In questa lezione parleremo dei motivi per i quali il Presidente della Repubblica può rimandare alle Camere un disegno di legge, facendo riferimento ai "Lodo Maccanico ed Alfano" nonché al delicato caso di Eluana Englaro.
Il presidente della Repubblica
non può RESPINGERE un disegno di legge --> perché non ha il potere
legislativo (diversamente dallo Statuto Albertino, allargato a tutta l’Italia
nel 1848). Egli non ha POTERE DI SANZIONE sulle leggi, perché la funzione
legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Il disegno di legge non può
essere RINVIATO alle Camere per motivi politici. C’è anche una ZONA D’OMBRA,
ovvero MERITO COSTITUZIONALE. Il testo dice che l’articolo 74 afferma che il
Presidente della Repubblica può porre il VETO SOSPENSIVO:
- Motivi di incostituzionalità;
- Non lo può fare per motivi politici (merito politico);
- MERITO COSTITUZIONALE: le ragioni di merito costituzionale non possono sovrapporsi al merito politico né ai motivi di incostituzionalità.
- Lodo Maccanico --> sospensione dal giudizio delle 5 più alte cariche dello stato (PRESIDENTE CORTE COSTITUZIONALE, CONSIGLIO, REPUBBLICA, CAMERA E SENATO) – non solo per fatti parlamentari, ma per QUALSIASI giudizio --> ILLEGITTIMITA’ DEL LODO MACCANICO;
- Lodo Alfano -- > riedizione del precedente lodo (bocciato dalla Corte Costituzionale) -- > clima molto teso -- > il Parlamento approva, non presenta più vizi di legittimità costituzionale -- > è opportuno che il Capo dello Stato rinvii alle Camere un disegno emendato? Non fu rinviato, sebbene rinviarlo ponesse un problema di destabilizzazione, ma non rinviarlo anche -- > MERITO COSTITUZIONALE , ragioni che indagano se il disegno di legge può avere contraccolpi, destabilizzazione…
Eluana Englaro -- > stato
vegetativo -- > dopo 20 anni la Cassazione stabilisce che può staccare la
spina -- > Decreto Legge per evitare l’Eutanasia -- > inopportunità in
quel momento -- > il Capo dello Stato rinvia alle Camere -- > tempestività
anomala che andava ad intaccare la decisione di un giudice (sovrapposizione
incredibile).
LA PROMULGAZIONE coinvolge il
capo dello Stato -- > non è titolare della funzione legislativa -- > i
contenuti della legge devono essere definiti SOLAMENTE dal Parlamento.
Conclusioni, corollari:
-
Legittimità costituzionale (potere di rinvio
accordato);
-
Merito politico (potere di rinvio non
accordato);
-
Merito costituzionale (esame discrezionale e
soggettivo dei riflessi che possono discendere sulla stabilità del Paese --> potere di rinvio accordato).
Articolo 25 costituzione,
articolo 11 disposizioni preliminari al codice civile (retroattività).
Legge pubblicata --> 15 giorni
(vacatio legis) --> la legge entra in vigore. La Corte costituzionale agisce
in tempo indeterminato, nel caso in cui (art. 127) le competenze dello Stato
cozzino con le competenze regionali, si può impugnare subito direttamente -->
al cittadino, invece, non è concesso (non c’è ricorso in via diretta).
La Cassazione è arrivata ad
esprimersi con una volontaria
giurisdizione …non sono sentenze assimilabili a sentenze contenziose, ma
simili (è più che altro una decisione).
NOMOFILIACHìA: si è attribuita
alla Cassazione (e al Consiglio di Stato) un’adunanza plenaria per prendere
decisioni piuttosto importanti (il giudice rimane libero di scegliere, ma
solitamente è difficile che contraddica la sezione unita corrispondente – o
cassazione o consiglio di stato).
Nessuna disposizione
costituzionale è AB-SOLUTA (divisa rispetto alle altre). Alcuni dicono che
bisogna leggere l’articolo 74 collegandolo all’articolo 90 (il Capo dello Stato
può essere incriminato per Alto Tradimento – attentato alla Costituzione,
maniera molto grave di non rispondere alla Costituzione).
Se il Capo dello Stato si dovesse
trovare davanti ad una Legge Razziale, egli non sarebbe più tenuto a promulgare
la legge perché da questa promulgazione gli deriverebbe una responsabilità.
- È bene leggere il 74 limitato dal 90 e non viceversa.
- L’altra
ipotesi è che il 74, non avendo limiti, prevale sul 90. Lascio alla Corte
Costituzionale il potere di eliminarla.
Anche le disposizioni più chiare necessitano di
un’interpretazione. Anche laddove una fattispecie sembra chiusa, chiara e
netta, è IMPOSSIBILE che abbia un solo significato --> interprete fornisce significato
diverso.
- L’attività
dell’interpretazione ha come oggetto una DISPOSIZIONE;
Con un medesimo testo,
l’interprete lo ARRICCHISCE. La fonte del diritto non è un testo, ma è anche
l’interprete che trasforma la regola in potenza in regola in atto.
Fino al ‘900 si riteneva che l’interprete
fosse solo e sempre un APPLICATORE (viva vox legis). Le regole devono escludere
qualsiasi margine di soggettività (dalla regola generale astratta, si torna ad
una regola multiforme, come prima) --> il diritto deve rispondere al SILLOGISMO GIUDIZIALE. Il sillogismo è
un ragionamento logico:
Premessa maggiore: tutti gli
uomini sono mortali. --> (norma generale e astratta)
Premessa minore: Socrate è uomo. --> (tizio ha fatto ciò)
Inferenza: Socrate è mortale. --> (tizio è colpevole e deve
essere punito)
Il PARALOGISMO è uguale al
sillogismo, ma ha delle premesse ERRATE. Ogni disposizione prevede una lettura
soggettiva.
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