mercoledì 29 aprile 2015

21^ LEZIONE DI DIRITTO PRIVATO.

SIMULAZIONE DI CONTRATTO
I contraenti stipulano un contratto qualsiasi ma nello stesso tempo si accordano nel senso che il contratto da loro stipulato non produce effetti (contratto finto, solo apparente). Devono accordarsi sul fatto che il loro rapporto giuridico deve essere o corrispondente ad un contratto vero o sia del tutto inesistente.
La prima ipotesi va sotto il nome di SIMULAZIONE RELATIVA. La seconda ipotesi va sotto il nome di SIMULAZIONE ASSOLUTA.
Ciò che caratterizza la simulazione è l’accordo in base al quale il contratto non ha alcun effetto tra di loro. L’accordo raggiunto dai contraenti affinché non si producano gli effetti del contratto simulato ma gli effetti del contratto diverso o non si produca alcun effetto prende il nome di ACCORDO SIMULATORIO. L’accordo simulatorio fa capire cosa sia la simulazione. Nella simulazione ci sono tre contratti e due contratti nel caso di simulazione assoluta (contratto apparente; contratto simulatorio; contratto reale, ovvero il contratto “dissimulato”). Nel caso di simulazione ASSOLUTA abbiamo solo il contratto apparente e l’accordo simulatorio, in cui si stabilisce che non vi deve essere alcun effetto contrattuale. In entrambi i casi ci si trova di fronte ad un contrasto, un conflitto, tra apparenza e realtà: all’esterno appare qualcosa che in realtà non ha alcun effetto, avendo invece effetto un contratto DISSIMULATO. Questo fenomeno è disciplinato all’art. 1414 ai primi due commi. La vendita è stata stipulata ma le parti hanno raggiunto un secondo accordo per cui il primo contratto non ha effetto. Ha effetto tra esse il contratto dissimulato, solo se il contratto presenti gli adeguati requisiti di sostanza e di forma. Il II comma esplicita il caso della simulazione relativa ma per implicito ammette anche la simulazione assoluta, in quanto il II comma comincia la parola “se” (viene ammessa l’eventualità per cui le parti abbiano voluto un contratto diverso). Anche qui ci si trova di fronte ad uno strumento consentito ai contraenti che questi stessi possono utilizzare se abbiano interesse ad usarlo. Il legislatore è perfettamente consapevole del fatto che questo tipo di contratto viene utilizzato per nascondere la titolarità dei beni. Non è facile nascondere la titolarità di un bene immobile: ci sono parecchie situazioni in cui un soggetto può avere interesse di non far figurare all’esterno la consistenza del proprio patrimonio. Tale interesse si coglie quando si consideri un istituto: RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DEL DEBITORE (2740). L’art. 2740 prevede che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri: questa norma presuppone che vi sia una obbligazione e stabilisce che per far fronte alla obbligazione il debitore è responsabile con tutto il suo patrimonio (beni presenti e futuri). IVG = istituto di vendita giudiziaria. Quando l’articolo 2740 dice che il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, ciò significa che lui potrà rispondere con la vendita di tutti i suoi beni all’IVG (processo di esecuzione). In questo modo si capisce quale può essere l’interesse a simulare un contratto. Tizio vende FITTIZIAMENTE a Caio e Sempronio i suoi beni registrati (casa, auto, barca…), in modo tale che in caso di debito esoso non gli vengano pignorati questi beni (dal momento che i contratti son simulati, le proprietà TRA DI LORO non son passati; dall’esterno sembra proprio di sì).
La simulazione dei contratti, quindi, è un fenomeno che spesso nasconde operazioni poco commendevoli e poco raccomandabili. La simulazione si presta a degli usi non del tutto legittimi: il codice, allora, si occupa specificamente del conflitto tra la situazione apparente e la situazione reale esistente tra i contraenti. Questa discrepanza tra apparenza e realtà crea una serie di possibili conflitti di interessi, regolati agli articoli 1415 e 1416. A -- > B. A trasferisce a B un bene immobile con contratto simulato: B non dovrà pagare alcun prezzo ad A e la proprietà è rimasta effettivamente ad A. B è titolare apparente e un titolare reale che è A. A si chiama anche “simulato alienante” e B viene anche chiamato “simulato acquirente”. A e B hanno stipulato un contratto simulato di vendita: i conflitti di interesse che possono nascere fra soggetti, sorgono/possono sorgere tra persone che abbiano confidato nel fatto di compiere atti basandosi sulla situazione vere e persone che abbiano confidato nella situazione apparente. I problemi possono porsi per chi compra da B: C, basandosi sulla situazione apparente, vuole comprare la casa da B. C è considerato terzo. A può avere interessi a far valere la propria proprietà sulla casa nei confronti di C, dicendo che B non è vero proprietario. Il conflitto con C può manifestarsi anche nei confronti dei creditori del simulato alienante (A). Il creditore di A ha un interesse in conflitto con C (D ha interesse a dire che la casa è di A e dire che la può espropriare). Altra categoria di soggetti in conflitto sono gli acquirenti di A: A può vendere la casa ad E, ma B può vendere a C. Il conflitto è tra C ed E: se la casa è di C, D, A ed E sono insoddisfatti; se la casa è di E, B e C restano insoddisfatti. L’articolo 1415 risolve il conflitto di interessi stabilendo che la simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti né dagli aventi causa o dal creditore del simulato alienante ai terzi in buona fede. Se il terzo ha acquistato in buona fede (C), il suo interesse prevale sull’altra classe (D, A ed E). Se il terzo era in malafede allora prevale l’interesse delle parti (D, A ed E). Il conflitto di interessi è risolto sulla base del principio di buona fede al momento dell’acquisto. C è in buona fede se non sa di aver comprato da un titolare apparente; C è in mala fede se sa di aver comprato da B in quanto titolare apparente. Ma perché la buona fede di C deve prevalere sugli interessi di D, A ed E?
1-     In quanto A deve subire il rischio;
2-     In quanto E sa qualcosa che C non sa (la sua posizione soccombe rispetto alla situazione di chi ha fatto valere una situazione apparente in buona fede).
Si supponga ora che A abbia acquistato da X e che abbia fatto un contratto simulato con B. Supponiamo ora che E sia l’erede di A e che quindi A muoia. E aveva capito che la vendita era simulata e che quindi è diventato proprietario della casa di A. Poniamo ora che B odi E e che quindi voglia rimanere proprietario effettivo della casa. E chiederà al giudice la verifica della simulazione del contratto: otterrà una sentenza che accerti che il contratto tra A e B era simulato. E trascriverà il suo acquisto seguendo il principio di continuità. B, saputo che E ha pretese sulla casa, vende la casa a C (ignaro): se C ha comprato in buona fede il suo acquisto è salvo, salvo gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale (se E trascrive la domanda e accerta il contratto simulato prima della trascrizione di C, E è proprietario; se C trascrive prima di E, C diventa proprietario).
Altro caso: poniamo che D sia creditore di A e abbia interesse a far valere la natura simulata della vendita. Supponiamo che anche B abbia un creditore (F): anche F ha interesse a far valere la natura simulata della vendita. Se il creditore di B (F) potesse far valere la titolarità apparente della casa, potrebbe far espropriare la casa e rifarsi sul ricavato della vendita. Anche D ed F sono in conflitto di interessi tra di loro. Soddisfare uno dei due, significa sacrificare l’interesse dell’altro. La legge prende in considerazione F, dicendo che A e B non possono dire ad F di fermare la vendita della casa, se F ha cominciato in buona fede il processo esecutivo (art. 1416). Il II comma del 1416 riguarda invece lo specifico conflitto di interessi tra D ed F: tra D ed F è preferito D, in quanto costui è creditore del simulato alienante (il quale D fa valere la situazione realmente esistente).
L’articolo 1417 facilita la prova per i terzi per la simulazione, dicendo che la prova può essere fornita anche per testi dai terzi. La prova per testimoni è consentita e per questo è consentita anche la prova per presunzioni (si può usare qualsiasi mezzo di prova per dimostrare che il contratto tra A e B è simulato). Le parti che vogliano far valere la simulazione del contratto tra loro intercorrente, la prova per testimoni (in linea di principio) NON è consentita, in quanto c’è l’accordo simulatorio (scritto in documento chiamato CONTRO-DICHIARAZIONE). Le parti hanno a loro disposizione un documento scritto che induce il legislatore ad evitare la prova per testimoni o per presunzione.

C’è solo un caso in cui le parti non stipulano l’accordo simulatorio per iscritto: art. 1417. La prova per testimoni (che va sempre in parallelo con la presunzione) è ammissibile per dimostrare l’illiceità del contratto.

Nessun commento:

Posta un commento