore toglie l’azione di annullamento al minore che abbia
raggirato l’altro contraente.
L’EFFETTO DI ANNULLAMENTO VERSO
TERZI
Gli effetti nei confronti dei
terzi è importante per tutte le azioni: poiché i beni circolano è sempre
importante vedere che fine fa il negozio giuridico composto dai terzi. È
importante distinguere se l’annullabilità dipende da incapacità legale o meno:
EFFETTI DELLA RISOLUZIONE RISPETTO A TERZI. Bisogna distinguere: se
l’annullabilità dipende da incapacità legale o se invece dipende da altri vizi.
ALTRI VIZI
Se l’annullabilità è conseguenza
di una causa diversa dall’incapacità legale i terzi fanno salvi i loro acquisti
(annullamento a loro inopponibile) solo:
1-
Se sono in buona fede,
2-
Se hanno acquistato a titolo oneroso,
3-
Se hanno trascritto il loro acquisto PRIMA della
trascrizione della domanda di annullamento.
Queste tre condizioni devono
coesistere. Questo discorso non vale quando si tratta di annullamento per
incapacità legale: il legislatore sceglie sempre di tutelare l’incapace.
1445 + 2652 (numero 6): il
secondo prevede che (in caso di incapacità legale) se sono trascorsi 5 anni
dalla trascrizione dell’acquisto, il terzo fa salvo il suo acquisto (a titolo
gratuito o oneroso).
Art. 1446.
LA RESCISSIONE
Le parti devono essere lasciate
libere di contrarre. Gli unici due casi in cui il legislatore interviene sono i
casi di RESCISSIONE (sperequazione forte fra gli interessi delle parti).
Qualcuno approfitta di uno stato di bisogno noto alla controparte, qualcuno
approfitta di una situazione di pericolo e ha procurato una lesione ultra
dimidium. Questi sono gli unici due effetti genetici che il legislatore prevede
esplicitamente. Il rapporto nasce sperequato? Non interessa al legislatore. Il
contraente può ottenerne la rescissione.
Art. 1448: se vi è sproporzione
tra le due parti, a causa di stato di bisogno, la parte danneggiata potrà
richiedere la rescissione. Siccome è un difetto genetico del contratto, da un
punto di vista strutturale questo difetto genetico va ad incrinare le strutture
del rapporto. Il 1451 afferma che il contratto rescindibile non può essere
convalidato. Per fare il paragone con quanto già studiato, si ricordi che
un’azione di rescissione può essere paralizzata nel caso in cui il soggetto
proponente riporti il contratto ad equità. L’articolo 1452, rubricato “effetti
della rescissione rispetto a terzi”, afferma che la rescissione non pregiudica
i diritti dei terzi.
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