sabato 28 marzo 2015

9^ LEZIONE DI DIRITTO PRIVATO.

Il concetto di CAUSA DEL CONTRATTO è un concetto molto discusso: anche per questo è abbastanza evanescente e di difficile definizione. Proprio perché ha un carattere molto teorico alla fine nel codice civile risulta disciplinato in 3 articoli (1343, 1344, 1345) che si riferiscono a vari profili di possibile illiceità della causa di un contratto. Il diritto civile italiano è un diritto civile in cui il testo normativo è ispirato dal CODE NAPOLEON, mentre la riflessione teorica che si è svolta prendendo a base il codice civile si è ispirato alla tradizione tedesca. Questo debito che la scienza giuridica ha verso la scienza tedesca ha come conseguenza che il concetto di causa sia un concetto molto discusso anche presso i nostri ambienti: ultimamente ci si è rivolti anche in questo ambito alla tradizione francese. Il CODE NAPOLEON vige ancora in Francia (pur con ammodernamenti): nel progetto di riforma che dovrebbe entrare in vigore a breve, il concetto di causa del contratto dovrebbe essere eliminato. Resta il fatto che questa constatazione riguarda la nostra dottrina italiana e che i giudici italiani continuano ad utilizzare lo strumento della causa del contratto, concetto che nell’applicazione pratica trova il suo impiego più largo. Dal 1942 il concetto di causa ha subito una evoluzione netta: fino agli anni ’70 il concetto di causa era di CAUSA IN ASTRATTO, detta anche FUNZIONE ECONOMICO-SOCIALE del contratto. A partire dagli anni ’70 in avanti, la tradizione è passata dalla causa in astratto alla CAUSA IN CONCRETO, anche detta FUNZIONE ECONOMICO-INDIVIDUALE del contratto. Queste sono le due nozioni fondamentali da spiegare.
CAUSA IN ASTRATTO: il termine “FUNZIONE ECONOMICO-SOCIALE del contratto” è spesso utilizzato, e il suo successo è dovuto al fatto che l’espressione così intesa fu elaborata da un grande giurista, Emilio Betti (civilista, romanista). L’autorevolezza non è sufficiente, tuttavia: la fortuna è dovuta al fatto che fu espressione usata nelle relazioni ministeriali del codice civile. Articolo per articoli (nella relazione) si spiegano le ragioni per cui ogni articolo ha una determinata formulazione e contenuto. Questa idea riporta un elemento di astrattezza: si fa coincidere la causa del contratto con il tipo di affare che il contratto realizza. Si potrebbe chiamarlo anche “affare” (siamo fuori dalla terminologia giuridica). Gli affari sono tutti (o quasi tutti) delle forme di scambio, e la causa indica il tipo di scambio realizzabile nell’affare. La causa del contratto di compravendita viene intesa come quel tipo di affare che è lo scambio tra la proprietà e il prezzo in denaro. Questo scambio è molto frequente nelle relazioni sociali. Questa PERO’ non è nozione abbandonata, ma è solo affiancata dall’altra sopra-riportata. In base alla causa astratta dei vari contratti, la legge ne ha tipizzati alcuni: dall’articolo 1470 in poi, la legge ha identificato gli affari più consueti nella dinamica sociale. Per ciascuna delle cause, la legge ha previsto uno specifico contratto che realizza una causa astratta (rappresenta un determinato tipo di affare consueto nelle relazioni sociali). La vendita è uno dei tipi di contratto (che non è permuta, non è somministrazione [forniture periodiche, con prezzi basati sul consumo]…). Non esistono solo contratti di compravendita, o che comunque riguardino beni fisici: si pensi al contratto con cui Tizio delega Caio a fare un quid di giuridico per conto suo (si chiama MANDATO). Si pensi anche al contratto di lavoro…e via così. I contratti tipici sono gli affari più consueti, che il legislatore ha tipizzato.
II comma art. 1322: ha un risvolto ulteriore. Questo afferma che si possono anche avere dei contratti NON tipizzati, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Il limite che il 1322 pone è di mera tutela. Questa espressione è una delle pochissime tracce che si trovano nel codice civile del clima politico e sociale che era in atto quando il codice civile è entrato in vigore. Il fascismo ha una forte connotazione comunitaria e sociale: esso si contrappone alla precedente ideologia liberal-borghese, dominante fino agli anni ’20. Pur essendo il codice civile prettamente liberale, vi è ancora qualche piccola traccia di influsso del fascismo in questo ambito. In realtà questa formulazione è rimasta lettera morta: se si guarda l’applicazione di questo articolo, ci si rende conto che si considera sufficiente il fatto che le parti non perseguano un interesse vietato dalla legge (è concesso, nei limiti della LICEITA’, alle parti, di definire autonomamente i contenuti del contratto). Questa è la nozione astratta di causa, che sta alla base della formulazione da ritrovare nel codice civile.
Il concetto di CAUSA IN CONCRETO non fa, invece, riferimento alla funzione economica sociale, ma alla funzione INDIVIDUALE del contratto. Qual è la ragione per cui quei due determinati contraenti hanno portato a termine quel determinato affare? Si pensi ad un pacchetto per un viaggio presso un’agenzia di viaggi. Vi è una causa astratta: scambio tra il prezzo convenuto per la vacanza e il servizio fornito dal tour operator.
I giudici italiani hanno spostato la nozione sul piano concreto: gli acquirenti del pacchetto erano due fidanzati che volevano organizzare il viaggio di nozze. Poco prima delle nozze lui muore: il contratto con il tour operator è ancora lì. Non è successo nulla che impedisca al contratto di avere esecuzione. La signorina, rimasta pre-vedova, preferisce non andare e preferisce avere indietro i soldi. Il giudice riconosce che non v’è motivo di scioglimento del contratto: il contratto c’è. Il giudice però riconosce che non bisogna considerare solo il fatto come uguale a tutti gli altri, ma bisogna considerare l’affare fatto dalle persone nel caso concreto. È diverso l’acquisto del pacchetto turistico di questa coppia, rispetto a quello del cliente che vuole farsi una semplice vacanza. Dal punto di vista INDIVIDUALE (cioè delle singole persone), quei contratti sono diversi. Il giudice dice, allora, che la causa in concreto non è scambio tra servizio e denaro, ma un tipo particolare di viaggio (in questo caso, il viaggio di nozze). Se muore uno, così intesa la causa, quindi, il contratto non ha più causa! Viene meno, così, un requisito essenziale del contratto. Questa è la seconda nozione di causa che più spesso viene utilizzata.
Questo, però, richiede una distinzione fra causa e motivi generali del contratto. I motivi sono GIURIDICAMENTE irrilevanti (sono l’impulso che spinge il singolo a contrarre). La causa in concreto, invece, attiene ad un motivo OGGETTIVO. Riferendosi sempre all’esempio sopra riportato: l’interesse a fare il viaggio di nozze è interesse OGGETTIVO della persona umana, qualsiasi coppia che si sposi ha NORMALMENTE interesse a fare un viaggio di nozze. Non è quindi una vicenda singolare, un bisogno PURAMENTE SOGGETTIVO, ma è un costume sociale, che corrisponde all’esistenza ad un bisogno provato da chiunque si sposi.
Il motivo, invece, è quello che spinge le due persone a scegliere la meta X piuttosto che la meta Y. Sul motivo, quindi, la legge non ha (e non avrà MAI) nulla da dire. In un solo caso il motivo è importante, ed è il caso dell’articolo 1345. Questo dice chiaramente che il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo per motivo illecito comune ad entrambe. Tizio si è concordato con Caio di vendergli la casa per 1.500.000 euro, ma poi effettivamente gliela vende per 1.000.000 euro. Perché? Perché ha bisogno di soldi, perché gli è riconoscente, perché gli dà un beneficio…potrebbe essere che il fatto che chi vende prevede che il valore di mercato scenderà vertiginosamente…e via discorrendo. Potrebbe anche succedere che Caio sia l’assessore all’urbanistica del Comune e che Tizio sia un costruttore del luogo, che vuole costruire laddove ha bisogno di autorizzazioni e concessioni edilizie. Per ottenerle, Tizio vende a Caio la casa con un sensibile sconto. Caio, ottenuta la casa, rilascia le autorizzazioni necessarie. Il contratto, in questo caso, ha un intento corruttivo. Qui v’è un chiaro reato e la vendita sottoprezzo della casa costituisce il modo per fornire al soggetto pubblico il beneficio che corrisponde all’ipotesi di reato. Il contratto è sempre lo stesso, ma in quest’ultimo caso il contratto è stato stipulato per fattispecie CONTRA LEGEM. Il motivo è NORMALMENTE irrilevante, salvo che in questa ipotesi, riportata nell’articolo 1345. Questa dell’articolo 1345 è facilmente riconducibile agli articoli 1343 e 1344.
Articolo 1343: la norma imperativa DEVE trovare applicazione. Una norma DISPOSITIVA può essere derogata dalle parti e che si applica a meno che le parti non abbiano stabilito qualcosa di diverso. L’articolo 1343 riporta la prima fattispecie di norme. L’ordine pubblico è un altro modo per indicare le strutture fondamentali dell’ordinamento giuridico, che indicano e che regolano gli aspetti fondamentali della convivenza; il buon costume sono regole non scritte che si ricavano dalla percezione morale condivisa dalla popolazione (modo per introdurre nei rapporti di diritto privato delle valutazioni comuni). La causa del contratto è contraria a norme imperative quando l’operazione economica voluta dalle parti è illegittima. Isolatamente prese queste azioni sono lecite e consentite: quello che è vietato è la causa del contratto, l’affare che consiste nello scambiare prestazioni. Esempio lampante si ritrova nell’articolo 5 del Codice Civile (è VIETATO qualsiasi atto di disposizione del proprio corpo, qualora questo cagioni diminuzione permanente dell’integrità fisica). Ciò che è vietato è il commercio di organi: se viene venduto un organo, non è illecito il successivo trapianto (in seguito all’espianto), ma è vietata la causa lucrativa per la quale si dispone del proprio corpo. La illiceità è determinata anche dalla contrarietà della causa all’ordine pubblico e al buon costume: sono quei sentimenti morali che quei giudici hanno determinato come contrari al costume morale comune.

Articolo 1344: ultima ipotesi di illiceità del contratto in fatto di causa riguarda il contratto concluso in frode alla legge. Ci si trova di fronte a divieti di legge che spesso e volentieri producono contratti con effetti diversi da quello lecito. La elusione sta ad indicare che le parti hanno voluto realizzare un risultato simile a quello vietato (che soddisfi, quindi, sempre i loro interessi). Questo contratto è considerato nullo, perché nulla è considerata la sua causa. Esempio molto noto è la elusione del patto commissorio (art. 2744). Se io concludo un patto commissorio, compio atto illecito; posso ottenere gli stessi effetti del patto commissorio, senza per forza violare il divieto.

Nessun commento:

Posta un commento