Art. 1341 II comma: la protezione
offerta dalla disposizione di legge è piuttosto illusoria. Accanto a questa
regola il codice presenta altre due disposizioni: art. 1342 e art. 1370.
Il primo si riferisce a contratti
conclusi medianti moduli o formulari: sono testi prestampati con condizioni
generali del contratto (il contratto per conto corrente o il contratto per
telefonia). Le parti che sottoscrivono il contratto hanno affianco al testo
prestampato una particolare regola contrattuale (senza cancellare il contenuto
corrispondente del modulo): prevale la clausola aggiunta a penna affianco al
modulo. Non c’è minimo dubbio, comunque, che la clausola aggiunta al modulo sia
sostitutiva della volontà precedente di una già pronunciata. È una norma il cui
contenuto sarebbe desumibile da pura e semplice argomentazione logica. Il II
comma, invece, fa riferimento al II comma del 1341 (le clausole devono essere
esplicitamente approvate per iscritto, con stessi limiti e stessa scarsa forza
protettiva già constatata).
Art. 1362 – 1371: attività di
interpretazione del contratto. Alcune sono già state nominate (artt. 1366 e
1367). La norma che ci interessa è quella dell’articolo 1370: le clausole
inserite nelle condizioni generali di contratto si interpretano, nel dubbio, a
favore dell’altro rispetto al contraente forte. Le regole descritte sopra sono
i tre articoli in cui si parla di condizioni generali del contratto che vedono
disciplina di squilibrio di forza tra i contraenti. La disciplina è del tutto
inadeguata alla protezione del contraente debole. Queste sono storicamente le
prime disposizioni di un qualsiasi codice che ha riconosciuto il fenomeno della
contrattazione standard (per condizioni generali). Ha cercato per primo di
fornire una qualche misura di protezione per il contraente debole. Sarebbe
stato, comunque, più opportuno AGGIORNARE questi articoli e portarli al passo
coi tempi (tutti i paesi di economie avanzate si diedero legislazioni speciali:
tutti tranne l’Italia). Questo avvenne soprattutto negli anni ’70 (più incisive
ed efficaci della legge italiana).
Alla fine degli anni ’80 su
questa materia si cominciò ad intervenire con forza ed incisività: la CE
approvò e continua ad approvare delle direttive che in svariati settori
contrattuali mirano alla protezione del contraente debole. Sono direttive
diverse (alcune di portata generale, altre riguardano settori limitati), ma ciò
che si può dire di quest’opera fa emergere una figura contrattuale nuova,
ovvero quella del consumatore. Questo è il soggetto principale da proteggere:
costui stringe contratti con i professionisti. L’attività economica d’impresa
viene nettamente divisa dalle libere professioni (avvocati, medici,
architetti…). Questa differenza ha portato un dato piuttosto importante, in
quanto lo statuto dell’imprenditore non si applica alle libere professioni. Ai
liberi professionisti, inoltre, non si applica la disciplina del fallimento.
Questa divisione non esiste in altri paesi. La CE ha utilizzato una nozione di
professionista piuttosto ampia, che da noi comprende sia gli imprenditori che i
liberi professionisti. Di fronte ai professionisti ci sono i consumatori: la
nozione di consumatore è “soggetto o persona fisica che stipula il contratto al
di fuori dall’esercizio della sua attività professionale”. Per questi contratti
si usa l’espressione BtoC (business to consumer) che non si applica tra
consumatori né tanto meno ai BtoB (tra businessman). Nei contratti BtoB c’è
forte disparità di forza contrattuale che determina un possibile bisogno di
protezione per il professionista debole. La spiegazione della tutela del
CONSUMER (e non del business) è sostanzialmente politica: non si è mai riusciti
ad estendere la sfera di applicazione della disciplina di protezione del
contraente debole anche ai businessman. Ci sono, comunque, moltissime normative
europee riguardo i contratti. Nel caso di vendita fuori da locali commerciali,
il consumatore ha diritto di ripensamento, da esercitare entro 15 giorni
dall’acquisto (questo è un esempio). Questa, fra le altre cose, è stata una
delle prime direttive che è stata presto integrata da una disposizione la quale
dice che il venditore deve chiaramente dire al consumatore che può recedere
entro 15 giorni dalla stipula del contratto.
La materia del diritto del
consumatore ha visto una legislazione molto estesa: così tanto che ad un certo
punto ci si è resi conto che bisognava mettere ordine in tutto il coacervo di
disposizioni. Nel 2005 il Parlamento ha approvato una legge di riordino della
materia con il “CODICE DEL CONSUMO”. Da un lato il codice offre spunti di
riflessione da un punto di vista: si tratta di norme che non parlano di BtoB.
Rispetto al tema della
conclusione del contratto ci vogliono ancora 3 puntualizzazioni.
- Diritto
di revocare la proposta contrattuale: art. 1328, la proposta può essere
revocata fin tanto che il contratto non è concluso. L’articolo 1328 è formulato in modo tale che si possa applicare
a tutti i contratti (escluso quello previsto dal 1333). Siccome
soltanto la previsione del contratto del 1326 prevede la fine del
contratto con l’accettazione, ecco che il 1328 è applicabile solo al 1326
e non ad altri.
- Tutti i
procedimenti di formazione del contratto di cui abbiamo parlato cominciano
con una proposta con atto unilaterale recettizio. Può accadere che
l’iniziativa venga presa da un soggetto che non si rivolga alla persona
singola, ma al pubblico (si pensi ad un cartello in cui si dica “offresi
in locazione bilocale situato in Piazza X per 400 euro al mese”).
L’offerta di concludere il contratto non è rivolta ad un singolo
individuo, ma a chiunque sia interessato alla locazione dell’immobile. L’atto
di iniziativa può avere due rilevanze diverse:
- Art.
1336: qui ci si trova di fronte ad atti non recettizi. Non avendo un
destinatario determinato, l’offerta al pubblico vale come proposta
contrattuale quando contiene gli estremi essenziali (salvo casi
particolari) del contratto (quelli contenuti nel 1325). Non si sta
parlando tanto dell’accordo, quanto dell’oggetto e della causa (e la forma,
eventualmente). Il contratto sarà concluso quando chi ha fatto l’offerta
ha conoscenza dell’accettazione di uno qualsiasi dei possibili e
molteplici destinatari dell’offerta. Si pensi all’esempio dell’appartamento
già formulato. Nel caso mancasse per esempio la via dove è ubicata la
casa questa offerta non vale come proposta contrattuale. In questi casi
si dice che l’offerta al pubblico vale come INVITO A PROPORRE, cioè chi
fa l’offerta invita un qualsiasi destinatario a formulare la proposta
contrattuale. Se il proponente riceve una proposta e l’accetta, il
contratto è concluso. Si pensi, a tal proposito, ad un’asta. L’asta,
tecnicamente, è un’offerta al pubblico (ci si rivolge a chiunque
indiscriminatamente): si compra quel bene per tot quantità di denaro. Il
banditore, ad un certo punto, dice “Aggiudicato!” e in quel momento il
contratto è concluso. L’offerta al pubblico è molto frequente (lo è anche
una vetrina di un negozio di vestiti). Questi esempi fanno capire che
esiste una grandissima varietà di offerte al pubblico. Questa in termini
giuridici si chiama OPA (offerta pubblica di acquisto), come per esempio
quando si parla della scalata di una azienda.
- 1326,
1327 e 1333: siamo sempre di fronte ad ipotesi in cui i contraenti sono
due. Sono meccanismi previsti per contratti bilaterali: il contratto è
l’accordo tra due o più parti. Quando un contratto ha due o più parti
(tre, quattro…), quando è concluso? Occorre adattare la regola sulla
conclusione del contratto bilaterale (1326). Questa regola viene adattata
nel senso che il contratto è concluso quando ciascuna parte è a conoscenza
della decisione di un’altra. La legge dà per scontato questa soluzione,
ovvero l’ipotesi dell’entrata di un terzo nel contratto. Ammettiamo che
nell’associazione entrino altre persone (art. 1332), in forza del
contratto aperto: si guardi per prima cosa hanno deciso le parti. Per
entrare ci sono delle condizioni da soddisfare; ci può anche essere un
organo amministrativo che regola l’entrata in associazione di altri personaggi;
se manca una previsione che riguarda il modo di entrare nel contratto e se
manca l’organo, la dichiarazione deve essere rivolta a tutti gli altri
contraenti.
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