lunedì 27 ottobre 2014

5^ LEZIONE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO.

In questa lezione parleremo del diritto Preclassico (242-23 a.C.) ed in particolare delle due figura pretorie per eccellenza di questo periodo, nonché di IUS GENTIUM e IUS CIVILE.

Diritto Preclassico (II periodo) 242 a.C. – 23 a.C.

Nel 241 finisce la prima guerra punica. Roma comincia ad affacciarsi sul mare, interagisce con gli altri popoli e si scontra con loro. Vittoria romana. Questo vuol dire anche NUOVA ECONOMIA. Momento di cambiamento, è lo stesso anno in cui viene creato il PRETORE PEREGRINO.

  • PRETORE UBRANO 367 a.C. (dà una mano ai consoli) – è il pretore dell’Urbe. Se il rapporto commerciale va storto (tra diversi popoli) c’è bisogno di un diritto che regoli -->

  • PRETORE PEREGRINO, nominato annualmente come il pretore urbano (eletto dai comizi come il primo); ha la IURISDICTIO nei rapporti fra un cittadino romano e uno straniero (o tra due stranieri). Non può, però, applicare le legis actiones --> può inventare, dire la regola da applicare a quel caso; è una regola processuale che diventa anche sostanziale (compravendita finita male; il compratore cita in giudizio chi glielo ha venduto e racconta la storia) --> il pretore crea una formula (PROCESSO FORMULARE) --> formule sono piccoli scritti in cui (novità per quanto riguarda la cosa scritta) il pretore riassume il problema e dà al giudice le soluzioni con cui raggiungere la risoluzione del problema. La formula, quindi, indica anche come arrivare alla decisione. Con le LEGIS ACTIONES si agiva con CERTA VERBA, ora con CONCEPTA VERBA (parole concepite lì per lì) --> si concepisce la formula che si applica meglio. Il pretore peregrino è un magistrato romano ed è CUM IMPERIO, ovvero il potere di dare ordini e di farli eseguire; può anche dare la forza al giudice di prender la decisione da lui stesso designata. Questo processo nasce completamente al di fuori delle leggi. Da questo nascono nuovi diritti, con forme diversi dai precedenti. Si affianca, quindi, il IUS HONORARIUM. I nuovi problemi della società non potevano essere gestiti dalle vecchie fonti.  

Vir bonus = buon padre di famiglia = è l’uomo medio, è un criterio di riferimento ad una atteggiamento di bontà e correttezza --> BONA FIDES = la buona fede dell’uomo medio, rinvio alla media correttezza. Rispetto della parola data, simboleggiata dalla stretta di mano. La FIDES esiste già nell’epoca arcaica, i cittadini si fidano uno dell’altro (insieme di valori morali e sociali). La FIDES tra cittadini romani bastava…tra cittadini romani e stranieri ci vuole la BONA FIDES (criterio normativo). La condanna è SEMPRE ad una somma di denaro. -- > regole di IUS GENTIUM (regole, modello) -- > paragono il comportamento di persone reali con quelle ideali.

Diritto romano creato dal pretore ma applicabile a tutti i popoli. Piano piano cominciano a chiedere che questi rapporti siano tutelati anche fra vari cittadini romani. Anche il pretore urbano comincia a gestire il processo formulare (PER FORMULAS). Questo, però, riguarda solamente le COMPRAVENDITE.
Vengono, anche, ricondotti delle fonti del vecchio IUS CIVILE --> la giurisprudenza ammette che anche gli stranieri possano far uso di molti degli istituti già presenti nel vecchio IUS CIVILE --> se lo possono usare tutti sono ATTI DI IUS GENTIUM (stipulo, promitto, stipulatio usabile anche dai peregrini).
Per la BONA FIDES guarda il Codice Civile, l’articolo 1175 (“Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”). 1176, 1375, 1337, 1358, 1366.
IUS HONORARIUM IUS GENTIUM.

Il pretore costituirà una proprietà pretoria, indirizzata ai soli cittadini romani.
Il diritto onorario ha funzione:
a)     ADIUTORIA: dà una tutela molto efficace

b)     INTEGRATIVA: cola una lacuna: ACTIO METUS (se giuri di farlo, non puoi non farlo, DURA LEX SED LEX)

c)     CORRETTIVA: elimina risultati iniqui: EXCEPTIO METUS

Il pretore ha come guida l’EQUITAS. La guida è l’equità, la giustizia del singolo caso. Applicare quella regola a quel caso, porterebbe un’iniquità --> il pretore si inventa qualcosa: 

-        ACTIO METUS, il pretore considera la minaccia che porta a quel contratto come un atto illecito, un DELITTO; la persona che l’ha subito può chiedere una pena del quadruplo del pagato. Ho pagato 100? Mi devi 400 sesterzi. Spesso va a correggere lo IUS CIVILE.

-        EXCEPTIO METUS, argomento che fa valere il convenuto per essere assolto (corregge lo IUS CIVILE) --> il credito esiste, ma non ottiene soddisfazione.

In astratto è lo IUS CIVILE il predominante, ma poi nella pratica lo IUS PRETORIUM è quello che ha nelle mani la gestione del processo. 

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