mercoledì 4 marzo 2015

1^ LEZIONE DI DIRITTO PRIVATO.

Un principio fondamentale della nostra organizzazione sociale è il principio di autonomia privata. Tale principio è un baluardo che sta alla base del nostro modo di vivere.

Nello stato laico v’è nella vita sociale, un binomio intoccabile tra il concetto di libertà e quello di responsabilità. Qualsiasi comportamento che sia esercizio della libertà include comportamento responsabile. L’esercizio di libertà deve essere inserito in un codice di responsabilità di attività che compie.
In un sistema di sottomissione, invece, la remunerazione/punizione di un individuo non avvengono in questa vita, ma in un momento futuro. Proprio perché le libertà comportano responsabilità individuali, l’individuo cerca sempre di fuggire dalla responsabilità. È spunto di riflessione per autonomia privata: facoltà di un cittadino di volere delle cose in un modo tale che la volontà del singolo produca effetti giuridici (l’individuo è in grado di produrre gli effetti giuridici che vuole produrre).  La legge garantisce che quello che è voluto sarà un effetto giuridicamente rilevante. Il potere che ci è attribuito di produrre effetti giuridici coerente alla nostra volontà si chiama POTERE DI AUTONOMIA PRIVATA / AUTONOMIA NEGOZIALE / LIBERTA’ CONTRATTUALE. Questa autonomia privata si traduce in atti di volontà, decisioni individuali. Il contratto, importante espressione della libertà contrattuale, non ne è l’unica (art. 1321). Questo è un accordo che produce effetti giuridici: tale effetto giuridico riguarda la sfera patrimoniale (misurabili in denaro). Per questi rapporti giuridici esiste un luogo (spesso figurato) che si chiama mercato. L’autonomia privata non riguarda solo rapporti patrimoniali o solo ipotesi di accordo (vi possono anche essere delle manifestazioni di volontà di una sola persona). L’esempio più ovvio di decisione di due persone che produce effetti giuridici è il matrimonio, il quale produce come effetto giuridico la nascita del coniugio. Il matrimonio è espressione di autonomia privata, quindi, ma non è rapporto patrimoniale. Il rapporto di coniugio, quindi, nasce solamente da matrimonio (NON da convivenza). Fai riferimento a tal proposito agli articoli 143, 144, 147.
In altri casi il potere di produrre effetti giuridici è riconosciuto all’individuo singolo: testamento, ad esempio. Perché mai l’erede può essere chiunque? Perché la legge riconosce all’individuo la possibilità di disporre delle proprie sostanze fino a che non cessa di vivere. L’autonomia privata, peraltro, comporta una responsabilità: è una libertà, è vero, ma noi tutti siamo anche vincolati agli effetti che abbiamo voluto. Nel contratto questo emerge con forza nell’articolo 1372. Nel principio di autonomia privata v’è un elemento di responsabilità e di libertà. L’elemento di libertà emerge sul piano delle disposizioni codicistiche all’articolo 1322. La libertà contrattuale, in sostanza, è la libertà di stipulare o non stipulare contratti e di stipulare il contenuto di tali contratti.
Se l’articolo 1322 non presentasse l’avverbio “liberamente” vi sarebbe una lacuna di significato normativo. “Liberamente”, infatti, non sta ad indicare solo se le parti sono libere o meno di concludere o meno il contratto, ma soprattutto che non vi sia alcun disturbo esterno nel processo mentale. In sostanza: ogni dichiarazione di volontà è frutto di un processo mentale che si traduce poi in un’esternazione di volontà. La legge esige che questo sia per l’appunto un percorso libero, un percorso sincero: non vi devono essere fattori esterni che disturbino il formarsi della mia volontà. In questi casi il contratto è INVALIDO, in quanto frutto di una scelta non libera. Non sono considerate libere nemmeno tutte quelle scelte dettate da tutti quei soggetti che non siano maggiorenni. Tutte queste libertà non sono ILLIMITATE ma subiscono delle restrizioni di volta in volta previste dalla legge; laddove non vi siano restrizioni, il principio che vale è quello di autonomia privata.
V’è un contratto se due o più persone si trovano d’accordo sulla stipula del contratto stesso. Tale accordo è espressione di una caratteristica fondamentale del diritto privato: il diritto privato è il ramo del diritto che riguarda rapporti fra pari (essere umano – essere umano, persone giuridiche – essere umano…). La condicio sine qua non è che entrambi si trovino su un piano di PARITA’. Se nessuno di noi ha più poteri, allora costui non può comandare sugli altri: le parti sono d’accordo di loro spontanea volontà. Nel diritto privato il principio di autonomia contrattuale disciplina rapporti di PARITA’ (esprimendo interessi INDIVIDUALI).

Dato che i privati sono soggetti che si trovano in situazioni di uguaglianza, la volontà di uno non può produrre effetti che vadano a scapito della volontà dell’altro. Il diritto privato, insomma, è il diritto di scelte libere e sincere. D’altra parte la persona che conclude il contratto è responsabile della propria decisione.

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