Nello stato laico v’è nella vita
sociale, un binomio intoccabile tra il concetto di libertà e quello di
responsabilità. Qualsiasi comportamento che sia esercizio della libertà include
comportamento responsabile. L’esercizio di libertà deve essere inserito in un
codice di responsabilità di attività che compie.
In un sistema di sottomissione,
invece, la remunerazione/punizione di un individuo non avvengono in questa
vita, ma in un momento futuro. Proprio perché le libertà comportano responsabilità
individuali, l’individuo cerca sempre di fuggire dalla responsabilità. È spunto
di riflessione per autonomia privata: facoltà di un cittadino di volere delle
cose in un modo tale che la volontà del singolo produca effetti giuridici
(l’individuo è in grado di produrre gli effetti giuridici che vuole
produrre). La legge garantisce che
quello che è voluto sarà un effetto giuridicamente rilevante. Il potere che ci
è attribuito di produrre effetti giuridici coerente alla nostra volontà si
chiama POTERE DI AUTONOMIA PRIVATA / AUTONOMIA NEGOZIALE / LIBERTA’
CONTRATTUALE. Questa autonomia privata si traduce in atti di volontà, decisioni
individuali. Il contratto, importante espressione della libertà contrattuale,
non ne è l’unica (art. 1321). Questo è un accordo che produce effetti
giuridici: tale effetto giuridico riguarda la sfera patrimoniale (misurabili in
denaro). Per questi rapporti giuridici esiste un luogo (spesso figurato) che si
chiama mercato. L’autonomia privata non riguarda solo rapporti patrimoniali o
solo ipotesi di accordo (vi possono anche essere delle manifestazioni di
volontà di una sola persona). L’esempio più ovvio di decisione di due persone
che produce effetti giuridici è il matrimonio, il quale produce come effetto
giuridico la nascita del coniugio. Il matrimonio è espressione di autonomia
privata, quindi, ma non è rapporto patrimoniale. Il rapporto di coniugio,
quindi, nasce solamente da matrimonio (NON da convivenza). Fai riferimento a
tal proposito agli articoli 143, 144, 147.
In altri casi il potere di
produrre effetti giuridici è riconosciuto all’individuo singolo: testamento, ad
esempio. Perché mai l’erede può essere chiunque? Perché la legge riconosce
all’individuo la possibilità di disporre delle proprie sostanze fino a che non
cessa di vivere. L’autonomia privata, peraltro, comporta una responsabilità: è
una libertà, è vero, ma noi tutti siamo anche vincolati agli effetti che
abbiamo voluto. Nel contratto questo emerge con forza nell’articolo 1372. Nel
principio di autonomia privata v’è un elemento di responsabilità e di libertà.
L’elemento di libertà emerge sul piano delle disposizioni codicistiche
all’articolo 1322. La libertà contrattuale, in sostanza, è la libertà di
stipulare o non stipulare contratti e di stipulare il contenuto di tali
contratti.
Se l’articolo 1322 non
presentasse l’avverbio “liberamente” vi sarebbe una lacuna di significato
normativo. “Liberamente”, infatti, non sta ad indicare solo se le parti sono
libere o meno di concludere o meno il contratto, ma soprattutto che non vi sia
alcun disturbo esterno nel processo mentale. In sostanza: ogni dichiarazione di
volontà è frutto di un processo mentale che si traduce poi in un’esternazione
di volontà. La legge esige che questo sia per l’appunto un percorso libero, un
percorso sincero: non vi devono essere fattori esterni che disturbino il
formarsi della mia volontà. In questi casi il contratto è INVALIDO, in quanto
frutto di una scelta non libera. Non sono considerate libere nemmeno tutte
quelle scelte dettate da tutti quei soggetti che non siano maggiorenni. Tutte
queste libertà non sono ILLIMITATE ma subiscono delle restrizioni di volta in
volta previste dalla legge; laddove non vi siano restrizioni, il principio che
vale è quello di autonomia privata.
V’è un contratto se due o più
persone si trovano d’accordo sulla stipula del contratto stesso. Tale accordo è
espressione di una caratteristica fondamentale del diritto privato: il diritto
privato è il ramo del diritto che riguarda rapporti fra pari (essere umano –
essere umano, persone giuridiche – essere umano…). La condicio sine qua non è
che entrambi si trovino su un piano di PARITA’. Se nessuno di noi ha più
poteri, allora costui non può comandare sugli altri: le parti sono d’accordo di
loro spontanea volontà. Nel diritto privato il principio di autonomia
contrattuale disciplina rapporti di PARITA’ (esprimendo interessi INDIVIDUALI).
Dato che i privati sono soggetti
che si trovano in situazioni di uguaglianza, la volontà di uno non può produrre
effetti che vadano a scapito della volontà dell’altro. Il diritto privato,
insomma, è il diritto di scelte libere e sincere. D’altra parte la persona che
conclude il contratto è responsabile della propria decisione.
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