In questa lezione insisteremo ancora sulla fase dell'iniziativa nel processo legislativo, chiariremo il significato (così come viene interpretato dai governi degli ultimi anni) dell'articolo 94 della Costituzione e svilupperemo (ma in modo ancora non definitivo) la fase integrativa dell'efficacia.
14 commissioni PERMANENTI alla
Camera (FUNZIONI legislative). Sono diverse dalle commissioni BICAMERALI, dalle
commissioni d’INCHIESTA (FUNZIONI non legislativa), né le SPECIALI né MISTE.
Giunte (di convalida, per
esempio, delle elezioni, AUTODICHIA). Lo stesso vale per il Senato per il
BICAMERALISMO perfetto. S. = iniziativa di legge (la fase dell’iniziativa la
legge può essere presentata anche da un singolo senatore). ABROGAZIONE ESPRESSA
= lo stesso legislatore abroga una legge precedentemente espressa.
Relazione iniziale – articolato
(disposizioni in articoli) -- > l’art. 1 è un contenitore di “commi”
(partizione interna all’articolo). Il secondo comma, normalmente, viene
chiamato ALINEA o CAPOVERSO.
REDIGERE = serve a fissarne i
contenuti delimitando i contenuti di modifica del plenum (la commissione
redigente sottrae la possibilità al PLENUM di proporre emendamenti). Se
qualcuno vuole evitare il giochetto CAMERA e SENATO -- > questione di
fiducia (governo): se il disegno di legge non viene approvato, IO mi dimetto
(faccio cadere il governo) -- > crisi parlamentare. Il Parlamento deve dare
la fiducia al Governo -- > forma di governo parlamentare -- > esiste una
forma di controllo del parlamento sull’attività politica del governo. (ARTICOLO 94) Il parlamento è:
1-
l’unico organo rappresentativo ed
2- è l’unico che contiene al suo interno
maggioranza e opposizione. Art 64 = strumento maggioranza. Emendamenti
(ostruzionismo) ai DDL.
La questione di fiducia nasce
dalla lettura dell’articolo 94 (in particolare, IV comma) -- > il governo è
FACOLTIZZATO a dare le dimissioni se qualcuno non approva la sua proposta. Se
il governo si dimette, si apre la crisi di governo. Per evitare questo (dalle
conseguenze catastrofiche), Camera e Senato approvano.
1-
È legittimo (è originato da un certa lettura);
2-
Viene azzerata la centralità del Parlamento;
3-
Viene by-passato tutto il sistema (l’asse si
sposta dal Parlamento al Governo). (53esimo minuto)
La maggior parte delle leggi di
origine governativa è frutto dell’imposizione della QUESTIONE DI FIDUCIA. È un
dato che, comunque, segnala un’anomalia (si priva il Parlamento della sua
funzione più importante).
FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA:
1-
Promulgazione (art. 73-74 Cost);
2-
Pubblicazione.
1-
Il presidente della Repubblica può chiedere una
nuova deliberazione (RINVIO DELLE LEGGI). Può rinviare alle Camere, se
riapprovato, le Camere obbligano a promulgare. Perché la può rinviare?
a.
È incostituzionale (vizi di legittimità
costituzionale)
Non ha potere di rinvio assoluto
(non può anteporre le sue opinioni politiche, deve rispettare la deliberazione
di Camera e Senato). Se una norma è incostituzionale:
a-
La riapprovo (uguale);
b-
Cambio il disegno di legge, assecondando il Capo
dello Stato.
Centralità assoluta del
Parlamento. La Corte Costituzionale controllerà la legittimità della legge. Si
ha un equilibrio fondamentale di PESI e CONTRAPPESI.
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