lunedì 3 novembre 2014

7^ LEZIONE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO.

In questa lezione parleremo più diffusamente del processo formulare.

 
 
Domina la scena in tutta l’età classica e preclassica. Il processo formulare è:

-          Unitario;

-          Non è formalistico;

-          Privatistico;

-          Magistratuale.

PROCEDIMENTO

è IN IUS VOCATIO: chiamata in giudizio stragiudiziale, è un’intimazione fatta dall’attore al convenuto, di seguirlo immediatamente IN IURE. In questa intimazione deve rendere nota la motivazione, il perché.

EDITIO ACTIONIS: davanti al magistrato chiederò…

INSTRUMENTORUM: sono gli strumenti che l’attore userà davanti al magistrato.

Si introduce, nel caso il convenuto non possa presiedere, il VADIMONIUM: promessa in forma di stipulatio di pagare una somma di denaro se non si comparirà in giudizio un dato giorno.

Nel caso in cui il convenuto non sia presente o non si faccia trovare, il magistrato autorizza strumenti coercitivi, immettendo l’attore nel patrimonio del convenuto.

è L’attore chiede l’azione (usando uno strumento particolare, presente nell’editto). Il convenuto, presente IN IURE, potrebbe:

o   Non accettare la formula: INDEFENSIO, non si difende, diventa INDEFENSUS, non significa che non si difende, ma non collabora (il processo non può andare avanti, non si può passare alla fase successiva).

§  Se l’attore aveva chiesto un’ACTIO IN REM, quindi per la tutela di un fondo in possesso del convenuto à il magistrato effettua la MISSIO IN REM à autorizza l’attore ad immettersi nel possesso del bene controverso;

§  Se l’attore aveva chiesto un’ACTIO IN PERSONAM, quindi per la tutela di un prestito non reso -- > il magistrato effettua la MISSIO IN BONA -- > l’attore viene immesso nel possesso di tutti il patrimonio del convenuto

o   Il convenuto CONFESSA (CONFESSIO), è tutto vero, ammissione della colpa; la CONFESSIO fatta IN IURE, non richiede una prosecuzione, il convenuto è come se fosse stato condannato. Si converte in denaro la pretesa dell’attore.

o   Il convenuto intende difendersi (DIFESA), non ammette la pretesa dell’attore, e può difendersi in tre modi:

§  In diritto (es. sono un minore),

§  In fatto (es. ho già pagato),

§  Inserimento di EXCEPTIONES, aggiunge nuove circostanze, è anche la più difficile, aggiungo nella formula una clausola in più per indicare nuovi fatti, nuove circostanze (vedi foglio 2).

Qualche volta il magistrato può anche negare l’azione: nel caso in cui, ad esempio, il convenuto abbia una ricevuta di pagamento, l’attore viene delegato (mandato a casa). L’attore, però, può provare l’anno dopo, con un nuovo magistrato, perché la LITIS CONTESTATIO non è ancora avvenuta.

È l’atto con cui le parti manifestano il loro accordo sulla formula concessa dal magistrato; la formula è scritta. La LITIS CONTESTATIO comporta la definizione degli elementi della lite e la deduzione della causa in giudizio. Tra quelle parti, con la LC, c’è un giudizio (tecnicamente REM IN IUDICIUM DEDUCERE). Questo è il primo effetto della LC. Ci sono altri effetti:

-          EFFETTO CONSERVATIVO: i termini della controversia sono fissati in modo da non essere modificabili (moderno inquinamento prove). Nel caso, per esempio, io abbia promesso un cavallo e questo muore un giorno prima della chiamata in giudizio DI MORTE NATURALE, allora il creditore non ha più alcun diritto. Se muore un giorno dopo per lo stesso motivo, allora il creditore ha ancora diritti.

-          EFFETTO PRECLUSIVO: conclusa la LITIS CONTESTATIO l’azione è consumata (è sicura la sentenza, è solo questione di tempo). Nella formulazione più ampia: BIS DE EADEM RE NE SIT ACTIO. Tale effetto è automatico per i IUDICIA LEGITTIMA; non è automatico (ma lo deve sollevare il convenuto) per i IUDICIA IMPERIO CONTINENTIA.

-          EFFETTO ESTINTIVO: la LC estingue il rapporto che c’era prima e al posto di quello che c’era pone l’obbligo di sottostare al giudicato.

 

è FASE APUD IUDICEM: il giudice è un privato cittadino spesso scelto dalle parti (di comune accordo), oppure scelto da alcune liste (a turno cancellano i giudici da questa lista). Davanti al giudice può anche essere assente una parte. È una fase poco interessanti (i giuristi non se ne interessano perché la causa si imposta nella prima fase). Questa è una parte affidata ad oratori, retori, avvocati (coloro che parlano bene).

o   Si ha una sintetica esposizione dei fatti;

o   Si ha l’istruttoria dibattimentale (si raccolgono le prove, testimonianze, documenti).

o   ONERE DELLA PROVA: a chi spetta provare qualcosa. Il principio latino è: EI INCUMBIT PROBATIO QUI DICIT, NON QUI NEGAT (la prova spetta a chi dice qualcosa, non a chi la nega). Solo nel caso dell’EXCEPTIO, spetta al convenuto dimostrare qualcosa.

o   La sentenza è di primo ed unico grado.

o   Dalla sentenza nasce l’OBLIGATIO IUDICATI.

o   Gli strumenti esecutivi non sono azioni (strumenti processuali), ma procedure amministrative. Per arrivare all’esecuzione bisogna passare all’ACTIO IUDICATI (che è una sorta di seconda ed ultima possibilità per dimostrare che la sentenza non è valida). Se però sarà ancora condannato, sarà condannato al doppio.

Parti della Formula (discorso rivolto al giudice da parte delle parti e del magistrato, formulato in modo ipotetico, con un imperativo ipotetico ed alternativo; se verifichi XY, condanni il convenuto, altrimenti lo assolvi; è preceduto da una parte in cui si nomina il giudice)

Ø  INTENTIO: è la parte che contiene l’enunciazione del rapporto dedotto in giudizio (espressa pretesa vantata dall’attore, in sostanza; è anche ciò che l’attore deve provare):

o   CERTA (identifica direttamente l’oggetto del rapporto).

o   INCERTA (ha bisogno di DEMONSTRATIO per dire al giudice qual è la fonte dell’oggetto controverso)

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