In questa lezione parleremo del processo formulare, della compravendita, degli editti e dei processi privatistici e magistratuali.
Le formule nascono davanti al
pretore peregrino per le nuove situazioni; molto presto il pretore urbano le
copia. Il pretore urbano comincia ad usare le formule per dare tutela a nuove
situazioni anche fra cittadini romani. Questo processo formulare funziona bene:
i cittadini romani vogliono delle formule anche per tutelare le vecchie
situazioni (SPONSIO…).
Le due azioni, in sostanza, convivono. Se io (creditore)
agisco con la legis actio (e mi va male) non posso poi chiedere la formula.
Tuttavia io potrei fare il contrario: agisco prima con la formula (mi va male)
e poi torno dal pretore pretendendo la LEGIS ACTIO che mi spetta di diritto --
> non può essere negata al cittadino FINO ALLA LEX AEBUTIA (II sec a.C.) --
> improponibile una legis actio per una questione già decisa per formulas
(non sappiamo bene i contenuti di questa legge).
Il processo formulare, dunque,
vale tanto quanto una legis actio (primo passaggio verso l’abolizione del primo
processo) -- > tendono a non abrogare mai formalmente qualcosa (non si butta
via niente).
Arriverà il momento in cui
saranno abolite formalmente: LEX IULIA IUDICIORUM PRIVATORUM (17 a.C.) --> abolisce le legis actiones: il processo formulare diventa l’ORDO IUDICIORUM
PRIVATORUM. Il processo formulare diventa il processo ORDINARIO dei giudizi
privati.
Sarà affiancato un terzo sistema,
l’ EXTRA ORDINEM, che va oltre il processo ordinario. Il processo formulare
avrà gli stessi effetti (IPSO IURE) di una legis actio solo se avrà gli stessi
requisiti (il processo doveva svolgersi a Roma, parti romani, il giudice è
romano)…nel processo formulare il tutto non era più sicuro. Nel caso il processo
formulare avesse gli stessi pre-requisiti della legis actio, allora sarà un
IUDICIUM LEGITIMUM che dura 18 mesi dalla data di presentazione. Non puoi
tornare, IPSO IURE il pretore ti respinge.
Quando manca anche solo UNO di
questi requisiti, il processo è IUDICIUM IMPERIO CONTINENS e dura 1 anno e ha
effetto preclusivo (OPE EXCEPTIONIS) -- > il pretore non ti può respingere,
è il CONVENUTO a sollevare l’eccezione dicendo che il giudizio è già stato
formulato, il giudice controlla e assolve il convenuto.
LA COMPRAVENDITA
Sorge come istituto di IUS HONORARIUM. A partire
dall’epoca classica classificano la compravendita come istituto di IUS CIVILE. Tutti
questi istituti nati come IUS HONORARIUM vengono fatti propri dallo IUS CIVILE.
Lo ius honorarium, dal canto suo, non si svuota completamente! Nella prima fase si fa leva sulla
BUONA FEDE, dall’epoca classica si sottolinea il verbo OPORTERE (è sempre un
obbligo civilistico).
EDITTO (EDICTUM
PERPETUUM) DEL PRETORE
Il pretore si trova sempre
davanti a casi nuovi (nuove formule) -- > quando i casi si ripropongono,
copiano la formula -- > LA FORMULA SI TIPICIZZA. Si comincia ad introdurre
uno scritto in cui vengono inserite le formule di maggior uso. Ciascun pretore,
appena entra in carica, pubblica il suo editto nel foro. Quivi informa
cittadini e non degli strumenti giudiziari dei quali possono servirsi o meno. È
una sorta di programma della sua attività. Nel caso la formula già utilizzata
non sia presente, il pretore scrive un DECRETUM:
-
Azione concessa per il singolo caso;
-
EDICTUM REPENTINUM: strumento giurisdizionale
aggiunto all’editto nel corso dell’anno;
-
EDITTO TRALATICIUM: gruppi di strumenti che si
trasmettono da pretore a pretore (quando l’attività comincia a diventare
costante nel tempo, copia quello che ha già fatto il pretore precedente; è
sempre presente un consiglio da parte dei giuristi, si tratta di piccoli
aggiustamenti).
Ma cosa contiene l’editto?
a-
Azioni
civili: formule di azioni che vanno a tutelare situazioni già tutelate da
LEGIS ACTIONES (sponsio, proprietà, mancipatio…), hanno fonte nelle vecchie
fonti e competono ai cittadini; il pretore non può NON inserirle;
b-
Azioni
pretorie: non derivano dallo IUS CIVILE, sono concesse dal pretore, si
riconoscono perché prima della formula c’è la PROMESSA, la CLAUSOLA EDITTALE:
“ti prometto che nella seguente situazione potrai usare…”.
c-
Eccezioni:
è uno strumento del convenuto per introdurre nella causa degli argomenti che
altrimenti il giudice non potrebbe considerare (è il pretore a valorizzare
l’argomento in questione per poter essere accettato nella causa, ad esempio
l’EXCEPTUM METUS, violenza morale)
d-
Mezzi più
di imperio che di giurisdizione: ci sono strumenti che sono basati più
sull’IMPERIUM che sulla giurisdizione, si ha solamente la fase IN IURE, non si
arriva ad una sentenza; semplicemente ordini del pretore.
- EDILI CURULI, magistrati
(all’inizio, solo PATRIZI), hanno la CURA URBIS, hanno la CURA LUDORUM,
hanno la CURA ANNONE (approvvigionamenti, sorveglianza sui mercati) --
> sviluppano una propria giurisdizione, per tutte le controversie nate
da queste tipicità, sono responsabili gli EDILI CURULI. Non si va più dal
pretore. Vanno, quindi, a formare DIRITTO ONORARIO.
- GOVERNATORI DELLE PROVINCE, a capo
di ogni provincia c’è un governatore: egli ha giurisdizione su tutte le
cause che vengono intentate nella sua provincia, poteva introdurre
strumenti appositi o copiare la giurisdizione di Roma.
CARATTERI GENERALI DEL PROCESSO
FORMULARE
Ha carattere unitario, vi è un
unico procedimento uguale per tutte le azioni.
È un processo non formalistico:
si agisce per concepta verba, parole modellate sulla situazione presente, non
prefissate dalla legge. La scrittura è requisito formale unico.
PRIVATISTICO: è necessaria la
presenza di tutte e due le parti. Non solo! Ma deve esserci anche
l’accettazione della formula da parte di attore e convenuto. Senza questo, non
si passa alla fase APUD IUDICEM. Sono state individuate analogie con
l’arbitrato attuale.
MAGISTRATUALE: c’è anche il
magistrato che accorda il processo e che potrebbe anche rifiutarlo; il
magistrato può anche negare l’azione (DENEGATIO ACTIONIS). Se il convenuto non
accetta il processo, il magistrato concede degli strumenti diversi dal processo
e dal giudizio, con i quali l’attore ottiene una soddisfazione immediata. Se il
convenuto non collabora, in sostanza, non ci sarà una sentenza, ma il
magistrato autorizza l’attore ad entrare nel patrimonio del convenuto --> l’attore prende tutti i beni del convenuto.
Le azioni sono tutte di
COGNIZIONE o DICHIARATIVE; non c’è azione ESECUTIVA. L’unica vera azione
esecutiva rimarrà la MANUS INIECTIO. C’è una procedura pretoria di esecuzione,
ma è AMMINISTRATIVA --> esecuzione patrimoniale concorsuale -- > il
pretore affianca alla vecchia esecuzione sulla persona una nuova esecuzione sul
patrimonio (chiamo alla divisione tutti i creditori). Prima si passerà
all’ACTIO IUDICATI.
Le azioni possono portare a
sentenze di tre tipi:
i-
DI CONDANNA, la gran parte delle formule
porta ad una sentenza di condanna (sempre ad una somma di denaro)
ii-
COSTITUTIVE, crea nuovo diritto; ogni erede avrà
la proprietà su singole cose (una proprietà che prima era unica)
iii-
DI MERO ACCERTAMENTO: si limitano ad accertare
qualcosa; anche le due precedenti hanno alla base un accertamento; l’esempio
sono PRAEIUDICIA che si fanno sullo stato di libertà o schiavitù di una
persona.
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