Il concetto di
CAUSA DEL CONTRATTO è un concetto molto discusso: anche per questo è abbastanza
evanescente e di difficile definizione. Proprio perché ha un carattere molto
teorico alla fine nel codice civile risulta disciplinato in 3 articoli (1343,
1344, 1345) che si riferiscono a vari profili di possibile illiceità della
causa di un contratto. Il diritto civile italiano è un diritto civile in cui il
testo normativo è ispirato dal CODE NAPOLEON, mentre la riflessione teorica che
si è svolta prendendo a base il codice civile si è ispirato alla tradizione
tedesca. Questo debito che la scienza giuridica ha verso la scienza tedesca ha
come conseguenza che il concetto di causa sia un concetto molto discusso anche
presso i nostri ambienti: ultimamente ci si è rivolti anche in questo ambito
alla tradizione francese. Il CODE NAPOLEON vige ancora in Francia (pur con
ammodernamenti): nel progetto di riforma che dovrebbe entrare in vigore a
breve, il concetto di causa del contratto dovrebbe essere eliminato. Resta il
fatto che questa constatazione riguarda la nostra dottrina italiana e che i
giudici italiani continuano ad utilizzare lo strumento della causa del
contratto, concetto che nell’applicazione pratica trova il suo impiego più
largo. Dal 1942 il concetto di causa ha subito una evoluzione netta: fino agli
anni ’70 il concetto di causa era di CAUSA IN ASTRATTO, detta anche FUNZIONE
ECONOMICO-SOCIALE del contratto. A partire dagli anni ’70 in avanti, la
tradizione è passata dalla causa in astratto alla CAUSA IN CONCRETO, anche
detta FUNZIONE ECONOMICO-INDIVIDUALE del contratto. Queste sono le due nozioni
fondamentali da spiegare.
CAUSA IN
ASTRATTO: il termine “FUNZIONE ECONOMICO-SOCIALE del contratto” è spesso
utilizzato, e il suo successo è dovuto al fatto che l’espressione così intesa
fu elaborata da un grande giurista, Emilio Betti (civilista, romanista).
L’autorevolezza non è sufficiente, tuttavia: la fortuna è dovuta al fatto che fu
espressione usata nelle relazioni ministeriali del codice civile. Articolo per
articoli (nella relazione) si spiegano le ragioni per cui ogni articolo ha una
determinata formulazione e contenuto. Questa idea riporta un elemento di
astrattezza: si fa coincidere la causa del contratto con il tipo di affare che
il contratto realizza. Si potrebbe chiamarlo anche “affare” (siamo fuori dalla
terminologia giuridica). Gli affari sono tutti (o quasi tutti) delle forme di
scambio, e la causa indica il tipo di scambio realizzabile nell’affare. La
causa del contratto di compravendita viene intesa come quel tipo di affare che
è lo scambio tra la proprietà e il prezzo in denaro. Questo scambio è molto
frequente nelle relazioni sociali. Questa PERO’ non è nozione abbandonata, ma è
solo affiancata dall’altra sopra-riportata. In base alla causa astratta dei
vari contratti, la legge ne ha tipizzati alcuni: dall’articolo 1470 in poi, la
legge ha identificato gli affari più consueti nella dinamica sociale. Per
ciascuna delle cause, la legge ha previsto uno specifico contratto che realizza
una causa astratta (rappresenta un determinato tipo di affare consueto nelle
relazioni sociali). La vendita è uno dei tipi di contratto (che non è permuta,
non è somministrazione [forniture periodiche, con prezzi basati sul consumo]…).
Non esistono solo contratti di compravendita, o che comunque riguardino beni
fisici: si pensi al contratto con cui Tizio delega Caio a fare un quid di
giuridico per conto suo (si chiama MANDATO). Si pensi anche al contratto di
lavoro…e via così. I contratti tipici sono gli affari più consueti, che il
legislatore ha tipizzato.
II comma art.
1322: ha un risvolto ulteriore. Questo afferma che si possono anche avere dei
contratti NON tipizzati, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di
tutela secondo l’ordinamento giuridico. Il limite che il 1322 pone è di mera
tutela. Questa espressione è una delle pochissime tracce che si trovano nel
codice civile del clima politico e sociale che era in atto quando il codice
civile è entrato in vigore. Il fascismo ha una forte connotazione comunitaria e
sociale: esso si contrappone alla precedente ideologia liberal-borghese,
dominante fino agli anni ’20. Pur essendo il codice civile prettamente
liberale, vi è ancora qualche piccola traccia di influsso del fascismo in
questo ambito. In realtà questa formulazione è rimasta lettera morta: se si
guarda l’applicazione di questo articolo, ci si rende conto che si considera
sufficiente il fatto che le parti non perseguano un interesse vietato dalla
legge (è concesso, nei limiti della LICEITA’, alle parti, di definire
autonomamente i contenuti del contratto). Questa è la nozione astratta di
causa, che sta alla base della formulazione da ritrovare nel codice civile.
Il concetto di
CAUSA IN CONCRETO non fa, invece, riferimento alla funzione economica sociale,
ma alla funzione INDIVIDUALE del contratto. Qual è la ragione per cui quei due
determinati contraenti hanno portato a termine quel determinato affare? Si
pensi ad un pacchetto per un viaggio presso un’agenzia di viaggi. Vi è una
causa astratta: scambio tra il prezzo convenuto per la vacanza e il servizio
fornito dal tour operator.
I giudici
italiani hanno spostato la nozione sul piano concreto: gli acquirenti del
pacchetto erano due fidanzati che volevano organizzare il viaggio di nozze.
Poco prima delle nozze lui muore: il contratto con il tour operator è ancora
lì. Non è successo nulla che impedisca al contratto di avere esecuzione. La
signorina, rimasta pre-vedova, preferisce non andare e preferisce avere
indietro i soldi. Il giudice riconosce che non v’è motivo di scioglimento del
contratto: il contratto c’è. Il giudice però riconosce che non bisogna
considerare solo il fatto come uguale a tutti gli altri, ma bisogna considerare
l’affare fatto dalle persone nel caso concreto. È diverso l’acquisto del
pacchetto turistico di questa coppia, rispetto a quello del cliente che vuole
farsi una semplice vacanza. Dal punto di vista INDIVIDUALE (cioè delle singole
persone), quei contratti sono diversi. Il giudice dice, allora, che la causa in
concreto non è scambio tra servizio e denaro, ma un tipo particolare di viaggio
(in questo caso, il viaggio di nozze). Se muore uno, così intesa la causa,
quindi, il contratto non ha più causa! Viene meno, così, un requisito
essenziale del contratto. Questa è la seconda nozione di causa che più spesso
viene utilizzata.
Questo, però,
richiede una distinzione fra causa e motivi generali del contratto. I motivi
sono GIURIDICAMENTE irrilevanti (sono l’impulso che spinge il singolo a
contrarre). La causa in concreto, invece, attiene ad un motivo OGGETTIVO. Riferendosi
sempre all’esempio sopra riportato: l’interesse a fare il viaggio di nozze è
interesse OGGETTIVO della persona umana, qualsiasi coppia che si sposi ha
NORMALMENTE interesse a fare un viaggio di nozze. Non è quindi una vicenda
singolare, un bisogno PURAMENTE SOGGETTIVO, ma è un costume sociale, che
corrisponde all’esistenza ad un bisogno provato da chiunque si sposi.
Il motivo,
invece, è quello che spinge le due persone a scegliere la meta X piuttosto che
la meta Y. Sul motivo, quindi, la legge non ha (e non avrà MAI) nulla da dire.
In un solo caso il motivo è importante, ed è il caso dell’articolo 1345. Questo
dice chiaramente che il contratto è illecito quando le parti si sono
determinate a concluderlo per motivo illecito comune ad entrambe. Tizio si è
concordato con Caio di vendergli la casa per 1.500.000 euro, ma poi
effettivamente gliela vende per 1.000.000 euro. Perché? Perché ha bisogno di soldi,
perché gli è riconoscente, perché gli dà un beneficio…potrebbe essere che il
fatto che chi vende prevede che il valore di mercato scenderà
vertiginosamente…e via discorrendo. Potrebbe anche succedere che Caio sia
l’assessore all’urbanistica del Comune e che Tizio sia un costruttore del
luogo, che vuole costruire laddove ha bisogno di autorizzazioni e concessioni
edilizie. Per ottenerle, Tizio vende a Caio la casa con un sensibile sconto.
Caio, ottenuta la casa, rilascia le autorizzazioni necessarie. Il contratto, in
questo caso, ha un intento corruttivo. Qui v’è un chiaro reato e la vendita
sottoprezzo della casa costituisce il modo per fornire al soggetto pubblico il
beneficio che corrisponde all’ipotesi di reato. Il contratto è sempre lo
stesso, ma in quest’ultimo caso il contratto è stato stipulato per fattispecie
CONTRA LEGEM. Il motivo è NORMALMENTE irrilevante, salvo che in questa ipotesi,
riportata nell’articolo 1345. Questa dell’articolo 1345 è facilmente
riconducibile agli articoli 1343 e 1344.
Articolo 1343:
la norma imperativa DEVE trovare applicazione. Una norma DISPOSITIVA può essere
derogata dalle parti e che si applica a meno che le parti non abbiano stabilito
qualcosa di diverso. L’articolo 1343 riporta la prima fattispecie di norme.
L’ordine pubblico è un altro modo per indicare le strutture fondamentali
dell’ordinamento giuridico, che indicano e che regolano gli aspetti
fondamentali della convivenza; il buon costume sono regole non scritte che si
ricavano dalla percezione morale condivisa dalla popolazione (modo per
introdurre nei rapporti di diritto privato delle valutazioni comuni). La causa
del contratto è contraria a norme imperative quando l’operazione economica
voluta dalle parti è illegittima. Isolatamente prese queste azioni sono lecite
e consentite: quello che è vietato è la causa del contratto, l’affare che
consiste nello scambiare prestazioni. Esempio lampante si ritrova nell’articolo
5 del Codice Civile (è VIETATO qualsiasi atto di disposizione del proprio
corpo, qualora questo cagioni diminuzione permanente dell’integrità fisica). Ciò
che è vietato è il commercio di organi: se viene venduto un organo, non è
illecito il successivo trapianto (in seguito all’espianto), ma è vietata la
causa lucrativa per la quale si dispone del proprio corpo. La illiceità è
determinata anche dalla contrarietà della causa all’ordine pubblico e al buon
costume: sono quei sentimenti morali che quei giudici hanno determinato come
contrari al costume morale comune.
Articolo 1344:
ultima ipotesi di illiceità del contratto in fatto di causa riguarda il
contratto concluso in frode alla legge. Ci si trova di fronte a divieti di
legge che spesso e volentieri producono contratti con effetti diversi da quello
lecito. La elusione sta ad indicare che le parti hanno voluto realizzare un
risultato simile a quello vietato (che soddisfi, quindi, sempre i loro
interessi). Questo contratto è considerato nullo, perché nulla è considerata la
sua causa. Esempio molto noto è la elusione del patto commissorio (art. 2744). Se
io concludo un patto commissorio, compio atto illecito; posso ottenere gli
stessi effetti del patto commissorio, senza per forza violare il divieto.
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