venerdì 13 marzo 2015

5^ LEZIONE DI DIRITTO PRIVATO.

La disposizione riconducibile al principio di autonomia contrattuale (1322) sta a valle rispetto alla libertà di vincolarsi in un contratto o di evitare di vincolarsi in un contratto.
Altro modo per evitare il portare a termine un contratto è la REVOCA della PROPOSTA: la caratteristica generale di questo istituto è atto unilaterale con effetto di privare di efficacia un atto precedente. La revoca è atto successivo che toglie di mezzo gli effetti dell’atto precedente. La proposta rimane: ciò che viene meno è l’effetto della proposta. L’effetto della revoca della proposta è quello di far sì che diventando priva di effetti la proposta, ovvero il potere di determinare la conclusione del contratto, e di impedire la conclusione del contratto, anche quando vi sia accettazione.
Stessa cosa per la REVOCA della ACCETTAZIONE: l’effetto proprio sarebbe quello di provocare la conclusione del contratto, ma la revoca lo impedisce.
Entrambi sono atti unilaterali, posti in essere dallo stesso attore rispettivamente, eliminando gli effetti riconducibili all’atto revocato. La revoca della proposta è indirizzata all’accettante; la revoca della accettazione è indirizzata al proponente. Sono atti unilaterali recettizi. E vale il solito articolo 1335. Entrambe sono espressione di un diritto che è portato ad implicazione del principio di autonomia contrattuale. L’ultimo momento nel tempo in cui non si può più revocare né la proposta né l’accettazione è il momento in cui l’atto è concluso. Se l’atto è concluso vi è il contratto che, ai sensi dell’articolo 1372, HA FORZA DI LEGGE FRA LE PARTI.
Ma dove si trovano le revoche sopra citate? All’articolo 1328. La proposta può essere revocata anche DOPO l’emissione della accettazione, PURCHE’ sia stata emessa PRIMA della presa di conoscenza da parte del proponente.
Lo stesso vale per l’accettazione: il contratto è concluso quando l’accettazione giunge a conoscenza del proponente. La revoca dell’accettazione DEVE CATEGORICAMENTE GIUNGERE prima dell’accettazione stessa. FACCIAMO UN ESEMPIO: ad un industriale si rompe una macchina della catena di montaggio e ne ordina una nuova. Chi la vende manda subita l’accettazione, ma riceva ben presto una revoca della proposta. Chi la vende aveva già cominciato ad assemblarla per fare un favore all’industriale. Egli è in buona fede e il proponente è tenuto ad INDENNIZZARLO delle spese e delle perdite subite.
INDENNIZZO: nel diritto privato è un termine che va tenuto NETTAMENTE SEPARATO dal risarcimento. In entrambi i casi sono una somma di denaro con funzione compensativa: si parla di risarcimento quando il danno è stato comportato da un comportamento ANTI-GIURIDICO. Viene fatto qualcosa che non andava fatto per legge.  Si parla di indennizzo quando i possibili danni e pregiudizi vengono arrecati compiendo un’attività lecita e consentita, NON fatto illecito o anti-giuridico. Quello sopra riportato non è un esempio anti-giuridico, anzi! Tutto l’opposto. Nel caso di danno provocato da attività lecita e nell’ipotesi provocata da esercizio di diritto, la legge consente (in certi casi) una misura pecuniaria compensativa chiamata INDENNIZZO. Il risarcimento è concesso in ogni caso di comportamento anti-giuridico.
V’è un’altra disposizione del codice: certe vicende che possano riguardare uno dei possibili contraenti possono causare l’impossibilità di portare a termine il contratto (morte o incapacità sopravvenuta). Gli eredi dovrebbero subentrare in qualità di proponente (nel caso il defunto, prima di morire, avesse pronunciato una proposta contrattuale a qualcuno). Dal momento che il tempo per l’eredità è molto lungo o possono non esserne a conoscenza, gli eredi possono liberamente decidere se la proposta formulata dal defunto.
La incapacità è l’incapacità che colpisce i minori di età o i maggiorenni, i quali abbiano malattie mentali che li rendono non in grado di esprimere delle proposte stabili. Se qualcuno diventa “pazzo” non è più in grado di esprimere opinioni valide (art. 1330). Quel “salvo casi particolari” riportato nell’articolo appena citato fa riferimento al fatto che l’imprenditore che muore o diventa incapace (per nozione di “imprenditore, vedi articolo 2082). Il procedimento non si interrompe in quanto l’attività imprenditoriale è strutturata ed organizzata: consente una razionale attività economica. Il fatto che ci sia un’organizzazione dà ragione della circostanza di concludere il contratto da parte dell’impresa: la scelta di concludere il contratto è una scelta organizzativa. Proprio perché il contratto dell’impresa è scelta organizzativa, il procedimento di conclusione del contratto non si interrompe.
Il principio di autonomia privata si inserisce anche all’interno della formazione e conclusione del contratto: bisogna notare come il principio dell’autonomia privata implichi anche che le parti sono libere di regolare come vogliono il procedimento di conclusione del contratto. Torniamo all’articolo 1326: il proponente può assegnare un termine per l’accettazione della proposta (è solo una possibilità, PUO’) -- > II comma. Se il proponente non assegna un termine, chi accetta può farlo quando vuole, ma nei limiti di tempo RAGIONEVOLI. Il proponente PUO’ inoltre chiedere una particolare forma per l’accettazione. Se l’accettazione non è così fornita, questa non determina la conclusione del contratto.
Questa autonomia privata all’interno del procedimento di conclusione viene detta AUTONOMIA PROCEDIMENTALE. La disciplina del contratto è una disciplina che non serve soltanto a risolvere liti, ma soprattutto è un insieme di strumenti giuridici che l’ordinamento mette a disposizione dei privati per regolare i loro rapporti patrimoniali, nel modo più confacente ai loro stessi interessi.
Possibilità di revocare la proposta: proposta ferma o proposta irrevocabile (art. 1329). È il caso di una agenzia immobiliare: l’agenzia, sentita la proposta del possibile acquirente, fa firmare una proposta ferma od irrevocabile. È una rinuncia alla possibilità di revocare una proposta per un determinato periodo di tempo (art. 1329). Se non viene indicato un periodo di tempo, la proposta è revocabilissima. L’effetto della revoca di una proposta irrevocabile, resta in piedi la proposta, non ha effetto l’atto che revocherebbe la proposta. L’effetto di rendere revocabile la proposta può derivare da accordo tra proponente e destinatario della proposta: la proposta resterà ferma per un certo periodo di tempo. Questo è un patto di OPZIONE (art. 1331). L’accordo produce gli stessi effetti della proposta irrevocabile. L’articolo 1331 stabilisce che se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice. Questa opzione è in realtà molto utile e diffusa: l’accordo con cui la parte si impegna a tenere ferma la proposta, è un contratto. Come tutti i contratti può essere a titolo gratuito o a titolo oneroso. Si può prevedere, quindi, nell’opzione, un corrispettivo per la proposta irrevocabile (pago una somma pur di avere un periodo di tempo durante il quale l’altra parte non può revocare la sua proposta). Si sta parlando soprattutto di operazioni di tipo speculativo. L’opzione si può comprare e si può vendere, pur comportando un rischio.

L’opzione è lo strumento contrattuale grazie al quale si può speculare molto bene.  

Nessun commento:

Posta un commento