martedì 28 aprile 2015

19^ LEZIONE DI DIRITTO PRIVATO.

Il dominus, attraverso la rappresentanza, può far agire qualcun altro per la cura dei propri interessi. Questo rappresenta un’eccezione alla regola. Quando si è studiato gli effetti del contratto si è detto che il contratto ha forza di norma TRA le parti: con il contratto, quindi, le parti possono modificare (intervenire) per produrre effetti solamente nella sfera giuridica delle parti.
Il rappresentante agisce e gli effetti si riflettono nella sfera del rappresentato (dominus). Con la rappresentanza gli effetti dell’agire dell’attività giuridica (sorgere di diritti e di dovere conseguenti all’azione) ricadono NON in capo a chi ha agito, ma ad un altro soggetto, rappresentante, ovvero il DOMINUS. Questo è quanto si trova scritto nell’articolo 1388. In questo senso si può ancora dire che attraverso l’istituto della rappresentanza si ha un ampliamento della legittimazione sostanziale. È un ampliamento alla legittimità sostanziale del negozio. La rappresentanza di cui si parlerà nello specifico (artt. 1387 e seguenti) non esaurisce tutti i tipi di rappresentanza: rappresentanza di fonte volontaria e rappresentanza di fonte legale. I due tipi di rappresentanza sono identiche negli effetti ma diverse nei presupposti: la prima trova la sua fonte in un atto di autonomia; la seconda ha l’obiettivo di tutelare soggetti deboli, che non sarebbero altrimenti in grado di provvedere alla cura dei propri interessi. In questo senso si parla di rappresentanza dei genitori sui minori, del curatore rispetto all’inabilitato, dell’amministratore rispetto all’amministrato…
I presupposti, quindi, son diversi; ma gli effetti sono i medesimi. La rappresentanza di fonte volontaria è la più approfondita: vi sono atti PERSONALISSIMI in cui la rappresentanza non può operare. Si tratta in particolare di testamento e di matrimonio (nonché il riconoscimento del figlio naturale). Questa rappresentanza di regola trova la sua fonte nella autonomia delle parti ed in particolare in una manifestazione di volontà da parte del DOMINUS che si sostanzia in un atto unilaterale con il quale conferisce il potere ad un altro soggetto (rappresentante) di agire per suo conto. Questo atto detto PROCURA, atto unilaterale, in quanto tale non abbisogna dell’accettazione da parte del rappresentante: è già efficace di per sé nel momento in cui viene resa a conoscenza dei terzi. Proprio perché atto indirizzato a terzi una serie di articoli (1393, 1394, 1396 e 1398) fa capire che è un atto rivolto a terzi. La cosa più importante è che i terzi devono essere messi nella condizione di sapere se il rappresentante ha tale potere o meno (se il terzo sta concludendo un negozio con il rappresentante o con il dominus): nel momento in cui il dominus crea la procura e conferisce il potere al rappresentante, il dominus non si spoglia del potere di porre in essere il negozio giuridico, ma rende noto ai terzi che anche Tizio, suo rappresentante, ha il potere di stipulare l’atto. Questo non significa che in capo al rappresentante sorga il diritto di porre in essere l’atto né tanto meno priva di tale diritto il dominus stesso.
Per sapere con chi i terzi stanno concludendo un contratto è necessario che il rappresentante dichiari di operare in nome del rappresentato (concetto di SPENDITA DEL NOME): se il rappresentante non spende il nome, agisce in proprio e quindi acquista per sé.
Il potere del rappresentante di agire per il rappresentato è contenuto in un atto chiamato PROCURA: in questo atto il DOMINUS pone anche dei limiti, o comunque circoscrive dei confini per poter agire per conto suo. Se i limiti sono travalicati, si crea una situazione piuttosto complessa: il rappresentante agisce SENZA la procura e spende il nome del rappresentato. Non avendo il potere di farlo, l’atto non sarà:
-        Valido per il dominus, in quanto non ha conferito alcun potere al rappresentante;
-        Non potranno ricadere nella sfera giuridica del dichiarante (FALSUS PROCURATOR): non acquista per sé e non fa nemmeno acquistare al dominus.
E qui c’è il solito problema della tutela dei terzi. I terzi hanno sempre la possibilità di pretendere dal rappresentante che questi giustifichi i suoi poteri e, addirittura, che venga consegnata copia della procura scritta (art. 1393). Il legislatore quindi mette nelle condizioni di informarsi. Le conseguenze sono evidenti: se qualcuno si fida della procura senza giustifica, il legislatore non dà altra possibilità al terzo. Ma se il terzo SENZA SUA COLPA incappa in una truffa ben organizzata, il falsus procurator (colui che ha agito senza rappresentanza o travalicando i limiti rappresentativi contenuti nella procura) è tenuto a risarcire l’INTERESSE NEGATIVO, il quale si sostanzia nella perdita di chances che il rappresentante (falso) ha fatto perdere al terzo intrattenendolo in un rapporto giuridico che non ha dato i suoi frutti. È possibile che, in caso di falsus procurator, il dominus ritenga comunque di avvantaggiarsi dell’attività del falsus procurator e dare efficacia a quanto fatto (RATIFICA). La ratifica, tuttavia, fa sempre salvi i diritti dei terzi.
Tenendo fermi i concetti di DOMINUS e RAPPRESENTANTE, è facile capire come si debba guardare alla capacità legale d’agire del titolare (nel campo di rappresentanza volontaria). Nella rappresentanza volontaria è importante che la capacità di agire sia in capo al titolare, al rappresentante è richiesta anche solo la capacità di intendere e di volere. Questo meccanismo fa salvi tutti gli acquisti dei minori: il minore che va a comprare il pane conclude un contratto di compravendita. Il minore tendenzialmente conclude un contratto per conto dei genitori. È in capo al rappresentante che si fa la verifica dei vizi del volere (non è un mero trasmettitore della volontà). Eventuali stati soggettivi, infatti, vanno indagati in capo al rappresentante (buona o mala fede…). Siccome sua è la volontà, gli stati soggettivi rilevanti sono del rappresentante, salvo che ricadano su elementi che aveva predeterminato il dominus (art. 1390 – 1391).
La procura deve rivestire la forma che viene utilizzata per concludere il negozio. Ammettiamo che il rappresentante usi male la procura: potrebbe esserci un conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato. Mentre il problema del FALSUS PROCURATOR si pone per la tutela dei terzi, ovvero per tutelare coloro che avevano fatto affidamento su poteri inesistenti, il problema del conflitto di interessi riguarda i rapporti fra rappresentante e rappresentato. Il legislatore ha preso in considerazione il caso in cui il rappresentante gestisce male i suoi poteri. Il legislatore prevede una sanzione più grave, ovvero quella dell’annullamento: questa è possibile a due condizioni.
-        Art. 1394: può essere annullato solo se il conflitto era conoscibile dal terzo (salta fuori nuovamente il problema della tutela del terzo) -- > tutelando il terzo si salvaguardia il negozio giuridico che ha prodotto circolazione della ricchezza -- > più si difende la circolazione della ricchezza più se ne avrà;
-        Art. 1395: il contratto concluso con se stesso: l’annullamento può essere domandato salvo che il rappresentante non fosse stato autorizzato a concludere un contratto con se stesso, o qualora l’oggetto del contratto sia predeterminato in modo tale da escludere il conflitto.
IL MANDATO
Il mandato viene definito all’articolo 1703: è quel contratto con il quale una parte si impegna a compiere uno o più atti giuridici per conto di un’altra (mandatario, colui che compie gli atti, e mandante, per cui vengono compiuti gli atti).
Contratti consensuali e contratti reali -- > quasi tutti i contratti sono di natura consensuale, ovvero si perfezionano con il semplice accordo delle parti (legittimamente manifestato!). Residuano una piccola categoria di contratti dove il consenso oggettivamente manifestato è necessario ma non sufficiente (ci vuole anche la TRADITIO): contratti reali, e sono solo un retaggio del mondo romano. I contratti reali sono: il deposito, il comodato, il contratto costitutivo di pegno e il contratto di mutuo. In ogni caso la stragrande maggioranza sono contratti consensuali e il mandato è contratto consensuale. Per quanto riguarda gli effetti del contratto appartiene alla categoria dei contratti ad efficacia obbligatoria (ad efficacia reale: vendita, donazione, mutuo).
Il contratto di mandato ha effetti solo obbligatori ed in particolare li genera in capo al mandante (se il mandato è a titolo oneroso) e in capo al mandatario (concludere gli atti giuridici che il mandante gli ha commissionato). Il mandato può essere concluso CON o SENZA rappresentanza.


CON: il mandatario riceverà l’investitura da parte del mandante di compiere atti giuridici sempre per conto suo e in nome suo. Gli effetti giuridici ricadranno immediatamente in capo al mandante per effetto della rappresentanza. Ma può esistere anche un mandato
SENZA: il mandante può non aver piacere che si sappia che dietro l’operato del mandatario in realtà c’è lui. Il mandatario va a contrattare per conto del mandante MA NON SPENDE IL SUO NOME: gli effetti giuridici dei negozi conclusi ricadono in capo al mandatario. Costui, in forza dell’accordo che ha con il mandante, è poi obbligato a ritrasferire questi effetti in capo al mandante.

Questo è stabilito dagli articoli 1704 e 1705. Il fatto che il mandatario possa agire senza rappresentanza è previsto dall’articolo 1705: il legislatore si trova nell’imbarazzo di dover tutelare il mandante nel caso in cui il mandatario non voglia più trasferire gli effetti ottenuti con il negozio. Dal momento che il mandante non entra mai in rapporto con i terzi, per tutelare i suoi interessi l’articolo 1705 ha posto una deroga: quando si tratti di diritti di credito che il mandante vanta nei confronti di terzi in conseguenza di attività che il mandatario ha esplicato, il mandante può sostituirsi al mandatario ed esercitare i diritti verso terzi e rivendicare beni mobili acquistati per suo conto. Per i beni immobili il mandante può ottenere una esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre (sentenza che abbia l’effetto dell’articolo 2932). Io, mandatario, deve essere veloce a trascrivere la domanda giudiziale (prima dell’atto di acquisto da parte del mandatario).

Nessun commento:

Posta un commento