In questa lezione parleremo degli elementi fondamentali del negozio giuridico.
Il negozio giuridico esprime la
possibilità da parte del privato di autoregolarsi. I 3 elementi fondamentali:
-
Essenziali,
elementi senza il quale il negozio non viene ad esistenza (soggetto a nullità,
il negozio è inesistente). Per i negozio formali un elemento essenziale è la
forma. L’importanza della forma deriva dal più antico diritto romano;
l’enunciazione verbale dei più antichi negozi giuridici era fondamentale per
fare venire ad esistenza il negozio;
-
Accidentali,
elementi la cui presenza non intacca il negozio giuridico. Se il negozio
principale non cambia la propria struttura, nulla osta alla venuta ad esistenza
del negozio:
Se le parti
rispettano le prescrizioni dell’ordinamento, e appongono un elemento
accidentale, il negozio non cambia la sua natura.
o Condizione (condicio), si riferisce
all’efficacia, sposta nel tempo l’inizio dell’effetto. È tanto la clausola del
negozio, tanto un evento futuro ed incerto in relazione al quale le parti
pattuiscono di differire gli effetti del negozio. Un determinato evento funge
da elemento incerto. Si distinguono due tipi di condizione:
§ Positivi, “se la nave verrà dall’Asia,
allora ti darò 100”
§ Negativi, “se la nave non verrà
dall’Asia, allora ti darò 100”
§ Sospensiva, gli effetti del negozio
vengono sospesi < -- quella che conoscono i romani.
§ Risolutiva, il negozio produce subito i
propri effetti e si risolve nel caso in cui si verifichi il fatto in condizione
< -- sfiorata da giuristi romani, perché nell’orizzonte giuridico di allora,
i romani non pensavano che potesse esistere un negozio che hai suoi effetti e
poi perde la sua efficacia.
§ Potestative, volontà delle parti che,
se non formulate in modo serio -- >
·
Meramente
potestative, “ti darò 100 solo se vorrò”;
§ Casuali, l’evento deriva dal caso o da
un terzo;
§ Miste;
§ Impossibili, attengono (assieme alle
illecite) alla patologia del negozio:
·
Materialmente,
impossibili da un punto di vista materiale;
·
Giuridicamente,
il fatto è impossibile da un punto di vista giuridico, di diritto.
§ Illecite, pongono altri problemi: la
condizione non è illecita solo quando il fatto è illecito (può anche derivare
da un fatto lecito, o viceversa). Tendenzialmente un negozio con condizione
impossibile o illecita è nullo.
·
Contra
legem,
·
Contra
bonos mores,
·
Turpis.
CONDICIO IURIS: l’evento certo è
preteso da una norma giuridica.
CONDICIO TACITA: inerisce il
negozio nella prospettiva di un determinato evento, fondamentale per entrambi i
contraenti.
L’evento futuro ed incerto
determina l’incertezza, la condizione pende, il negozio è valido ma l’efficacia
è sospesa (siamo in presenza di una condizione che pende). Se la condizione non
si avvera il negozio non avrà effetti giuridici.
Vi sono alcuni atti che non
tollerano la posizione di condizioni e termini (Papiniano, D.55,17,77).
Mancipatio, stipulatio. Certus an, incertus quando.
o Termine, si riferisce all’efficacia,
sposta nel tempo l’inizio dell’effetto.
§ Iniziale, gli effetti vengono fatti correre
dall’inizio ad oggi;
§ Finale, gli effetti vengono fatti
correre da oggi a boh.
o Modo, molto diverso dai primi due. Si
riferisce alle disposizioni testamentarie. Disposizione da apporre ad ultima
volontà. Prestazione che viene imposta all’onorato (che è anche onerato).
§ Istituzione erede, Tizio è erede
universale
§ Delegato.
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