martedì 25 novembre 2014

20^ LEZIONE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO.

In questa lezione parleremo degli elementi fondamentali del negozio giuridico.

Il negozio giuridico esprime la possibilità da parte del privato di autoregolarsi. I 3 elementi fondamentali:

-        Essenziali, elementi senza il quale il negozio non viene ad esistenza (soggetto a nullità, il negozio è inesistente). Per i negozio formali un elemento essenziale è la forma. L’importanza della forma deriva dal più antico diritto romano; l’enunciazione verbale dei più antichi negozi giuridici era fondamentale per fare venire ad esistenza il negozio;

-        Accidentali, elementi la cui presenza non intacca il negozio giuridico. Se il negozio principale non cambia la propria struttura, nulla osta alla venuta ad esistenza del negozio:
Se le parti rispettano le prescrizioni dell’ordinamento, e appongono un elemento accidentale, il negozio non cambia la sua natura.

o   Condizione (condicio), si riferisce all’efficacia, sposta nel tempo l’inizio dell’effetto. È tanto la clausola del negozio, tanto un evento futuro ed incerto in relazione al quale le parti pattuiscono di differire gli effetti del negozio. Un determinato evento funge da elemento incerto. Si distinguono due tipi di condizione:

§  Positivi, “se la nave verrà dall’Asia, allora ti darò 100”

§  Negativi, “se la nave non verrà dall’Asia, allora ti darò 100”

§  Sospensiva, gli effetti del negozio vengono sospesi < -- quella che conoscono i romani.

§  Risolutiva, il negozio produce subito i propri effetti e si risolve nel caso in cui si verifichi il fatto in condizione < -- sfiorata da giuristi romani, perché nell’orizzonte giuridico di allora, i romani non pensavano che potesse esistere un negozio che hai suoi effetti e poi perde la sua efficacia.

§  Potestative, volontà delle parti che, se non formulate in modo serio -- >
·       Meramente potestative, “ti darò 100 solo se vorrò”;

§  Casuali, l’evento deriva dal caso o da un terzo;

§  Miste;

§  Impossibili, attengono (assieme alle illecite) alla patologia del negozio:
·       Materialmente, impossibili da un punto di vista materiale;
·       Giuridicamente, il fatto è impossibile da un punto di vista giuridico, di diritto.

§  Illecite, pongono altri problemi: la condizione non è illecita solo quando il fatto è illecito (può anche derivare da un fatto lecito, o viceversa). Tendenzialmente un negozio con condizione impossibile o illecita è nullo.

·       Contra legem,

·       Contra bonos mores,

·       Turpis.

Nei negozi di stretto diritto abbiamo un negozio NULLO (con validità per diritto pretorio). Sono condizioni certe se l’evento è presente o passato

CONDICIO IURIS: l’evento certo è preteso da una norma giuridica.

CONDICIO TACITA: inerisce il negozio nella prospettiva di un determinato evento, fondamentale per entrambi i contraenti.

L’evento futuro ed incerto determina l’incertezza, la condizione pende, il negozio è valido ma l’efficacia è sospesa (siamo in presenza di una condizione che pende). Se la condizione non si avvera il negozio non avrà effetti giuridici.
Vi sono alcuni atti che non tollerano la posizione di condizioni e termini (Papiniano, D.55,17,77). Mancipatio, stipulatio. Certus an, incertus quando.

o   Termine, si riferisce all’efficacia, sposta nel tempo l’inizio dell’effetto.

§  Iniziale, gli effetti vengono fatti correre dall’inizio ad oggi;

§  Finale, gli effetti vengono fatti correre da oggi a boh.

o   Modo, molto diverso dai primi due. Si riferisce alle disposizioni testamentarie. Disposizione da apporre ad ultima volontà. Prestazione che viene imposta all’onorato (che è anche onerato).

§  Istituzione erede, Tizio è erede universale

§  Delegato.

Nessun commento:

Posta un commento