In questa lezione parleremo più diffusamente del processo formulare.
Domina la scena in tutta l’età
classica e preclassica. Il processo formulare è:
-
Unitario;
-
Non è formalistico;
-
Privatistico;
-
Magistratuale.
PROCEDIMENTO
è IN
IUS VOCATIO: chiamata in giudizio stragiudiziale, è un’intimazione fatta
dall’attore al convenuto, di seguirlo immediatamente IN IURE. In questa
intimazione deve rendere nota la motivazione, il perché.
EDITIO ACTIONIS: davanti al
magistrato chiederò…
INSTRUMENTORUM: sono gli
strumenti che l’attore userà davanti al magistrato.
Si introduce, nel caso il
convenuto non possa presiedere, il VADIMONIUM: promessa in forma di stipulatio
di pagare una somma di denaro se non si comparirà in giudizio un dato giorno.
Nel caso in cui il convenuto non
sia presente o non si faccia trovare, il magistrato autorizza strumenti
coercitivi, immettendo l’attore nel patrimonio del convenuto.
è L’attore
chiede l’azione (usando uno strumento particolare, presente nell’editto). Il
convenuto, presente IN IURE, potrebbe:
o Non
accettare la formula: INDEFENSIO,
non si difende, diventa INDEFENSUS, non significa che non si difende, ma non
collabora (il processo non può andare avanti, non si può passare alla fase
successiva).
§ Se
l’attore aveva chiesto un’ACTIO IN REM, quindi per la tutela di un fondo in
possesso del convenuto à
il magistrato effettua la MISSIO IN REM à autorizza l’attore ad immettersi nel possesso del
bene controverso;
§ Se
l’attore aveva chiesto un’ACTIO IN PERSONAM, quindi per la tutela di un
prestito non reso -- > il magistrato effettua la MISSIO IN BONA -- >
l’attore viene immesso nel possesso di tutti il patrimonio del convenuto
o Il
convenuto CONFESSA (CONFESSIO), è
tutto vero, ammissione della colpa; la CONFESSIO fatta IN IURE, non richiede
una prosecuzione, il convenuto è come se fosse stato condannato. Si converte in
denaro la pretesa dell’attore.
o Il
convenuto intende difendersi (DIFESA),
non ammette la pretesa dell’attore, e può difendersi in tre modi:
§ In
diritto (es. sono un minore),
§ In
fatto (es. ho già pagato),
§ Inserimento
di EXCEPTIONES, aggiunge nuove circostanze, è anche la più difficile, aggiungo
nella formula una clausola in più per indicare nuovi fatti, nuove circostanze
(vedi foglio 2).
Qualche volta
il magistrato può anche negare l’azione: nel caso in cui, ad esempio, il
convenuto abbia una ricevuta di pagamento, l’attore viene delegato (mandato a
casa). L’attore, però, può provare l’anno dopo, con un nuovo magistrato, perché
la LITIS CONTESTATIO non è ancora avvenuta.
È l’atto con
cui le parti manifestano il loro accordo sulla formula concessa dal magistrato;
la formula è scritta. La LITIS CONTESTATIO comporta la definizione degli
elementi della lite e la deduzione della causa in giudizio. Tra quelle parti,
con la LC, c’è un giudizio (tecnicamente REM IN IUDICIUM DEDUCERE). Questo è il
primo effetto della LC. Ci sono altri effetti:
-
EFFETTO CONSERVATIVO: i termini della
controversia sono fissati in modo da non essere modificabili (moderno
inquinamento prove). Nel caso, per esempio, io abbia promesso un cavallo e
questo muore un giorno prima della chiamata in giudizio DI MORTE NATURALE,
allora il creditore non ha più alcun diritto. Se muore un giorno dopo per lo
stesso motivo, allora il creditore ha ancora diritti.
-
EFFETTO PRECLUSIVO: conclusa la LITIS
CONTESTATIO l’azione è consumata (è sicura la sentenza, è solo questione di
tempo). Nella formulazione più ampia: BIS DE EADEM RE NE SIT ACTIO. Tale effetto
è automatico per i IUDICIA LEGITTIMA; non è automatico (ma lo deve sollevare il
convenuto) per i IUDICIA IMPERIO CONTINENTIA.
-
EFFETTO ESTINTIVO: la LC estingue il rapporto
che c’era prima e al posto di quello che c’era pone l’obbligo di sottostare al
giudicato.
è FASE
APUD IUDICEM: il giudice è un privato cittadino spesso scelto dalle parti (di
comune accordo), oppure scelto da alcune liste (a turno cancellano i giudici da
questa lista). Davanti al giudice può anche essere assente una parte. È una
fase poco interessanti (i giuristi non se ne interessano perché la causa si
imposta nella prima fase). Questa è una parte affidata ad oratori, retori,
avvocati (coloro che parlano bene).
o Si
ha una sintetica esposizione dei fatti;
o Si
ha l’istruttoria dibattimentale (si raccolgono le prove, testimonianze,
documenti).
o ONERE
DELLA PROVA: a chi spetta provare qualcosa. Il principio latino è: EI INCUMBIT
PROBATIO QUI DICIT, NON QUI NEGAT (la prova spetta a chi dice qualcosa, non a
chi la nega). Solo nel caso dell’EXCEPTIO, spetta al convenuto dimostrare
qualcosa.
o La
sentenza è di primo ed unico grado.
o Dalla
sentenza nasce l’OBLIGATIO IUDICATI.
o Gli
strumenti esecutivi non sono azioni (strumenti processuali), ma procedure
amministrative. Per arrivare all’esecuzione bisogna passare all’ACTIO IUDICATI
(che è una sorta di seconda ed ultima possibilità per dimostrare che la
sentenza non è valida). Se però sarà ancora condannato, sarà condannato al
doppio.
Parti
della Formula (discorso rivolto al giudice da parte delle parti e del
magistrato, formulato in modo ipotetico, con un imperativo ipotetico ed
alternativo; se verifichi XY, condanni il convenuto, altrimenti lo assolvi; è
preceduto da una parte in cui si nomina il giudice)
Ø INTENTIO:
è la parte che contiene l’enunciazione del rapporto dedotto in giudizio
(espressa pretesa vantata dall’attore, in sostanza; è anche ciò che l’attore
deve provare):
o CERTA
(identifica direttamente l’oggetto del rapporto).
o INCERTA
(ha bisogno di DEMONSTRATIO per dire al giudice qual è la fonte dell’oggetto
controverso)
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