martedì 28 ottobre 2014

6^ LEZIONE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO.

In questa lezione parleremo del processo formulare, della compravendita, degli editti e dei processi privatistici e magistratuali.


Le formule nascono davanti al pretore peregrino per le nuove situazioni; molto presto il pretore urbano le copia. Il pretore urbano comincia ad usare le formule per dare tutela a nuove situazioni anche fra cittadini romani. Questo processo formulare funziona bene: i cittadini romani vogliono delle formule anche per tutelare le vecchie situazioni (SPONSIO…). 

Le due azioni, in sostanza, convivono. Se io (creditore) agisco con la legis actio (e mi va male) non posso poi chiedere la formula. Tuttavia io potrei fare il contrario: agisco prima con la formula (mi va male) e poi torno dal pretore pretendendo la LEGIS ACTIO che mi spetta di diritto -- > non può essere negata al cittadino FINO ALLA LEX AEBUTIA (II sec a.C.) -- > improponibile una legis actio per una questione già decisa per formulas (non sappiamo bene i contenuti di questa legge).

Il processo formulare, dunque, vale tanto quanto una legis actio (primo passaggio verso l’abolizione del primo processo) -- > tendono a non abrogare mai formalmente qualcosa (non si butta via niente).

Arriverà il momento in cui saranno abolite formalmente: LEX IULIA IUDICIORUM PRIVATORUM (17 a.C.) --> abolisce le legis actiones: il processo formulare diventa l’ORDO IUDICIORUM PRIVATORUM. Il processo formulare diventa il processo ORDINARIO dei giudizi privati.

Sarà affiancato un terzo sistema, l’ EXTRA ORDINEM, che va oltre il processo ordinario. Il processo formulare avrà gli stessi effetti (IPSO IURE) di una legis actio solo se avrà gli stessi requisiti (il processo doveva svolgersi a Roma, parti romani, il giudice è romano)…nel processo formulare il tutto non era più sicuro. Nel caso il processo formulare avesse gli stessi pre-requisiti della legis actio, allora sarà un IUDICIUM LEGITIMUM che dura 18 mesi dalla data di presentazione. Non puoi tornare, IPSO IURE il pretore ti respinge. 

Quando manca anche solo UNO di questi requisiti, il processo è IUDICIUM IMPERIO CONTINENS e dura 1 anno e ha effetto preclusivo (OPE EXCEPTIONIS) -- > il pretore non ti può respingere, è il CONVENUTO a sollevare l’eccezione dicendo che il giudizio è già stato formulato, il giudice controlla e assolve il convenuto.

LA COMPRAVENDITA
Sorge come istituto di IUS HONORARIUM. A partire dall’epoca classica classificano la compravendita come istituto di IUS CIVILE. Tutti questi istituti nati come IUS HONORARIUM vengono fatti propri dallo IUS CIVILE. Lo ius honorarium, dal canto suo, non si svuota completamente! Nella prima fase si fa leva sulla BUONA FEDE, dall’epoca classica si sottolinea il verbo OPORTERE (è sempre un obbligo civilistico).

EDITTO (EDICTUM PERPETUUM) DEL PRETORE

Il pretore si trova sempre davanti a casi nuovi (nuove formule) -- > quando i casi si ripropongono, copiano la formula -- > LA FORMULA SI TIPICIZZA. Si comincia ad introdurre uno scritto in cui vengono inserite le formule di maggior uso. Ciascun pretore, appena entra in carica, pubblica il suo editto nel foro. Quivi informa cittadini e non degli strumenti giudiziari dei quali possono servirsi o meno. È una sorta di programma della sua attività. Nel caso la formula già utilizzata non sia presente, il pretore scrive un DECRETUM:

-        Azione concessa per il singolo caso;

-        EDICTUM REPENTINUM: strumento giurisdizionale aggiunto all’editto nel corso dell’anno;

-        EDITTO TRALATICIUM: gruppi di strumenti che si trasmettono da pretore a pretore (quando l’attività comincia a diventare costante nel tempo, copia quello che ha già fatto il pretore precedente; è sempre presente un consiglio da parte dei giuristi, si tratta di piccoli aggiustamenti).

Ma cosa contiene l’editto?

a-     Azioni civili: formule di azioni che vanno a tutelare situazioni già tutelate da LEGIS ACTIONES (sponsio, proprietà, mancipatio…), hanno fonte nelle vecchie fonti e competono ai cittadini; il pretore non può NON inserirle;

b-     Azioni pretorie: non derivano dallo IUS CIVILE, sono concesse dal pretore, si riconoscono perché prima della formula c’è la PROMESSA, la CLAUSOLA EDITTALE: “ti prometto che nella seguente situazione potrai usare…”.

c-     Eccezioni: è uno strumento del convenuto per introdurre nella causa degli argomenti che altrimenti il giudice non potrebbe considerare (è il pretore a valorizzare l’argomento in questione per poter essere accettato nella causa, ad esempio l’EXCEPTUM METUS, violenza morale)

d-     Mezzi più di imperio che di giurisdizione: ci sono strumenti che sono basati più sull’IMPERIUM che sulla giurisdizione, si ha solamente la fase IN IURE, non si arriva ad una sentenza; semplicemente ordini del pretore.

  1. EDILI CURULI, magistrati (all’inizio, solo PATRIZI), hanno la CURA URBIS, hanno la CURA LUDORUM, hanno la CURA ANNONE (approvvigionamenti, sorveglianza sui mercati) -- > sviluppano una propria giurisdizione, per tutte le controversie nate da queste tipicità, sono responsabili gli EDILI CURULI. Non si va più dal pretore. Vanno, quindi, a formare DIRITTO ONORARIO.
  2. GOVERNATORI DELLE PROVINCE, a capo di ogni provincia c’è un governatore: egli ha giurisdizione su tutte le cause che vengono intentate nella sua provincia, poteva introdurre strumenti appositi o copiare la giurisdizione di Roma.

CARATTERI GENERALI DEL PROCESSO FORMULARE

Ha carattere unitario, vi è un unico procedimento uguale per tutte le azioni.
È un processo non formalistico: si agisce per concepta verba, parole modellate sulla situazione presente, non prefissate dalla legge. La scrittura è requisito formale unico.
PRIVATISTICO: è necessaria la presenza di tutte e due le parti. Non solo! Ma deve esserci anche l’accettazione della formula da parte di attore e convenuto. Senza questo, non si passa alla fase APUD IUDICEM. Sono state individuate analogie con l’arbitrato attuale.
MAGISTRATUALE: c’è anche il magistrato che accorda il processo e che potrebbe anche rifiutarlo; il magistrato può anche negare l’azione (DENEGATIO ACTIONIS). Se il convenuto non accetta il processo, il magistrato concede degli strumenti diversi dal processo e dal giudizio, con i quali l’attore ottiene una soddisfazione immediata. Se il convenuto non collabora, in sostanza, non ci sarà una sentenza, ma il magistrato autorizza l’attore ad entrare nel patrimonio del convenuto --> l’attore prende tutti i beni del convenuto.

Le azioni sono tutte di COGNIZIONE o DICHIARATIVE; non c’è azione ESECUTIVA. L’unica vera azione esecutiva rimarrà la MANUS INIECTIO. C’è una procedura pretoria di esecuzione, ma è AMMINISTRATIVA --> esecuzione patrimoniale concorsuale -- > il pretore affianca alla vecchia esecuzione sulla persona una nuova esecuzione sul patrimonio (chiamo alla divisione tutti i creditori). Prima si passerà all’ACTIO IUDICATI.
Le azioni possono portare a sentenze di tre tipi:

i-               DI CONDANNA, la gran parte delle formule porta ad una sentenza di condanna (sempre ad una somma di denaro)

ii-              COSTITUTIVE, crea nuovo diritto; ogni erede avrà la proprietà su singole cose (una proprietà che prima era unica)

iii-            DI MERO ACCERTAMENTO: si limitano ad accertare qualcosa; anche le due precedenti hanno alla base un accertamento; l’esempio sono PRAEIUDICIA che si fanno sullo stato di libertà o schiavitù di una persona.

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