venerdì 20 marzo 2015

7^ LEZIONE DI DIRITTO PRIVATO.

Articolo 1332, II comma: il destinatario della proposta può rifiutare -- > regola: il contratto è concluso. Spesso viene confusa la regola sulla conclusione del contratto rispetto a quella contenuta nel primo comma (il contratto NON è concluso quando giunge a conoscenza la accettazione al proponente). Bisogna associare la conclusione del contratto con l’articolo 1332, II comma. Ex articolo 1333, il contratto è concluso senza bisogno di accettazione, è concluso con l’inerzia del destinatario. La scelta del legislatore si spiega con il fatto che viene codificato quello che succede normalmente nei rapporti interpersonali. Si può ritenere un dato sotto gli occhi di tutti che quando ci viene offerto un vantaggio noi non rifiutiamo tale vantaggio (il destinatario normalmente non rifiuta). Data questa considerazione, si spiega la regola: è normale nei rapporti interpersonali che il vantaggio venga accettato, la scelta legislativa è stata quella di escludere il bisogno della accettazione (se ci si esprime, in sostanza, il legislatore prevede una pronuncia negativa). Il destinatario nella normalità dei casi accetterebbe: questo meccanismo si trova in più parti del codice civile (in materia di successione: legato e eredità. L’eredità è una quota di patrimonio o tutto; il patrimonio è fatto di poste attive e passive. L’erede entra nelle poste attive e nelle poste passive del defunto. Il legatario riceve soltanto il vantaggio, come ad esempio un diritto reale). La conseguenza è che l’erede riceve anche elementi passivi (come i debiti) e può succedere che gli elementi passivi siano maggiori degli attivi. L’erede diventa tale con atto di accettazione: la persona designata come erede deve accettare l’eredità (solo così il “chiamato all’eredità” diventa erede). Il legatario riceve un vantaggio netto: il legatario ottiene il diritto solo quando muore il legatore (il legatario può rifiutare il legato). Il vantaggio non ha bisogno di accettazioni, quindi. Altro esempio è la remissione del debito: art. 1236, la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione, salvo che questi dichiari in congruo termine di non volerne profittare. Il debitore potrebbe avere interesse a rifiutare la remissione del debito (si pensi all’obbligazione del fare: il musicista deve suonare. Il creditore rimette il debito di suonare al musicista. Il musicista comunque suona, perché è interessato a farlo). Al di fuori di questi casi il rifiuto del beneficio è raro.
Questo si informa al solito criterio: il criterio di economicità (non si spreca tempo, lavoro e fatica per accettare un determinato beneficio). In questo modo si risparmia al destinatario il costo dell’atto di accettazione (la soluzione viene giustificata in base a quello che accade nei rapporti sociali, visti alla luce del principio di economicità).
Art. 1341: conclusione del contratto per condizioni generali. Le condizioni generali del contratto sono efficaci dell’altro se al momento della conclusione del contratto costui le conosce o avrebbe potuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (da non confondere con i REQUISITI ESSENZIALI dell’articolo 1325 né tanto meno da confondere con CLAUSOLE FUTURE CHE PORTANO A COMPIMENTO IL CONTRATTO).
Ma cosa sono effettivamente? La norma dell’articolo 1341 (I comma) fa riferimento alle clausole contrattuali predisposte da uno dei due contraenti. Sono parti del contenuto del contratto: queste clausole sono:
-        Generali, ovvero le clausole valgono per tutti i contratti stipulati dai contraenti. Sono destinate ad essere inserite in tutti i contratti stipulati da quel certo contraente;
-        Predisposte da uno dei contraenti (egli ha elaborato, prima della conclusione del contratto, delle clausole generali). Questo contraente prende il nome di predisponente.
È un fenomeno molto diffuso: i contratti che contengono condizioni generali sono quantitativamente la maggior parte dei contratti. La diffusione si spiega con delle considerazioni piuttosto elementari di tipo economico (ci troviamo di fronte ad un soggetto che stipula tanti contratti). Le condizioni generali del contratto sono sempre le stesse e valgono per tutti i contratti di quel contraente (vengono utilizzate in contratti di impresa principalmente). L’imprenditore, infatti, offre al pubblico beni o servizi SERIALI (destinati ad essere utilizzati da massa di possibili clienti). Questi sono anche detti “contratti di massa” (serve a fare capire la natura di questi contratti). Questa caratteristica spiega la diffusione delle condizioni generali del contratto: se un imprenditore deve stipulare diversi contratti, costui ha bisogno che i contratti siano tutti uguali (abbiano, cioè, le stesse regole: ogni cliente stipulerà con l’impresa un contratto regolato allo stesso modo). La ragione è di economicità: si pensi ad un contratto di trasporto (biglietto del treno). Questo è un contratto che si conclude al pagamento del viaggiatore (che paga sempre uno stesso corrispettivo). Immaginiamo che ogni viaggiatore si metta a contrattare le condizioni per ogni viaggiatore: sarebbe un costo smisurato per le ferrovie dello stato. Avere contratti uguali per tutti, è sintomo di efficienza dell’impresa (che altrimenti non funzionerebbe). Le ferrovie dello stato, quindi, non solo dovrebbero assumere milioni di impiegati capaci di fare un contratto come si deve, ma dovrebbero anche avere un mare di avvocati capaci di risolvere le controversie nate in seguito a problematiche per ognuno.
Il vantaggio non è solo per le ferrovie dello stato, ma è anche per il cliente: i costi per gli impiegati e gli avvocati si andrebbero a riverberare sul costo finale del biglietto. Allora è ovvio che questo meccanismo contrattuale corrisponde ad interesse dell’impresa ma anche ad interesse dei clienti dell’impresa (per pagare meno i servizi).
Quantitativamente il fenomeno è molto ampio (trasporti, telecomunicazioni, assicurazioni, depositi, carta di credito…). I contratti per condizioni generali sono quantitativamente superiori rispetto ai contratti negoziati (questi sono contratti in cui vi è trattativa: vi deve essere importanza economica). I contratti che hanno una trattativa sono i contratti più significativi dal punto di vista economica (segna diversità QUALITATIVA dei contratti). Come giuristi, ci si occupa molto di più di contratti negoziati, piuttosto che di contratti con condizioni generali.
Il fenomeno è dotato di ampia rilevanza (economica e sociale): rispetto a questo genere di contratti, il codice detta una procedura di conclusione molto semplificata (art. 1341). Le condizioni generali del contratto, infatti, sono efficaci verso l’altro se erano conosciute o potevano essere conosciute usando l’ordinaria diligenza.

VELOCE NOMENCLATURA:
Chi prepara: predisponente.
Chi aderisce: aderente (al contratto predisposto).
Contratti: contratti standard.

L’aderente può non fare nulla per aderire, non ha bisogno di eseguire, non ha bisogno di accettare. Basta che l’aderente fosse nella possibilità di poter conoscere le condizioni. Il contratto, quindi, può essere efficace anche se l’aderente non conosce le condizioni!
Si può constatare facilmente come spesso ci si trovi davanti al predisponente con una certa consistenza economica (piuttosto ampia) e davanti ad un aderente che ha consistenza molto diversa (piuttosto limitata): si pensi al cittadino che conclude un contratto con le ferrovie. Questa diversa forza economica corrisponde ad una diversità di potere contrattuale: non solo il soggetto aderente non ha quasi mai la possibilità di ottenere una negoziazione del contratto, ma spesso il soggetto aderente non può neppure rifiutare la conclusione del contratto (e questo avviene quando il contratto ha per oggetto dei servizi che servono per soddisfare i bisogni di ciascuno). Sul piano contrattuale noi, infatti, siamo costretti ad allacciarci alla rete di energia elettrica e, sul piano delle condizioni generali, di sottostare alle condizioni contrattuali imposte dall’azienda in questione. Se gli aderenti non hanno la possibilità di scegliere se concludere o meno il contratto, allora l’interrogativo è: che ne è dell’autonomia contrattuale dell’aderente ex articolo 1322? La risposta a tale interrogativo è una risposta che costituisce un problema molto discusso e studiato, nonché dibattuto. Il problema va affrontato rimanendo coi piedi per terra: è, infatti, un contratto inevitabile nella vita di ciascuno. La risposta impone di dire che quello che c’è dell’autonomia privata va innanzitutto protetto (vanno protette le scelte possibili dell’aderente).

  1. La tutela della libertà contrattuale per l’aderente si realizza garantendo (promuovendo) il carattere concorrenziale del mercato (se l’aderente non può interloquire sul contenuto e non può neppure rifiutare il contratto, allora la tutela è affidata alla possibilità dell’aderente di poter scegliere fra più contratti predisposti). Si cerca, quindi, di evitare i monopoli. La natura concorrenziale del mercato è una garanzia per gli aderenti (per gli utenti): la concorrenza fra predisponenti impone ad essi stessi la fornitura di contenuti contrattuali che corrispondano agli interessi del cliente. La concorrenzialità del mercato è una garanzia anche per gli utenti dei beni e servizi che in quel mercato vengono trattati (ci devono essere leggi che tutelino i mercati concorrenziali). L’esempio più famoso è quello delle compagnie petrolifere a cui è vietato costituire dei trust. Il mercato e la concorrenza sono strumento di difesa per l’individuo.
  2. Altri strumenti di difesa si pongono sul piano normativo, ovvero delle sanzioni che riguardano il singolo contratto. In questo rapporto è manifesta la circostanza per cui la maggior forza contrattuale del predisponente espone il cliente a possibili abusi della forza contrattuale (potrebbero crearsi vantaggi smisurati per chi è più forte). Questo è il cosiddetto problema degli ABUSI CONTRATTUALI. La legge risponde con una serie di norme con cui si limita il contraente forte dall’abuso della forza contrattuale. Alcune di queste regole sono nel codice: artt. 1341 (II comma) e parte del 1342. Contiene una elencazione di clausole contrattuali che si chiamano collettivamente “clausole vessatorie”, ovvero clausole che alterano l’equilibrio contrattuale. Le clausole stabiliscono dei particolari vantaggi a favore di chi le ha predisposte o particolari svantaggi a danno di chi aderisce. Tali clausole non sono efficaci, se non sono precedentemente e specificamente approvate per iscritto. Queste sono clausole in cui la legge impone una specifica approvazione scritta da parte dell’aderente, per richiamare l’attenzione dell’aderente su queste clausole e per consentirgli di evitare l’efficacia non firmandole per approvazione specifica. La tutela, però, è largamente insufficiente.

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