La disposizione riconducibile al
principio di autonomia contrattuale (1322) sta a valle rispetto alla libertà di
vincolarsi in un contratto o di evitare di vincolarsi in un contratto.
Altro modo per evitare il portare
a termine un contratto è la REVOCA della PROPOSTA: la caratteristica generale
di questo istituto è atto unilaterale con effetto di privare di efficacia un
atto precedente. La revoca è atto successivo che toglie di mezzo gli effetti
dell’atto precedente. La proposta rimane: ciò che viene meno è l’effetto della
proposta. L’effetto della revoca della proposta è quello di far sì che
diventando priva di effetti la proposta, ovvero il potere di determinare la
conclusione del contratto, e di impedire la conclusione del contratto, anche
quando vi sia accettazione.
Stessa cosa per la REVOCA della
ACCETTAZIONE: l’effetto proprio sarebbe quello di provocare la conclusione del
contratto, ma la revoca lo impedisce.
Entrambi sono atti unilaterali,
posti in essere dallo stesso attore rispettivamente, eliminando gli effetti
riconducibili all’atto revocato. La revoca della proposta è indirizzata
all’accettante; la revoca della accettazione è indirizzata al proponente. Sono
atti unilaterali recettizi. E vale il solito articolo 1335. Entrambe sono
espressione di un diritto che è portato ad implicazione del principio di autonomia
contrattuale. L’ultimo momento nel tempo in cui non si può più revocare né la
proposta né l’accettazione è il momento in cui l’atto è concluso. Se l’atto è
concluso vi è il contratto che, ai sensi dell’articolo 1372, HA FORZA DI LEGGE
FRA LE PARTI.
Ma dove si trovano le revoche
sopra citate? All’articolo 1328. La proposta può essere revocata anche DOPO
l’emissione della accettazione, PURCHE’ sia stata emessa PRIMA della presa di
conoscenza da parte del proponente.
Lo stesso vale per
l’accettazione: il contratto è concluso quando l’accettazione giunge a
conoscenza del proponente. La revoca dell’accettazione DEVE CATEGORICAMENTE
GIUNGERE prima dell’accettazione stessa. FACCIAMO UN ESEMPIO: ad un industriale
si rompe una macchina della catena di montaggio e ne ordina una nuova. Chi la
vende manda subita l’accettazione, ma riceva ben presto una revoca della
proposta. Chi la vende aveva già cominciato ad assemblarla per fare un favore
all’industriale. Egli è in buona fede e il proponente è tenuto ad INDENNIZZARLO
delle spese e delle perdite subite.
INDENNIZZO: nel diritto privato è
un termine che va tenuto NETTAMENTE SEPARATO dal risarcimento. In entrambi i
casi sono una somma di denaro con funzione compensativa: si parla di risarcimento quando il
danno è stato comportato da un comportamento ANTI-GIURIDICO. Viene
fatto qualcosa che non andava fatto per legge. Si parla di indennizzo quando i possibili danni e
pregiudizi vengono arrecati compiendo un’attività lecita e consentita, NON
fatto illecito o anti-giuridico. Quello sopra riportato non è un
esempio anti-giuridico, anzi! Tutto l’opposto. Nel caso di danno provocato da
attività lecita e nell’ipotesi provocata da esercizio di diritto, la legge
consente (in certi casi) una misura pecuniaria compensativa chiamata
INDENNIZZO. Il risarcimento è concesso in ogni caso di comportamento
anti-giuridico.
V’è un’altra disposizione del
codice: certe vicende che possano riguardare uno dei possibili contraenti
possono causare l’impossibilità di portare a termine il contratto (morte o
incapacità sopravvenuta). Gli eredi dovrebbero subentrare in qualità di
proponente (nel caso il defunto, prima di morire, avesse pronunciato una
proposta contrattuale a qualcuno). Dal momento che il tempo per l’eredità è
molto lungo o possono non esserne a conoscenza, gli eredi possono liberamente
decidere se la proposta formulata dal defunto.
La incapacità è l’incapacità che
colpisce i minori di età o i maggiorenni, i quali abbiano malattie mentali che
li rendono non in grado di esprimere delle proposte stabili. Se qualcuno
diventa “pazzo” non è più in grado di esprimere opinioni valide (art. 1330).
Quel “salvo casi particolari” riportato nell’articolo appena citato fa
riferimento al fatto che l’imprenditore che muore o diventa incapace (per nozione
di “imprenditore, vedi articolo 2082). Il procedimento non si interrompe in
quanto l’attività imprenditoriale è strutturata ed organizzata: consente una
razionale attività economica. Il fatto che ci sia un’organizzazione dà ragione
della circostanza di concludere il contratto da parte dell’impresa: la scelta
di concludere il contratto è una scelta organizzativa. Proprio perché il
contratto dell’impresa è scelta organizzativa, il procedimento di conclusione
del contratto non si interrompe.
Il principio di autonomia privata
si inserisce anche all’interno della formazione e conclusione del contratto:
bisogna notare come il principio dell’autonomia privata implichi anche che le
parti sono libere di regolare come vogliono il procedimento di conclusione del
contratto. Torniamo all’articolo 1326: il proponente può assegnare un termine
per l’accettazione della proposta (è solo una possibilità, PUO’) -- > II
comma. Se il proponente non assegna un termine, chi accetta può farlo quando
vuole, ma nei limiti di tempo RAGIONEVOLI. Il proponente PUO’ inoltre chiedere
una particolare forma per l’accettazione. Se l’accettazione non è così fornita,
questa non determina la conclusione del contratto.
Questa autonomia privata
all’interno del procedimento di conclusione viene detta AUTONOMIA
PROCEDIMENTALE. La disciplina del contratto è una disciplina che non serve
soltanto a risolvere liti, ma soprattutto è un insieme di strumenti giuridici
che l’ordinamento mette a disposizione dei privati per regolare i loro rapporti
patrimoniali, nel modo più confacente ai loro stessi interessi.
Possibilità di revocare la
proposta: proposta ferma o proposta irrevocabile (art. 1329). È il caso di una
agenzia immobiliare: l’agenzia, sentita la proposta del possibile acquirente,
fa firmare una proposta ferma od irrevocabile. È una rinuncia alla possibilità
di revocare una proposta per un determinato periodo di tempo (art. 1329). Se
non viene indicato un periodo di tempo, la proposta è revocabilissima. L’effetto
della revoca di una proposta irrevocabile, resta in piedi la proposta, non ha
effetto l’atto che revocherebbe la proposta. L’effetto di rendere revocabile la
proposta può derivare da accordo tra proponente e destinatario della proposta:
la proposta resterà ferma per un certo periodo di tempo. Questo è un patto di
OPZIONE (art. 1331). L’accordo produce gli stessi effetti della proposta
irrevocabile. L’articolo 1331 stabilisce che se per l’accettazione non è stato
fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice. Questa opzione è
in realtà molto utile e diffusa: l’accordo con cui la parte si impegna a tenere
ferma la proposta, è un contratto. Come tutti i contratti può essere a titolo
gratuito o a titolo oneroso. Si può prevedere, quindi, nell’opzione, un
corrispettivo per la proposta irrevocabile (pago una somma pur di avere un
periodo di tempo durante il quale l’altra parte non può revocare la sua
proposta). Si sta parlando soprattutto di operazioni di tipo speculativo. L’opzione
si può comprare e si può vendere, pur comportando un rischio.
L’opzione è lo strumento
contrattuale grazie al quale si può speculare molto bene.
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