lunedì 27 ottobre 2014

4^ LEZIONE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO.

In questa lezione parleremo dei vari tipi di processo, delle principali azioni (LEGIS ACTIONES) e delle varie fasi del processo.



Forma di Processo: il processo è strettamente collegato al diritto. Ci vuole qualcuno che accerti la violazione della regola (ci vuole un giudice) e imponga la sanzione. Diritto romano privato pensa attraverso il processo per ricostruire la regola. Si ha:

-        Processo criminale, perseguono i crimini, i reati (è competenza dello stato);

-        Processo privato, i privati cittadini, ritenuti lesi i propri diritti, agiscono in giudizio per preservare i suoi diritti (è il singolo cittadino ad avere l’iniziativa, è l’attore, mette in moto il processo con il CONVENUTO, l’altra parte). C’è un organo che decide della controversia.

o   Legis actiones: azioni della legge, sarebbero delle azioni introdotte da delle leggi (la più antica è richiamata nelle leggi delle XII tavole, che mettono per iscritto i MORES); nella compilazione di Giustiniano non si hanno notizie di questo. Gaio sarà l’unico a tramandarci qualcosa di questo processo (il più antico processo privato). Egli ha anche un interesse storico, quindi, pur partendo dal 2° tipo di processo privato, va alle fondamenta. È dominato dal formalismo (rituale…) orale e gestuale (se non dici le parole giuste, la tua azione legale non vale niente). Attore e convenuto devono essere presenti davanti ad un magistrato (almeno in una prima fase del processo):

§  Si svolge davanti ad un organo pubblico; inizialmente era il re, poi i consoli, e nel 367 il PRETORE URBANO;

§  Si svolge davanti ad un giudice (non è detto sia pubblico).

La prima forma di legis actio: SACRAMENTI.

1-     SACRAMENTUM (modalità di decisione, GIURAMENTO da parte di ognuna delle due parti per affermare che ognuno ha ragione: chi avrà giurato il falso? Spetta al giudice dirlo) IN REM (tutela un diritto di proprietà);

2-     SACRAMENTUM IN PERSONAM (tutela del diritto di credito, la persona ti deve una certa prestazione).

SONO FORME DI AZIONI DICHIARATIVE O DI COGNIZIONE. SI ACCERTA L’ESISTENZA DEL DIRITTO POSSEDUTO DALL’ATTORE.




     1-       TUTELA IL DIRITTO DI PROPRIETÀ --> qualcuno ti ha sottratto qualcosa, “questo è mio”; per evitare l’autotutela, si giustifica l’intervento dello stato. Questo processo vede una fase preliminare: IN IUS VOCATIO (chiamata in giudizio) -->     l’attore deve chiamare in giudizio il convenuto (deve fare in modo che questo venga in giudizio personalmente), IUS (in questo caso) indica il TRIBUNALE. Ci si deve presentare anche con la cosa controversa.

a.     La fase IN IURE comincia con:

                            La VINDICATIO dell’attore: l’attore afferma che la cosa è sua; è pronto a difenderla, mette una mano sulla cosa, con l’altra mano solleva un bastone (atto di difesa); il CONVENUTO può “non fare niente” (IN IURE CESSIO), il convenuto cede IN IURE (non può provare che è sua o non può lottare per essa) --> il magistrato procede con un ADDICTIO all’attore (assegna la cosa controversa all’attore). Se anche il CONVENUTO ritiene che la cosa sia sua fa la CONTRAVINDICATIO --> fa le stesse cose dell’attore --> il magistrato li separa ed ordina l’entrambi a mollare la cosa --> invita le parti a prestare giuramento (SACRAMENTUM). 

                                  Si conclude con un atto formale: LITIS CONTESTATIO, una chiamata di testimoni riguardo la lite (si chiamano costoro per ricordare, testimoniare) --> si definiscono gli elementi della lite e la deduzione della causa in giudizio. TERMINA LA PARTE DELL’ORGANO PUBBLICO. Il magistrato controlla che questi dicano parole giuste, che facciano i gesti giusti, che non ci sia già un procedimento simile in atto (NE BIS IN IIDEM --> non si fa due volte la stessa azione). Il magistrato NON crea diritto.


b.     Fase APUD IUDICEM (si arriverà sicuramente ad una sentenza). Il giudice deve stabilire chi ha giurato il vero e chi il falso (SACRAMENTUM). Finché è un SACRAMENTUM, il giudice era un PONTEFICE (anche i mezzi di prova erano soprannaturali, non tecnici né razionali). Dopo questo, diventa una SCOMMESSA GIURATA (si scommette anche una somma di denaro; se perdo, pago soldi all’erario). Anche il giudizio diventa LAICO; il giudice è scelto dalle parti (se vanno d’accordo); se non riescono a mettersi d’accordo, si applica il sistema del sorteggio. Colui che riesce a provare (L’ATTORE) del suo possedimento sulla cosa, vincerà. È di un unico grado (sentenza inappellabile), non è nemmeno motivata la sentenza.

2-      LEGIS ACTIO SACRAMENTI IN PERSONAM (il convenuto era debitore (secondo l’attore) di qualcosa). Esistevano forme primitive di obbligazione (NEXUM) con le quali sorge un vincolo materiale sulla persona dell’obbligato (ob-ligatio), da cui si libera (solutio) restituendo il prestito. Se non lo restituisce, si agisce con questa azione. Il giudice deve anche precisare la condanna, la pena; se è vero, il convenuto è CONDANNATO. AZIONE DICHIARATIVA. Ci sono poi azioni ESECUTIVE che costringono il condannato a pagare la pena imposta.

3-     LEGIS ACTIO PER IUDICIS POSTULATIONEM [RICHIESTA] (tutela dei crediti nascenti da SPONSIO, ovvero da un contratto molto semplice, fatto da domanda e risposta. Il creditore chiede al debitore di promettere di dargli il QUOD, e quell’altro promette. L’unica cosa che devo fare è usare il verbo SPONDERE, che indica un impegno concreto). Sono moderne, perché vengono inserite DOPO le XII tavole. La POSTULATIO non prevede alcun giuramento, ma solo la nomina di un giudice. Se questo qualcuno non lo fa, ha questa azione (che è più semplice della SACRAMENTI).

4-     LEGIS ACTIO PER ARBITRI POSTULATIONEM non si poteva dividere (prima di questo) il patrimonio lasciato in eredità o in comproprietà. Con questa azione si citava in giudizio l’altro.

5-     LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM tutela dei crediti con oggetto denaro o cose determinate. Ha come strumento decisorio la CONDICTIO, ovvero un’intimazione a ricomparire in giudizio dopo 30 giorni per la nomina del giudice. Perché? Per dare un lasso di tempo perché le parti si mettano d’accordo (si cerca di farlo per evitare il processo). Il CONVENUTO capisce che stai facendo sul serio e che hai dei validi argomenti.


È UN’AZIONE ASTRATTA. Non occorre indicare il fondamento del credito --> si dà tutela a forme nuove di credito. Ho dei nuovi diritti (dall’azione, io creo diritto).

Abbiamo, anche, delle AZIONI ESECUTIVE. L’attore, che ha vinto, deve poter eseguire la condanna del convenuto.

LEGIS ACTIO PER MANU INIECTIONEM: il convenuto è stato condannato (sentenza che dà ragione all’attore). Aspetto 30 giorni (DIES IUSTI) --> se il convenuto non ha adempiuto, lo richiamo davanti al magistrato e recito un formulario (indico la fonte [IUDICATUM] e l’importo del credito). Fatto ciò metto la mano sul debitore (che diventa, quasi, una cosa, è sottomesso al creditore). Se non interviene un VINDEX, ovvero qualcuno che rivendica la persona, il magistrato fa ADDICTIO del condannato -->  il condannato viene portato via dall’attore. Se c’è il VINDEX, si ha un’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE: si instaura, dunque, un nuovo processo tra l’attore e il VINDEX che, se condannato, dovrà pagare il doppio. Se invece non interviene nessuno, il creditore può portarsi a casa il condannato per legarlo con catene, dargli da mangiare meno del previsto, portarlo ai mercati in cui lo espone con l’indicazione della somma che dovrebbe pagare (se c’è qualcuno disposto a pagare, diventa libero). Se al termine dei 60 giorni ancora niente, viene venduto al di là del Tevere. Il debitore può anche essere ucciso o fatto a pezzi.


2-     LEGIS ACTIO PER PIGNORIS CAPIONEM: viene compiuta dal creditore senza passare davanti al magistrato; egli è autorizzato dalla legge ad impossessarsi di una cosa del debitore come COAZIONE psicologica.

DIFETTI E LIMITI DELLE LEGIS ACTIONES:

A] sono dominate da un formalismo esasperato (si agisce per CERTA VERBA);

B] limite oggettivo: tutelano solo alcuni diritti, conosciuti dallo IUS CIVILE: proprietà, alcuni crediti…

C] limite soggettivo: possono stare in giudizio solo i cittadini romani, esclusi schiavi e stranieri. Esclusi anche i FILI FAMILIAS (finché c’è il PATER, il figlio non sta in giudizio). 

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