sabato 28 marzo 2015

4^ LEZIONE AGGIUNTIVA DI DIRITTO PRIVATO.

Il fatto illecito, quindi, è costituito da elementi oggettivi e soggettivi (dolo e colpa). Dolo e colpa caratterizzano anche l’onere della prova del danneggiato (deve provare che il debitore danneggiante ha agito con intenzionalità oppure con imprudenza, con imperizia o con negligenza). Questo sistema (illecito AQUILIANO) ha lasciato il passo ad un sistema di responsabilità OGGETTIVA (già prevista nell’impianto del 1942). La regola è che il danneggiato creditore è tenuto a dare la prova anche dell’elemento soggettivo: in via eccezionale vi sono delle ipotesi DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA in cui non è necessario che il danneggiato si metta a provare l’elemento soggettivo, in quanto il legislatore stabilisce una presunzione di responsabilità in capo a chi è obbligato a risarcire il danno. Oggi, ormai, i casi di responsabilità oggettiva costituiscono la norma: la legislazione produce norme di derivazione europea in cui si preferisce addossare l’onere della prova in capo al soggetto che trae un vantaggio dall’attività che ha procurato un danno al soggetto debole. Questa è una regola che avvicina il 2043, rimasto ormai residuale, ai casi contemplati nel 1218 (possibile domanda d’esame). La sistematica si applica a tutte le obbligazioni, qualunque sia la sua fonte, in quanto si trova in quella parte di codice in cui si parla delle obbligazioni in generale. Tutto questo salvo che norme successive e specifiche non sia previsto un regime diverso da quello del 1218. Il legislatore presume che il debitore sia inadempiente: un’obbligazione, per estinguersi, deve essere esattamente adempiuta (anche se inesatta). Di questo inadempimento io, legislatore, presumo responsabile unicamente il debitore. In questo modo presumo la responsabilità in capo al debitore. Le presunzioni, ricordiamo, sono IURIS TANTUM (relative, ammettono prova contraria) e IURIS ET DEIURE (assolute, non ammettono prova contraria). Questa responsabilità è IURIS TANTUM, come già dimostra l’articolo 1218, in cui si dice chiaramente che costui può liberarsi da questa responsabilità se prova che l’inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivanti da causa a lui non imputabile. Quando nel 1218 si dice “derivante da causa a lui non imputabile” si intende caso fortuito o cause di forza maggiore. Se si tratta di cause ignote, costoro rimangono a suo carico. Il 1218, quindi, è fondamento della responsabilità CONTRATTUALE: il 2043, all’opposto, è fondamento della responsabilità EXTRA CONTRATTUALE. Il 2043 risulta ormai articolo residuale: infatti i casi riconducibili al 1218 sono molto più frequenti del 2043. Invertendo l’onere della prova del 2043 pongono l’onere della prova in capo al debitore, come avviene nell’articolo 1218.
Confrontando il 1218 e il 2043, altra differenza è che nel sistema del 1218 il debitore, per rispondere alla obbligazione del risarcimento deve avere la capacità legale di agire; nel 2043 basta la capacità di intendere e di volere.
-        Il debitore è tenuto a risarcire il danno solo se aveva la capacità legale di agire ex articolo 1218: in conseguenza di atto giuridico valido, si è causato un danno. La capacità legale di agire si acquista a 18 anni e si perde con interdizione, amministrazione di sostegno o morte. Queste cause di incapacità vengono certificate da provvedimento giudiziario: questo può essere richiesto da chi ne ha interesse. È necessario provvedere a tutelare qualcuno: la limitazione può essere totale oppure può solo essere INABILITAZIONE (no atti di straordinaria amministrazione) oppure può essere nominato un amministratore di sostegno.
-        Nel 2043 non è necessaria la capacità legale di agire: basta semplicemente la capacità di intendere e di volere. Questa capacità è una capacità di DISCERNIMENTO, di rendersi conto del disvalore sociale del fatto dannoso posto in essere, accertata di volta in volta, che sicuramente hanno tutti coloro i quali hanno raggiunto la maggiore età e che potrebbero avere i minori di età. Questa differenza è nota grazie all’articolo 2047. Ogni volta per questa fattispecie si fa riferimento al minore che corre lungo la pista da sci e travolge tre persone, procurando loro gravi danni (è capace di intendere e di volere, ma non capace da un punto di vista legale).
Altra differenza fondamentale tra il 1218 e il 2043 è il cosiddetto TERMINE DI PRESCRIZIONE. Mentre l’obbligazione di risarcire il danno che nasce dal 1218 genera un diritto di credito che si prescrive in 10 anni, l’obbligazione di risarcire il danno che nasce dal 2043 genera un diritto di credito che si prescrive in 5 anni.
LA PRESCRIZIONE
Quando si parla di prescrizione si parla di un fatto dotato di rilevanza giuridica (fatto vs. atto). Ci sono dei fatti giuridicamente rilevanti perché hanno conseguenze giuridiche, e atti giuridici, ovvero manifestazioni di volontà che producono degli effetti giuridici che il soggetto vuole. Nel fatto il comportamento giuridico, è irrilevante che il soggetto voglia o non voglia conseguenza giuridiche voglia quel fatto che ha determinato.
Il NON FARE del titolare del diritto, per un certo periodo di tempo, genera l’estinzione del diritto stesso: all’inerzia del titolare si verifica una certa conseguenza, ovvero il venir meno del diritto. La prescrizione è:
-        Estintiva: è quel fatto giuridico che corrisponde all’inerzia del titolare per un certo periodo di tempo. Esistono diritti imprescrittibili e che quindi anche l’inerzia del titolare non comporta alcuna conseguenza giuridica: affinché operi la prescrizione c’è bisogno:
o   Che il diritto sia già sorto (art. 2935). Prima di questo termine, l’inerzia del titolare non ha alcun valore.
o   Il diritto deve essere esercitabile: non ci devono essere cause di sospensione del diritto (art. 2941 e seguenti). Riguardano:
§  Una situazione del titolare (il titolare è un minore che non può esercitare il diritto);
§  Le parti sono impegnate in un processo tra di loro, che deve vertere sul diritto della cui prescrizione stiamo discutendo.
§  Riguardano i rapporti tra le parti (tra i coniugi).
o   Il diritto non deve essere esercitato (ci deve essere INERZIA). Tale inerzia può essere interrotta se il titolare del diritto pone in essere l’atto che la legge prevede. Questo atto può essere:
§  Una domanda giudiziale, ricorso all’autorità giurisdizionale affinché si pronunci su un certo diritto;
§  Solo per i diritti di credito, l’effetto interruttivo è richiesto in seguito ad atto di costituzione in mora. In questo caso il titolare del diritto dimostra di avere interesse affinché il suo diritto sia riconosciuto (interrompe l’inerzia).
Il trascorrere del tempo è definito interamente dal legislatore, che definisce a seconda del tipo di diritto quanto è il termine prescrizionale. Il legislatore fissa il termine prescrizionale, ma l’effetto interruttivo è rimesso alla discrezionalità delle parti. L’eccezione di prescrizione, infatti, (Tizio, a cui vado a chiedere i soldi dopo 50 anni, mi può eccepire, ovvero “farmi presente che…”, la prescrizione -- > le parti sono tenute a rilevare l’eccezione di prescrizione, in quanto non è rilevabile d’ufficio) è un’eccezione in senso stretto, fondata sul principio dispositivo delle parti (le parti possono decidere se avvalersi o meno dell’eccezione di prescrizione). In tal caso il giudice non può rilevare tale eccezione d’ufficio. È un’eccezione in senso stretto perché rimessa alla volontà delle parti, PERO’ opera automaticamente. Ciò vuol dire che, una volta trascorso il tempo, il diritto si estingue AUTOMATICAMENTE (IPSO IURE -- > dizione da ricordare molto bene. Il contrario di IPSO IURE è OPE IUDICIS, ovvero: serve una sentenza del giudice che pronunci la descrizione).
PICCOLA PARENTESI: può il creditore rifiutare l’adempimento di un obbligo? Nel caso in cui si parli di bene fungibile, l’ordinamento non riconosce in capo al creditore questa possibilità. Nel caso in cui si parli di bene INFUNGIBILE, l’ordinamento lo ammette.
Quanto tempo deve trascorrere perché i diritti si prescrivano?
-        Ci sono diritti IMPRESCRITTIBILI:
o   Diritto di proprietà: è vero che la proprietà è imprescrittibile, SALVO GLI EFFETTI DELL’USUCAPIONE e LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI RIPETIZIONE. Ciò significa che IN TEORIA Tizio rimane proprietario a vita anche se non usa il bene: se qualcuno si comporta come proprietario per un certo periodo di tempo, costui USUCAPISCE la proprietà di Tizio.
RIPETIZIONE: ri-ottenimento, avere la possibilità di vedersi restituire. Se io, come contropartita della proprietà avevo pagato una certa cifra, non ho la possibilità di vedermi restituire la contropartita dopo 10 anni. Tutti i diritti di credito si prescrivono in dieci anni: i dieci anni, infatti, sono il termine ORDINARIO di prescrizione.
o   Diritti legati alla personalità.
Cosa fa eccezione alla regola dei 10 anni? I diritti reali minori (legati al diritto di proprietà, come l’usufrutto, le servitù…che si prescrivono in 20 anni) e alcuni diritti di credito che si prescrivono in tempo minore (risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in 5 anni; il risarcimento del danno da fatto illecito che deriva da circolazione di autoveicoli si prescrive in due anni; il diritto del premio assicurativo si prescrive in 1 anno).

Se le parti adiscono l’autorità giudiziaria per accertare il loro diritto al risarcimento del danno, il termine per il risarcimento non è più di due anni, ma diventa di 10: al termine del processo, infatti, ci sarà un GIUDICATO che stabilirà che Tizio è responsabile e che deve risarcire il danno patito da Caio con tot euro. Questa pronuncia è un giudicato e la legge dice che per eseguire il giudicato si ha tempo 10 anni: principio dell’ACTIO IUDICATA. Il termine decennale sostituisce il primo, in ogni caso, in quanto si deve eseguire un giudicato (art. 2953).

Nessun commento:

Posta un commento