venerdì 20 marzo 2015

3^ LEZIONE AGGIUNTIVA DI DIRITTO PRIVATO.

Il diritto potestativo è quello speciale potere di agire che la legge concede al fine del soddisfacimento di un proprio interesse. Utilizzando tale diritto (e quindi perseguendo lo scopo di soddisfare un proprio interesse) il soggetto si pone in una posizione di supremazia rispetto a colui il quale subisce tale supremazia. Da una parte, perciò, vi è il diritto potestativo, dall’altra vi è uno stato di soggezione. Lo stato di soggezione implica che chi si trova in questo stato subisce l’azione del soggetto che esercita il diritto potestativo e vede la sua sfera giuridica ridotta dall’agire di chi agisce (ripetizione cacofonica ma necessaria) per un proprio interesse.
Il PROPRIO interesse contraddistingue il diritto potestativo da quegli altri istituti in cui qualcuno agisce per l’interesse di altri (POTESTA’: uffici di diritto privato, dove il soggetto agisce per l’interesse di un soggetto che, solitamente, non ha la possibilità di agire in proprio e che quindi deve essere tutelato). Questo è un potere-dovere di agire per soddisfare l’interesse di un soggetto che non può agire in proprio (POTESTA’ GENITORIALE, potere di agire che la legge impone ai genitori per soddisfare l’interesse dei figli).
CONCETTO DI STATUS
Lo status viene identificato anche con il termine STATO DELLA PERSONA ed è una qualifica del soggetto nei confronti dell’ordinamento (ciò che quel soggetto è per l’ordinamento -- > status di cittadino, figlio, genitore, coniuge…). La particolarità è che è una qualifica NON disponibile: chi è coniuge lo è perché così stabilisce l’ordinamento, ma non è che costui può cedere ad altro tale status. Sono qualifiche nei cui confronti l’ordinamento appresta delle AZIONI DI ACCERTAMENTO (tutele accertative autonome), azioni in giudizio che consentono l’accertamento di quello specifico status (ad es. Tizio è convinto di essere figlio di Caio -- > Tizio può agire in giudizio per accertare il suo status di figlio). Oltre ad avere tali azioni, hanno anche una PUBBLICITA’, per rendere noti ai terzi tali qualifiche: sono pubblicizzati attraverso il registro dello stato civile.
LE OBBLIGAZIONI PROPTER REM
Le obbligazioni (vincolo giuridico che lega un soggetto attivo ad un passivo -- > il passivo ha degli obblighi verso l’attivo -- > tale vincolo è OBBLIGAZIONE) sono dei diritti soggettivi relativi, perché il creditore potrà ottenere la prestazione dal debitore e solo da lui (e non sono ASSOLUTI, ove il creditore potrà ottenere tutela ERGA OMNES). Il vincolo dal contenuto NON patrimoniale è un OBBLIGO (con contenuto PATRIMONIALE è OBBLIGAZIONE). Le obbligazioni PROPTER REM hanno una specifica in più rispetto alle ordinarie: SONO LEGATE AD UNA RES, ad una cosa. Il soggetto nei cui confronti è possibile richiedere obbligazione non è più il soggetto passivo dell’obbligazione (debitore) ma è colui che ha un determinato rapporto con la RES. Si dice anche che queste obbligazioni SEGUONO LA COSA (ad es. le spese condominiali. È previsto che anche il nuovo acquirente dell’appartamento, assuma le obbligazioni ad esso legate).
La facoltà viene identificata con quella situazione in cui il soggetto ha la possibilità di tenere determinati comportamenti leciti. In mancanza di tale possibilità si sarebbe nel campo dell’illecito (se non seguo un comportamento lecito, esso sarà naturalmente illecito).
Parlando di atto illecito, bisogna trattare dell’articolo 2043 (uno dei pochi articoli da ricordare a memoria). In questo articolo c’è il fondamento della responsabilità extra-contrattuale. È il caposaldo nel nostro ordinamento dell’illecito aquiliano.
a)     QUALUNQUE FATTO DOLOSO O COLPOSO: cos’è un fatto giuridico. È un accadimento che ha delle conseguenze sul piano giuridico (non tutti i fatti hanno la qualifica di giuridici, però). Si dicono “fatti giuridici” quelli che hanno conseguenza giuridica. Questo fatto viene posto in essere indipendentemente dalla volontà e dalle conseguenze giuridiche. Questo lo distingue dall’atto, che riassume la manifestazione di volontà di cui il soggetto vuole gli effetti giuridici. Il fatto è un mero accadimento umano (Tizio non frena e tampona Caio -- > fatto giuridico perché l’ordinamento attribuisce una conseguenza giuridica). DOLOSO o COLPOSO: il nostro ordinamento pretende che il fatto sia posto in essere con intenzionalità o con inosservanza di norme cautelari (assenza di: prudenza, diligenza o perizia). Da questa dicitura si capisce che il fatto puro e semplice non è sufficiente per obbligare al risarcimento, ma deve essere doloso o colposo. È richiesto elemento soggettivo. Da questo scaturisce che la natura dell’illecito è fatta da:
a.     Elementi oggettivi (fatti);
b.     Elementi soggettivi (dolo o colpa);
c.     Che tra conseguenze e fatto vi sia un nesso di causa.
b)     CHE CAGIONI AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO: ma come si fa a sapere se il danno ricevuto è CONTRA JUS o meno? L’ingiustizia del danno è equipollente al verbo “risarcire”. Ma come si fa a sapere se è giusta o meno la lesione di un diritto? Il fatto che l’ordinamento non dica cosa sia il danno ingiusto, è concetto esprimibile con la “atipicità” dell’illecito civile. Ciò significa che non si troverà mai un elenco nel codice che riporti i danni ingiusti: la qualifica è lasciata all’interprete e alla sensibilità della società nel tempo. L’illecito civile, e questo deve rimanere bene impresso, è ATIPICO. Ciò che è ingiusto può essere risarcito: ciò che non viene riconosciuto come tale non viene risarcito.
c)     OBBLIGA CHI HA COMMESSO IL FATTO: l’articolo 1173 (I articolo del libro IV): sono fonti di obbligazioni il contratto, il fatto illecito… Dopo tale enunciazione nel codice vi è una lunga sequela di articoli (tutto il libro IV) dove si parla delle obbligazioni in generale e dove (dal 1320 in poi) si parla del contratto; dopo si approfondisce parlando di specifici contratti (1470 in poi); finisce coll’arrivare attorno al 2033 (altri atti e fatti fonti di obbligazione). Infine dal 2043 in poi vi è il fatto illecito, che chiude il libro IV (ultima fonte di obbligazioni). Tutto il blocco tra il 1173 e il 1319 sulle obbligazioni in generale si applica a TUTTE LE OBBLIGAZIONI (che nascono da questo, quello o quell’altro).
!!! BISOGNA SAPERE IL NUMERO E I TITOLI DEI LIBRI !!!
                  L’obbligazione nascente è quella di risarcire il danno. L’obbligo cade su chi ha commesso il fatto. Tuttavia vi sono delle ipotesi di responsabilità indiretta che impongono il risarcimento ad un               soggetto diverso da chi lo ha commesso. Tale regola subisce eccezioni in relazione a fatti commessi             da minori o da soggetti con limitata facoltà d’agire. La legge prevede che in questi casi rispondano     coloro i quali avevano l’obbligo di sorveglianza su chi ha commesso il fatto. Attenzione! Il 2047                afferma che il fatto si riferisce a chi non ha la capacità di intendere e di volere! (Un ragazzo di 16-17              anni non è esente da tale capacità). Non si confonda la capacità di intender e di volere con la               capacità legale. Ciò che si intende con questo articolo è che rispondono entrambi, tanto il                  responsabile quanto coloro che ne avevano la sorveglianza. La risposta alla domanda “Chi risponde            del danno cagionato da un minore?” quindi si dovrà articolare in due diverse parti (se è capace di        intendere e di volere, lui stesso e i genitori; se non lo è, solo i genitori).


d)     A RISARCIRE IL DANNO: quale danno va risarcito? La giurisprudenza si è adoperata moltissimo per stabilire cosa fosse un danno ingiusto. Vi sono danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) e danni non patrimoniali (art. 2059, riconosciuto anche come danno morale: patimenti, sofferenze, conseguenze del danno…è un danno TIPICO. Può essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge). V’è poi anche un’altra categoria di danni, detti BIOLOGICI. Mentre il danno patrimoniale è percepito come una conseguenza dell’evento, il danno biologico è percepito come un danno in sé. È un danno EVENTO: che Tizio rompa la gamba di un comune mortale o di un ricco uomo d’affari, nulla cambia. Viceversa, se Tizio investe un pover’uomo o un ricco uomo, il lucro cessante sarà diverso. L’obbligazione sarà quello di risarcire il danno, patrimoniale e non (anche il danno biologico). Tutto ciò che è obbligazione di risarcire il danno che non deriva da contratto è fatto illecito. Negli anni si è sostenuto che il creditore (il danneggiato) deve dimostrare che ha avuto un danno, che è conseguenza del fatto del danneggiante e che il danneggiante l’ha fatto con dolo o colpa. Questa regola, negli anni, è diventata un’eccezione: la maggior parte delle ipotesi in questo campo sono forme di responsabilità OGGETTIVA (il danneggiato, cioè il creditore, non deve dimostrare il dolo o la colpa). Si parla di OGGETTVITA’ perché viene meno l’elemento soggettivo. Il legislatore ha previsto che determinati soggetti solo per il fatto di rivestire una certa qualifica, di avere un determinato rapporto con la cosa, rispondono del danno. AD ESEMPIO: Chi esercita un’attività pericolosa risponde del fatto per il solo fatto che esercita tale attività (chi ha subito il danno non deve dimostrare il dolo o la colpa). Il solo fatto di essere TITOLARE di un’attività pericolosa, fa rispondere costui del danno (senza dover far valere l’elemento soggettivo). I latini dicevano UBI COMODA, IBI INCOMMODA (“chi ha onori, ha anche oneri”). Fai riferimento all’articolo 2050, 2051, 2052, 2053.

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