martedì 28 aprile 2015

20^ LEZIONE DI DIRITTO PRIVATO.

Nel meccanismo della rappresentanza si è detto che il titolare del rapporto (di colui il quale subisce gli effetti dell’atto) deve indagare l’esistenza effettiva della procura e della capacità legale. È sufficiente, si è detto, che la capacità legale sia in capo al dominus. Il minore riveste la veste di rappresentante, capace di intendere e di volere (capacità di rendersi conto di ciò che si sta facendo, normale capacità di discernimento). La verifica dei poteri rappresentativi può essere richiesta dal venditore.
L’art. 1703 ha in sé il contenuto minimo del contratto di mandato (“per conto di…”). Agire “in nome di…” fa apparire agli occhi dei terzi che l’effetto giuridico di quell’atto non si riverbera nella sfera giuridica del mandatario, ma si riverbera nella sfera giuridica del soggetto in nome del quale il negozio è concluso (art. 1704). Nel 1703 c’è il contenuto minimo, se poi questo mandatario SPENDE anche il nome (art. 1704) si avrà un mandato CON rappresentanza. Se non è un mandato con rappresentanza e quindi non vi è la spendita del nome si parla del mandato SENZA rappresentanza: agli occhi dei terzi il soggetto concludente il negozio è anche colui che acquista gli effetti giuridici. I terzi potrebbero non sapere che chi ha concluso gli effetti con loro ha l’obbligo di trasferire gli effetti in capo al mandante. Questo obbligo nasce dal contratto di mandato stipulato in precedenza.
Il problema potrebbe sorgere nel caso in cui il mandatario non ritrasferisce quanto acquistato: si è visto che gli articoli 1705-1706 consentono al mandante di sostituirsi al mandatario inadempiente per riscuotere i crediti sia per riavere i beni mobili. Questa è una eccezione mastodontica del contratto che ha effetto SOLO tra le parti. L’unico rimedio plausibile nel caso di non corretta esecuzione del contratto è contenuto nell’articolo 2932. Questo articolo è rubricato come “esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto”.
Nello schema del mandato (contratto consensuale ad efficacia obbligatoria) l’articolo 1703 fa una presunzione di onerosità: SI PRESUME ONEROSO. Ciò significa che l’onerosità è un elemento naturale del contratto. Se un contratto è presunto significa che in via eccezionale può anche essere l’opposto di ciò che solitamente è (il contratto X si presume oneroso: in via eccezionale il contratto X può essere a titolo gratuito); se un contratto è essenzialmente qualcosa, quello schema contrattuale non può essere che quel qualcosa prima indicato (il contratto X è essenzialmente oneroso: il contratto X non può essere che oneroso). Ciò significa ulteriormente che nel caso del mandato, salvo diversi accordi, il rapporto contrattuale chiamato “mandato” prevede un corrispettivo. Ci sono altri tipi di contratti dove il legislatore ha posto l’elemento onerosità o gratuità come essenziale: il contratto di comodato è un contratto ESSENZIALMENTE gratuito (ciò significa che non può essere NON gratuito). COSA SUCCEDE SE UN CONTRATTO DI COMODATO PREVEDE UN CORRISPETTIVO? Che non può essere considerato tale, ma una locazione. (Domanda molto frequente all’esame).
Il mandato è un elemento naturale del contratto: ciò significa che potrebbe anche essere gratuito. Due sono le conseguenze. In caso di colpa del mandatario, c’è una valutazione con minor rigore (è gratuito). Seconda conseguenza: poiché la mancanza del corrispettivo fa venire meno il sinallagma ad un contratto di mandato gratuito non potrà essere applicata la risoluzione, in quanto il rimedio della risoluzione, che è un rimedio per venire ad aggiustare dei rapporti sperequati, vale solo per i contratti sinallagmatici.
Il mandato è definito INTUITU PERSONAE: è sulla base della fiducia che il mandante investe il mandatario della possibilità di concludere negozi giuridici per suo conto. È proprio per questo il motivo per cui il mandatario non può farsi sostituire, se non per determinati motivi immutabili. È possibile che il mandante investa di questa possibilità una pluralità di mandatari: il mandato risulta disgiunto. Ognuno di questi mandatari può agire autonomamente, salvo che non sia espressamente pattuito che si tratta di un mandato congiunto. Dal punto di vista del mandante potrebbero esserci più mandanti che danno uno o più incarichi (anche connessi) ad un unico mandatario (tre fratelli ricevono in eredità dal loro padre una villa in campagna: tutti e tre decidono di conferire a Tizio l’incarico di venderla e di realizzare quanto più possibile dalla vendita: l’affare è unico).
Infine: per quanto riguarda la sua estinzione il contratto di mandato si estingue:
-        Perché l’affare è andato a buon fine;
-        Perché è scaduto il termine;
-        Perché il mandante ha revocato l’incarico al mandatario (forma di recesso legislativamente prevista): non può essere esercitato se il mandato era stato conferito nell’interesse del mandatario (anche) o del terzo (tecnicamente: IN REM PROPRIAM) -- > il mandante non può recedere, salvo che ci sia una giusta causa;
-        Perché il mandatario ha rinunciato, salvo che vi sia una giusta causa;
-        Perché è morto o è sopravvenuta l’incapacità per il mandatario, sempre che non si tratti di mandati aziendali.
CONTRATTO CON PERSONA DA DOMINARE
Il contratto (1372) ha forza di legge tra le parti: se così è non dovrebbe esistere alcuno schema negoziale. Le eccezioni che fra poco citeremo si identificano per il fatto che i terzi si giovano di alcuni effetti positivi. Il contratto per persona da nominare va in questa direzione. Ci sono due parti che partecipano allo schema negoziale: una delle due si riserva la possibilità di nominare un terzo a cui andrà a vantaggio il contratto. La tassazione è dovuta se questa nomina non è effettuata nei tre giorni. Questo serve per capire che il contratto per persona da nominare può determinare il concludersi PER DOPPIA LINEAZIONE. Il contraente è libero di riservare a chi meglio crede i benefici: ELECTIO AMICI (art. 1401). Oltre alla dichiarazione di nomina, ci deve essere anche l’accettazione da parte del terzo di voler beneficiare della contrattazione che lo stipulante ha fatto per suo conto. Qui non siamo nel fenomeno della rappresentanza: questo va a spostare solamente l’efficacia del contratto (il contratto è comunque valido tra le parti originarie, anche senza ELECTIO). Nel caso di contratto con persona da nominare, questo contratto sarà comunque valido tra i due contraenti.
Nel caso il terzo voglia accettare, è come se fosse stato parte del contratto EX TUNC.
LA CESSIONE DEL CONTRATTO
È fondamentale ricordare che a differenza della cessione del credito, nella cessione del contratto non si cede una prestazione, una obbligazione, ma si cede un contratto, e quindi un fascio di rapporti attivi e passivi. Se nello schema classico si ha il cedente, il cessionario e il debitore ceduto e sappiamo che non è affatto necessario che il debitore ceduto dia il suo consenso. Nella cessione del contratto, invece, è sempre necessaria l’accettazione (preventiva o successiva) del contraente ceduto. Quando invece nella cessione del credito ci si preoccupava di far conoscere, ciò serviva affinché il debitore sapesse di dover pagare nelle mani DEL NUOVO CESSIONARIO.
Che cosa va a garantire il cedente che si spoglia di questo rapporto? Per legge il cedente è tenuto a garantire solo la validità del rapporto: non è tenuto a garantire l’adempimento del ceduto, salvo che le parti non stabiliscano diversamente (PRO SOLUTO, il rapporto si chiude; E PRO SOLVENDO, il rapporto va avanti). La disciplina del codice impone alla parte di garantire la validità del vincolo contrattuale. Se la parte che acquista il contratto vuole essere tranquilla e avere garanzia di solvibilità, dovrà espressamente pattuirla con il cedente. Il cedente garantisce l’adempimento del ceduto al pari di un fideiussore.
La cessione a titolo particolare: il soggetto rivestirà a tutti gli effetti la qualifica del cedente e avrà a disposizione tutte le eccezioni. Può esserci il caso in cui chi, al momento della conclusione del contratto, sia incorso in errore, ritenga il contratto annullabile (e ne richieda l’annullabilità)…

Si tengano distinti il DOLO del terzo e la VIOLENZA esercitata dal terzo. Il dolo determina l’annullamento solo se è noto dal contraente che ne ha tratto vantaggio: l’onere di provare è in capo a chi chiede l’annullamento (a chi subisce l’inganno), ma se non si raggiunge la prova, non si ottiene l’annullamento del contratto. La violenza perpetrata dal terzo, vissuta dal legislatore come un disvalore sociale molto forte, è SEMPRE causa di annullamento.

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