Il dominus, attraverso la
rappresentanza, può far agire qualcun altro per la cura dei propri interessi.
Questo rappresenta un’eccezione alla regola. Quando si è studiato gli effetti
del contratto si è detto che il contratto ha forza di norma TRA le parti: con
il contratto, quindi, le parti possono modificare (intervenire) per produrre effetti
solamente nella sfera giuridica delle parti.
Il rappresentante agisce e gli
effetti si riflettono nella sfera del rappresentato (dominus). Con la
rappresentanza gli effetti dell’agire dell’attività giuridica (sorgere di
diritti e di dovere conseguenti all’azione) ricadono NON in capo a chi ha
agito, ma ad un altro soggetto, rappresentante, ovvero il DOMINUS. Questo è
quanto si trova scritto nell’articolo 1388. In questo senso si può ancora dire
che attraverso l’istituto della rappresentanza si ha un ampliamento della
legittimazione sostanziale. È un ampliamento alla legittimità sostanziale del
negozio. La rappresentanza di cui si parlerà nello specifico (artt. 1387 e seguenti)
non esaurisce tutti i tipi di rappresentanza: rappresentanza di fonte
volontaria e rappresentanza di fonte legale. I due tipi di rappresentanza sono
identiche negli effetti ma diverse nei presupposti: la prima trova la sua fonte
in un atto di autonomia; la seconda ha l’obiettivo di tutelare soggetti deboli,
che non sarebbero altrimenti in grado di provvedere alla cura dei propri
interessi. In questo senso si parla di rappresentanza dei genitori sui minori,
del curatore rispetto all’inabilitato, dell’amministratore rispetto
all’amministrato…
I presupposti, quindi, son
diversi; ma gli effetti sono i medesimi. La rappresentanza di fonte volontaria
è la più approfondita: vi sono atti PERSONALISSIMI in cui la rappresentanza non
può operare. Si tratta in particolare di testamento e di matrimonio (nonché il
riconoscimento del figlio naturale). Questa rappresentanza di regola trova la
sua fonte nella autonomia delle parti ed in particolare in una manifestazione
di volontà da parte del DOMINUS che si sostanzia in un atto unilaterale con il
quale conferisce il potere ad un altro soggetto (rappresentante) di agire per
suo conto. Questo atto detto PROCURA, atto unilaterale, in quanto tale non
abbisogna dell’accettazione da parte del rappresentante: è già efficace di per
sé nel momento in cui viene resa a conoscenza dei terzi. Proprio perché atto
indirizzato a terzi una serie di articoli (1393, 1394, 1396 e 1398) fa capire
che è un atto rivolto a terzi. La cosa più importante è che i terzi devono
essere messi nella condizione di sapere se il rappresentante ha tale potere o
meno (se il terzo sta concludendo un negozio con il rappresentante o con il
dominus): nel momento in cui il dominus crea la procura e conferisce il potere
al rappresentante, il dominus non si spoglia del potere di porre in essere il
negozio giuridico, ma rende noto ai terzi che anche Tizio, suo rappresentante,
ha il potere di stipulare l’atto. Questo non significa che in capo al
rappresentante sorga il diritto di porre in essere l’atto né tanto meno priva
di tale diritto il dominus stesso.
Per sapere con chi i terzi stanno
concludendo un contratto è necessario che il rappresentante dichiari di operare
in nome del rappresentato (concetto di SPENDITA DEL NOME): se il rappresentante
non spende il nome, agisce in proprio e quindi acquista per sé.
Il potere del rappresentante di
agire per il rappresentato è contenuto in un atto chiamato PROCURA: in questo
atto il DOMINUS pone anche dei limiti, o comunque circoscrive dei confini per
poter agire per conto suo. Se i limiti sono travalicati, si crea una situazione
piuttosto complessa: il rappresentante agisce SENZA la procura e spende il nome
del rappresentato. Non avendo il potere di farlo, l’atto non sarà:
-
Valido per il dominus, in quanto non ha
conferito alcun potere al rappresentante;
-
Non potranno ricadere nella sfera giuridica del
dichiarante (FALSUS PROCURATOR): non acquista per sé e non fa nemmeno
acquistare al dominus.
E qui c’è il solito problema
della tutela dei terzi. I terzi hanno sempre la possibilità di pretendere dal
rappresentante che questi giustifichi i suoi poteri e, addirittura, che venga
consegnata copia della procura scritta (art. 1393). Il legislatore quindi mette
nelle condizioni di informarsi. Le conseguenze sono evidenti: se qualcuno si
fida della procura senza giustifica, il legislatore non dà altra possibilità al
terzo. Ma se il terzo SENZA SUA COLPA incappa in una truffa ben organizzata, il
falsus procurator (colui che ha agito senza rappresentanza o travalicando i
limiti rappresentativi contenuti nella procura) è tenuto a risarcire
l’INTERESSE NEGATIVO, il quale si sostanzia nella perdita di chances che il
rappresentante (falso) ha fatto perdere al terzo intrattenendolo in un rapporto
giuridico che non ha dato i suoi frutti. È possibile che, in caso di falsus
procurator, il dominus ritenga comunque di avvantaggiarsi dell’attività del
falsus procurator e dare efficacia a quanto fatto (RATIFICA). La ratifica,
tuttavia, fa sempre salvi i diritti dei terzi.
Tenendo fermi i concetti di DOMINUS
e RAPPRESENTANTE, è facile capire come si debba guardare alla capacità legale
d’agire del titolare (nel campo di rappresentanza volontaria). Nella
rappresentanza volontaria è importante che la capacità di agire sia in capo al
titolare, al rappresentante è richiesta anche solo la capacità di intendere e
di volere. Questo meccanismo fa salvi tutti gli acquisti dei minori: il minore
che va a comprare il pane conclude un contratto di compravendita. Il minore
tendenzialmente conclude un contratto per conto dei genitori. È in capo al
rappresentante che si fa la verifica dei vizi del volere (non è un mero
trasmettitore della volontà). Eventuali stati soggettivi, infatti, vanno
indagati in capo al rappresentante (buona o mala fede…). Siccome sua è la
volontà, gli stati soggettivi rilevanti sono del rappresentante, salvo che
ricadano su elementi che aveva predeterminato il dominus (art. 1390 – 1391).
La procura deve rivestire la
forma che viene utilizzata per concludere il negozio. Ammettiamo che il
rappresentante usi male la procura: potrebbe esserci un conflitto di interessi
fra rappresentante e rappresentato. Mentre il problema del FALSUS PROCURATOR si
pone per la tutela dei terzi, ovvero per tutelare coloro che avevano fatto
affidamento su poteri inesistenti, il problema del conflitto di interessi
riguarda i rapporti fra rappresentante e rappresentato. Il legislatore ha preso
in considerazione il caso in cui il rappresentante gestisce male i suoi poteri.
Il legislatore prevede una sanzione più grave, ovvero quella dell’annullamento:
questa è possibile a due condizioni.
-
Art. 1394: può essere annullato solo se il
conflitto era conoscibile dal terzo (salta fuori nuovamente il problema della
tutela del terzo) -- > tutelando il terzo si salvaguardia il negozio giuridico
che ha prodotto circolazione della ricchezza -- > più si difende la
circolazione della ricchezza più se ne avrà;
-
Art. 1395: il contratto concluso con se stesso:
l’annullamento può essere domandato salvo che il rappresentante non fosse stato
autorizzato a concludere un contratto con se stesso, o qualora l’oggetto del
contratto sia predeterminato in modo tale da escludere il conflitto.
IL MANDATO
Il mandato viene definito
all’articolo 1703: è quel contratto con il quale una parte si impegna a
compiere uno o più atti giuridici per conto di un’altra (mandatario, colui che
compie gli atti, e mandante, per cui vengono compiuti gli atti).
Contratti consensuali e contratti
reali -- > quasi tutti i contratti sono di natura consensuale, ovvero si
perfezionano con il semplice accordo delle parti (legittimamente manifestato!).
Residuano una piccola categoria di contratti dove il consenso oggettivamente
manifestato è necessario ma non sufficiente (ci vuole anche la TRADITIO):
contratti reali, e sono solo un retaggio del mondo romano. I contratti reali
sono: il deposito, il comodato, il contratto costitutivo di pegno e il
contratto di mutuo. In ogni caso la stragrande maggioranza sono contratti
consensuali e il mandato è contratto consensuale. Per quanto riguarda gli
effetti del contratto appartiene alla categoria dei contratti ad efficacia
obbligatoria (ad efficacia reale: vendita, donazione, mutuo).
Il contratto di mandato ha
effetti solo obbligatori ed in particolare li genera in capo al mandante (se il
mandato è a titolo oneroso) e in capo al mandatario (concludere gli atti
giuridici che il mandante gli ha commissionato). Il mandato può essere concluso
CON o SENZA rappresentanza.
CON: il mandatario riceverà
l’investitura da parte del mandante di compiere atti giuridici sempre per conto
suo e in nome suo. Gli effetti giuridici ricadranno immediatamente in capo al
mandante per effetto della rappresentanza. Ma può esistere anche un mandato
SENZA: il mandante può non aver
piacere che si sappia che dietro l’operato del mandatario in realtà c’è lui. Il
mandatario va a contrattare per conto del mandante MA NON SPENDE IL SUO NOME:
gli effetti giuridici dei negozi conclusi ricadono in capo al mandatario.
Costui, in forza dell’accordo che ha con il mandante, è poi obbligato a
ritrasferire questi effetti in capo al mandante.
Questo è stabilito dagli articoli
1704 e 1705. Il fatto che il mandatario possa agire senza rappresentanza è
previsto dall’articolo 1705: il legislatore si trova nell’imbarazzo di dover
tutelare il mandante nel caso in cui il mandatario non voglia più trasferire
gli effetti ottenuti con il negozio. Dal momento che il mandante non entra mai
in rapporto con i terzi, per tutelare i suoi interessi l’articolo 1705 ha posto
una deroga: quando si tratti di diritti di credito che il mandante vanta nei
confronti di terzi in conseguenza di attività che il mandatario ha esplicato,
il mandante può sostituirsi al mandatario ed esercitare i diritti verso terzi e
rivendicare beni mobili acquistati per suo conto. Per i beni immobili il
mandante può ottenere una esecuzione in forma specifica dell’obbligo di
contrarre (sentenza che abbia l’effetto dell’articolo 2932). Io, mandatario,
deve essere veloce a trascrivere la domanda giudiziale (prima dell’atto di
acquisto da parte del mandatario).
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