In questa lezione parleremo di DIRITTI REALI e DIRITTI DI CREDITO; parleremo della proprietà nel diritto romano e della tutela della proprietà civile.
DIRITTI REALI, rispondono alla
funzione di attribuire un bene. Assicurano a quella persona l’uso di una cosa.
Si usa dire che sono “diritti di un soggetto su una cosa”. Il rapporto fra
persone è solamente ideale, perché ho un rapporto con la cosa. Sono diritti
soggettivi su una RES a carattere assoluto (erga omnes, opponibili nei
confronti di tutti i consociati) -- > posso pretendere da tutti qualcosa di
limitato: parliamo di “astensione”, ovvero un obbligo a contenuto negativo (che
non vengano a disturbarmi). Dunque sono soddisfatto se nessuno mi disturba:
1)
Assoluti;
2)
Contenuto negativo;
3)
Tipici (ne esiste solo un determinato numero,
chiuso, NUMERUS CLAUSUS). È una caratteristica che per i diritti reali vale
ancora oggi.
DIRITTI DI CREDITO: posso
pretendere da una persona la collaborazione per soddisfare un mio interesse. Il
debitore deve collaborare, ovvero fare quello che ha promesso. È un rapporto
fra due persone individuate (fra creditore e debitore). Il debitore è tenuto ad
un obbligo positivo, deve dare/fare qualcosa (alle volte deve non fare
qualcosa, ma che sia sempre qualcosa di individuato). Si parla spesso di
OBBLIGAZIONI perché il credito è del titolare. L’obbligazione è il versante
passivo, mentre il credito è il versante attivo.
1)
Relativi;
2)
Contenuto positivo;
3)
Atipici (c’è libertà di crearne di nuovi, art.
1322 -- > si dà la possibilità di creare dei contratti nuovi, innominati).
Anche nel diritto romano si tiene conto di questo aspetto.
DIRITTI REALI
Ø Diritti
di proprietà (dico che la cosa è mia) -- > IUS IN RE PROPRIA.
Ø Diritti
reali limitati (IURA IN RE ALIENA)
o Di godimento, attribuiscono su una RES
di cui altri è proprietario facoltà di godimento più o meno ampie (usufrutto,
servitù…);
o
Di
garanzia, attribuiscono al titolare di diritto di soddisfare un proprio
credito rivalendosi su una cosa altrui, non necessariamente del debitore, in
caso di inadempimento (pegno, ipoteca). Nel pegno un soggetto è creditore: egli
non è sicuro che l’altro pagherà e quindi chiede un pegno per garantire questo
pagamento. Su questo pegno il creditore non ha godimento, ma rappresenta la
possibilità di soddisfare il credito con la vendita dell’oggetto in pegno.
Il numero di diritti reali rimane
limitato, per non imporre troppi vincoli al diritto di proprietà e non nuocere
alla libera circolazione dei beni. È fondamentale sapere che su un certa
proprietà gravano o meno determinate condizioni.
LE PROPRIETA’ NEL DIRITTO ROMANO
Per tutta l’età classica esistono
più tipi di proprietà: DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM (riservato nella sua origine
solo ai cittadini romani).
1)
Soggetti: cives romani (se non è romano,
proprietà peregrina fino al 212 d.C. con l’editto di Caracalla);
2)
Oggetto: beni mobili e fondi italici (se non in
suolo italico, proprietà provinciali fino al 292 d.C. nel momento in cui
Diocleziano introduce il pagamento delle imposte anche per i fondi italici);
3)
Forma del trasferimento (oppure proprietà
pretoria fino alla fine del III d.C.).
Se non ho queste condizioni, ho
una proprietà ma con condizioni diverse.
Res mancipi = fondi italici,
schiavi, servitù e animali da soma e da tiro (per
CEDERLI occorre MANCIPATIO o IN IURE CESSIO). Il pretore dà una tutela anche al
passaggio di proprietà di res mancipi, attraverso la PROPRIETA’ PRETORIA. Il
proprietario non è dunque DOMINUS ma PROPRIETARIO PRETORIO.
La proprietà la possiamo definire
come l’idea elementare di appartenenza di una cosa. Nell’INTENTIO della
rivendica si dice proprio “se la cosa risulta essere dell’attore…” (così come
accade nella mancipatio). La proprietà viene classificata come COSA CORPORALE
(diversa dalla COSA INCORPORALE). Le cose corporali sono quelle che possono
essere toccate (come la proprietà, ovvero la COSA CHE E’ MIA). Le cose
incorporali non si possono toccare (diritti reali illimitati, obbligazioni,
successioni…) -- > bene che non si può toccare, USUFRUTTO (altro esempio).
Quando la cosa ti appartiene, tu
puoi farne quello che vuoi e ne puoi disporre (trasferirla ad altri, vendendola
e ricavandone un prezzo). Si può anche disporne distruggendola (art. 832 C.C.).
Ovviamente se questo oggetto io lo uso per disturbare qualcuno, non è lecito né
consentito.
Anche i romani conoscevano dei
limiti per la proprietà. Determinati limiti derivano dai rapporti di vicinanza
(tra fondi ed edifici). Nell’antico mondo romano tanti problemi non c’erano,
perché tutti i fondi erano limitati.
ACTIO AQUAE PLUVIAE ARCENDAE
Ovviamente si devono tollerare le
immissioni ragionevoli del vicino nel fondo di nostra proprietà. Ponendo il
caso che il mio vicino costruisca un manufatto per aumentare la portata di un
“corso d’acqua” che serve la sua casa, posso esperire un’azione in personam,
pretendendo questo tramite l’arbitratus (azione in personam, arbitraria). Il
giudice invita il convenuto a rimettere la situazione esattamente com’era.
Obbligazione propter rem, ambulatoria -- > io che ho
subito il danno posso usare questa azione per rivalermi contro il proprietario
del fondo vicino (colui che ha fatto l’opera, subito dopo averla fatta,
trasferisce la proprietà). In questo caso chiamo in giudizio l’ATTUALE
proprietario del fondo, anche se non ha costruito lui stesso l’opera di
deviazione del corso d’acqua. Il giudice ordina di PRESTARE PATIENTIAM, ovvero
di tollerare che il vicino entri nel tuo fondo e modifichi la situazione per
riportarla a com’era prima. Se il vicino non accetta, verrà condannato al
risarcimento del danno.
CAUTIO DAMNI INFECTI: nel caso in cui il vicino arrechi un danno
alla tua proprietà, rimane in vita una legis actio. Così viene sostituita da
questo strumento stragiudiziale, preventivo (ovvero io proprietario mi devo
dare da fare PRIMA che si produca il danno). Segue, nel caso non prometta di
mettere apposto un eventuale difetto, una promessa formale con stipulatio in
modo tale da farmi garantire un risarcimento del danno. Può anche succedere che
non voglia mettere in ordine, né promettermi un risarcimento: insisto nel
chiedere la CAUTIO (promessa a scopo di garanzia), il vicino insiste a non
promettere, il pretore autorizza me ad entrare nel possesso del bene del vicino
(MISSIO IN POSSESSIONEM). Con un primo decreto posso mettere apposto io ogni
cosa; con un secondo decreto divento proprietario del fondo. Il vicino poteva
anche chiedere la prova che si potesse andare incontro al danno, per evitare
“furbaggini” varie.
Quando c’è la CAUTIO, è bene
assumersi questa OBBLIGAZIONE PROPTER REM (è una STIPULATIO).
LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ CIVILE
La REI VINDICATIO la usa il
proprietario quando riceve il maggiore dei disturbi. Egli, infatti, non può
soddisfarsi della sua cosa perché non ha il possesso fisico. È un’azione che
può essere usata dal proprietario contro il possessore. Viene ammessa contro
chiunque abbia la FACULTAS RESTITUENDI. Questa rivendica ha avuto varie forme
nei vari tipi di processi:
1)
Nelle LEGIS ACTIONES si svolge con LEGIS ACTIO
SACRAMENTO IN REM (caratterizzata da VINDICATIO e CONTRAVINDICATIO). Se
l’attore non riesce a provare che la cosa è sua, anche il convenuto deve farlo;
2)
Si ha una fase di passaggio, in cui si agisce IN
REM PER SPONSIONEM: il convenuto promette una somma all’attore (che poi non
verrà riscossa), per il caso in cui egli risulterà proprietario: si può così
agire con la LEGIS ACTIO SACRAMENTO IN PERSONAM. In questo modo agisce per la SPONSIO (“tu mi devi questa somma di
denaro perché io sono proprietario”) -- > solo l’attore deve provare di
essere proprietario. Rapidamente si introdurrà -- >
3)
La formula con INTENTIO, in cui si vede
chiaramente che il diritto è un diritto assoluto (si dichiara che la cosa è dell’attore
e non compare il nome del convenuto). Il convenuto “salta fuori” solo nella
CONDEMNATIO.
Ci può essere un possessore che
migliora la cosa: se un possessore ristruttura la casa e l’attore prova che la
casa è sua, in teoria nessuno strumento tutela il possessore. Così, restituita
la cosa, il possessore non può fare niente. Egli, però, può chiedere
l’inserimento dell’EXCEPTIO DOLI
GENERALIS: “tu sarai anche proprietario, ma abusi del diritto di proprietà
se non mi restituisci le spese che io ho investito nella casa che ho
migliorato”. L’attore deve, dunque, rimborsare le spese. Se l’attore non
rimborsa le spese, il convenuto è ASSOLTO. Certo, il convenuto non diventa
proprietario, ma aspetta il rimborso delle spese per restituire la casa.
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