In questa lezione spiegheremo ancora il criterio gerarchico e proporremo un caso di profonda attualità.
Per capire il criterio
gerarchico:
1)
In caso di antinomia prevale la legge superiore
su quella inferiore (illegittimità di quest’ultima, conseguente annullabilità);
2)
L’annullamento della fonte inferiore (il
giudizio è diverso a seconda che le norme in contrasto siano):
a.
Se l’antinomia è tra legge/dlgs/dl e
Costituzione sarà risolta dalla Corte Costituzionale;
b.
Se l’antinomia è tra legge/dlgs/dl e regolamento
sarà dichiarata dal TAR Lazio e DISAPPLICATA da qualsiasi altro giudice (sia
dal TAR Lazio che qualsiasi altro).
Il giudizio di annullamento è un
giudizio che conduce alla caducazione dell’atto illegittimo con efficacia
retroattiva. Vengono annullati PRO FUTURO e PRO PASSATO (come se non fossero
mai esistiti). L’abrogazione (art. 11) vale pro futuro, l’annullamento anche
pro passato.
La fonte gerarchicamente
inferiore contrastante con quella superiore, non è priva di effetto ma produce
effetti fino a quando non viene caducata e SE viene caducata (se non caducata,
quella fonte, benché legittima, continua a produrre effetti).
CASO: un regio decreto del 1928 ci dice che l’arredo
scolastico obbligatorio comprende il crocifisso. Nel 1948 entra in vigore la
Costituzione. Nel 1929 ci sono i Patti Lateranensi. Nel 1984 si dà modifica ai
Patti.
I)
Si può esporre il Crocifisso ma solo se una
persona si dovesse sentire lesa, andrebbe tolto.
II)
La Costituzione ha delle basi filosofiche (fonda
le sue radici in matrice cristiana – cattolica). La religione cattolica non è
solo religione, ma è qualcosa che in parte ha ispirato la prima parte della
Costituzione. Il Crocifisso diventa un simbolo filosofico.
Il regio decreto è paragonabile
al Decreto del Presidente della Repubblica (atto di emanazione) che emana:
-
Dlgs – dl;
-
Regolamenti.
Il RD è un regolamento.
La Costituzione può abrogare una
fonte precedente incompatibile con essa (la Corte Costituzionale è arrivata a
questa conclusione). Il criterio cronologico funziona:
1-
Fonti di tipo diverso ma appartenenti al
medesimo livello gerarchico;
2-
Fonti dello stesso identico tipo;
3-
FONTI
DI DIVERSO ORDINE GERARCHICO PURCHE’ LA FONTE GERARCHICAMENTE SUPERIORE SIA
SUCCESSIVA RISPETTO ALLA FONTE GERARCHICAMENTE INFERIORE.
SENTENZA 1 DEL 1956 DELLA CORTE
COSTITUZIONALE.
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