mercoledì 26 novembre 2014

21^ LEZIONE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO.

In questa lezione parleremo di DIRITTI REALI e DIRITTI DI CREDITO; parleremo della proprietà nel diritto romano e della tutela della proprietà civile.

DIRITTI REALI, rispondono alla funzione di attribuire un bene. Assicurano a quella persona l’uso di una cosa. Si usa dire che sono “diritti di un soggetto su una cosa”. Il rapporto fra persone è solamente ideale, perché ho un rapporto con la cosa. Sono diritti soggettivi su una RES a carattere assoluto (erga omnes, opponibili nei confronti di tutti i consociati) -- > posso pretendere da tutti qualcosa di limitato: parliamo di “astensione”, ovvero un obbligo a contenuto negativo (che non vengano a disturbarmi). Dunque sono soddisfatto se nessuno mi disturba:

1)     Assoluti;

2)     Contenuto negativo;

3)     Tipici (ne esiste solo un determinato numero, chiuso, NUMERUS CLAUSUS). È una caratteristica che per i diritti reali vale ancora oggi.

DIRITTI DI CREDITO: posso pretendere da una persona la collaborazione per soddisfare un mio interesse. Il debitore deve collaborare, ovvero fare quello che ha promesso. È un rapporto fra due persone individuate (fra creditore e debitore). Il debitore è tenuto ad un obbligo positivo, deve dare/fare qualcosa (alle volte deve non fare qualcosa, ma che sia sempre qualcosa di individuato). Si parla spesso di OBBLIGAZIONI perché il credito è del titolare. L’obbligazione è il versante passivo, mentre il credito è il versante attivo.
1)     Relativi;
2)     Contenuto positivo;
3)     Atipici (c’è libertà di crearne di nuovi, art. 1322 -- > si dà la possibilità di creare dei contratti nuovi, innominati). Anche nel diritto romano si tiene conto di questo aspetto.

DIRITTI REALI
Ø  Diritti di proprietà (dico che la cosa è mia) -- > IUS IN RE PROPRIA.

Ø  Diritti reali limitati (IURA IN RE ALIENA)

o   Di godimento, attribuiscono su una RES di cui altri è proprietario facoltà di godimento più o meno ampie (usufrutto, servitù…);

o   Di garanzia, attribuiscono al titolare di diritto di soddisfare un proprio credito rivalendosi su una cosa altrui, non necessariamente del debitore, in caso di inadempimento (pegno, ipoteca). Nel pegno un soggetto è creditore: egli non è sicuro che l’altro pagherà e quindi chiede un pegno per garantire questo pagamento. Su questo pegno il creditore non ha godimento, ma rappresenta la possibilità di soddisfare il credito con la vendita dell’oggetto in pegno.

Il numero di diritti reali rimane limitato, per non imporre troppi vincoli al diritto di proprietà e non nuocere alla libera circolazione dei beni. È fondamentale sapere che su un certa proprietà gravano o meno determinate condizioni.

LE PROPRIETA’ NEL DIRITTO ROMANO
Per tutta l’età classica esistono più tipi di proprietà: DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM (riservato nella sua origine solo ai cittadini romani).

1)     Soggetti: cives romani (se non è romano, proprietà peregrina fino al 212 d.C. con l’editto di Caracalla);

2)     Oggetto: beni mobili e fondi italici (se non in suolo italico, proprietà provinciali fino al 292 d.C. nel momento in cui Diocleziano introduce il pagamento delle imposte anche per i fondi italici);

3)     Forma del trasferimento (oppure proprietà pretoria fino alla fine del III d.C.).

Se non ho queste condizioni, ho una proprietà ma con condizioni diverse.
Res mancipi = fondi italici, schiavi, servitù e animali da soma e da tiro (per CEDERLI occorre MANCIPATIO o IN IURE CESSIO). Il pretore dà una tutela anche al passaggio di proprietà di res mancipi, attraverso la PROPRIETA’ PRETORIA. Il proprietario non è dunque DOMINUS ma PROPRIETARIO PRETORIO.
La proprietà la possiamo definire come l’idea elementare di appartenenza di una cosa. Nell’INTENTIO della rivendica si dice proprio “se la cosa risulta essere dell’attore…” (così come accade nella mancipatio). La proprietà viene classificata come COSA CORPORALE (diversa dalla COSA INCORPORALE). Le cose corporali sono quelle che possono essere toccate (come la proprietà, ovvero la COSA CHE E’ MIA). Le cose incorporali non si possono toccare (diritti reali illimitati, obbligazioni, successioni…) -- > bene che non si può toccare, USUFRUTTO (altro esempio).

Quando la cosa ti appartiene, tu puoi farne quello che vuoi e ne puoi disporre (trasferirla ad altri, vendendola e ricavandone un prezzo). Si può anche disporne distruggendola (art. 832 C.C.). Ovviamente se questo oggetto io lo uso per disturbare qualcuno, non è lecito né consentito.
Anche i romani conoscevano dei limiti per la proprietà. Determinati limiti derivano dai rapporti di vicinanza (tra fondi ed edifici). Nell’antico mondo romano tanti problemi non c’erano, perché tutti i fondi erano limitati.

ACTIO AQUAE PLUVIAE ARCENDAE

Ovviamente si devono tollerare le immissioni ragionevoli del vicino nel fondo di nostra proprietà. Ponendo il caso che il mio vicino costruisca un manufatto per aumentare la portata di un “corso d’acqua” che serve la sua casa, posso esperire un’azione in personam, pretendendo questo tramite l’arbitratus (azione in personam, arbitraria). Il giudice invita il convenuto a rimettere la situazione esattamente com’era.

Obbligazione propter rem, ambulatoria -- > io che ho subito il danno posso usare questa azione per rivalermi contro il proprietario del fondo vicino (colui che ha fatto l’opera, subito dopo averla fatta, trasferisce la proprietà). In questo caso chiamo in giudizio l’ATTUALE proprietario del fondo, anche se non ha costruito lui stesso l’opera di deviazione del corso d’acqua. Il giudice ordina di PRESTARE PATIENTIAM, ovvero di tollerare che il vicino entri nel tuo fondo e modifichi la situazione per riportarla a com’era prima. Se il vicino non accetta, verrà condannato al risarcimento del danno.

CAUTIO DAMNI INFECTI: nel caso in cui il vicino arrechi un danno alla tua proprietà, rimane in vita una legis actio. Così viene sostituita da questo strumento stragiudiziale, preventivo (ovvero io proprietario mi devo dare da fare PRIMA che si produca il danno). Segue, nel caso non prometta di mettere apposto un eventuale difetto, una promessa formale con stipulatio in modo tale da farmi garantire un risarcimento del danno. Può anche succedere che non voglia mettere in ordine, né promettermi un risarcimento: insisto nel chiedere la CAUTIO (promessa a scopo di garanzia), il vicino insiste a non promettere, il pretore autorizza me ad entrare nel possesso del bene del vicino (MISSIO IN POSSESSIONEM). Con un primo decreto posso mettere apposto io ogni cosa; con un secondo decreto divento proprietario del fondo. Il vicino poteva anche chiedere la prova che si potesse andare incontro al danno, per evitare “furbaggini” varie.
Quando c’è la CAUTIO, è bene assumersi questa OBBLIGAZIONE PROPTER REM (è una STIPULATIO). 

LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ CIVILE
La REI VINDICATIO la usa il proprietario quando riceve il maggiore dei disturbi. Egli, infatti, non può soddisfarsi della sua cosa perché non ha il possesso fisico. È un’azione che può essere usata dal proprietario contro il possessore. Viene ammessa contro chiunque abbia la FACULTAS RESTITUENDI. Questa rivendica ha avuto varie forme nei vari tipi di processi:

1)     Nelle LEGIS ACTIONES si svolge con LEGIS ACTIO SACRAMENTO IN REM (caratterizzata da VINDICATIO e CONTRAVINDICATIO). Se l’attore non riesce a provare che la cosa è sua, anche il convenuto deve farlo;

2)     Si ha una fase di passaggio, in cui si agisce IN REM PER SPONSIONEM: il convenuto promette una somma all’attore (che poi non verrà riscossa), per il caso in cui egli risulterà proprietario: si può così agire con la LEGIS ACTIO SACRAMENTO IN PERSONAM. In questo modo agisce per la SPONSIO (“tu mi devi questa somma di denaro perché io sono proprietario”) -- > solo l’attore deve provare di essere proprietario. Rapidamente si introdurrà -- >

3)     La formula con INTENTIO, in cui si vede chiaramente che il diritto è un diritto assoluto (si dichiara che la cosa è dell’attore e non compare il nome del convenuto). Il convenuto “salta fuori” solo nella CONDEMNATIO.

Ci può essere un possessore che migliora la cosa: se un possessore ristruttura la casa e l’attore prova che la casa è sua, in teoria nessuno strumento tutela il possessore. Così, restituita la cosa, il possessore non può fare niente. Egli, però, può chiedere l’inserimento dell’EXCEPTIO DOLI GENERALIS: “tu sarai anche proprietario, ma abusi del diritto di proprietà se non mi restituisci le spese che io ho investito nella casa che ho migliorato”. L’attore deve, dunque, rimborsare le spese. Se l’attore non rimborsa le spese, il convenuto è ASSOLTO. Certo, il convenuto non diventa proprietario, ma aspetta il rimborso delle spese per restituire la casa. 

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