lunedì 24 novembre 2014

20^ LEZIONE DI DIRITTO PUBBLICO.

In questa lezione spiegheremo ancora il criterio gerarchico e proporremo un caso di profonda attualità.

Per capire il criterio gerarchico:

1)     In caso di antinomia prevale la legge superiore su quella inferiore (illegittimità di quest’ultima, conseguente annullabilità);

2)     L’annullamento della fonte inferiore (il giudizio è diverso a seconda che le norme in contrasto siano):

a.     Se l’antinomia è tra legge/dlgs/dl e Costituzione sarà risolta dalla Corte Costituzionale;

b.     Se l’antinomia è tra legge/dlgs/dl e regolamento sarà dichiarata dal TAR Lazio e DISAPPLICATA da qualsiasi altro giudice (sia dal TAR Lazio che qualsiasi altro).

Il giudizio di annullamento è un giudizio che conduce alla caducazione dell’atto illegittimo con efficacia retroattiva. Vengono annullati PRO FUTURO e PRO PASSATO (come se non fossero mai esistiti). L’abrogazione (art. 11) vale pro futuro, l’annullamento anche pro passato.
La fonte gerarchicamente inferiore contrastante con quella superiore, non è priva di effetto ma produce effetti fino a quando non viene caducata e SE viene caducata (se non caducata, quella fonte, benché legittima, continua a produrre effetti).
CASO: un regio decreto del 1928 ci dice che l’arredo scolastico obbligatorio comprende il crocifisso. Nel 1948 entra in vigore la Costituzione. Nel 1929 ci sono i Patti Lateranensi. Nel 1984 si dà modifica ai Patti.

I)               Si può esporre il Crocifisso ma solo se una persona si dovesse sentire lesa, andrebbe tolto.

II)              La Costituzione ha delle basi filosofiche (fonda le sue radici in matrice cristiana – cattolica). La religione cattolica non è solo religione, ma è qualcosa che in parte ha ispirato la prima parte della Costituzione. Il Crocifisso diventa un simbolo filosofico.

Il regio decreto è paragonabile al Decreto del Presidente della Repubblica (atto di emanazione) che emana:

-        Dlgs – dl;

-        Regolamenti.

Il RD è un regolamento.
La Costituzione può abrogare una fonte precedente incompatibile con essa (la Corte Costituzionale è arrivata a questa conclusione). Il criterio cronologico funziona:

1-     Fonti di tipo diverso ma appartenenti al medesimo livello gerarchico;

2-     Fonti dello stesso identico tipo;

3-     FONTI DI DIVERSO ORDINE GERARCHICO PURCHE’ LA FONTE GERARCHICAMENTE SUPERIORE SIA SUCCESSIVA RISPETTO ALLA FONTE GERARCHICAMENTE INFERIORE.

SENTENZA 1 DEL 1956 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

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