martedì 9 dicembre 2014

27^ LEZIONE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO.

In questa lezione parleremo dell'USUFRUTTO, dei MODI DI COSTITUZIONE dell'USUFRUTTO, dei modi di estinzione e dei diritti dell'USUFRUTTUARIO.

Chiedo scusa se si dovessero ravvisare degli "orrori" di ortografia, ma la lezione si è tenuta in un'aula dove non c'era posto per il computer e l'operazione di battitura si è rivelata molto complicata.



USUFRUTTO
Diritto di usare e fare propri i frutti su cose altrui, conservando la sostanza delle cose e senza modificarne la destinazione economica della cosa. È un diritto reale, limitato su cosa altrui di godimento, che dà godimento molto alto (cosa inconsumabile e fruttifera). Quello che manca è il diritto di disposizione (il proprietario diventa un NUDO PROPRIETARIO). I suoi poteri sono notevolmente complessi, può trasferire la proprietà, la NUDA proprietà.
Essendo un diritto molto invasivo, non può durare per sempre. Il limite massimo è il limite di una persona (aspettativa del proprietario). Conoscendo l’origine storica si può capire che il diritto nasce attorno al II secolo a.C., nell’epoca in cui i matrimoni venivano stretti SINE MANU (usurpatio trinoctis), non entrando nella famiglia dell’uomo -- > non sono eredi.

L’USUFRUTTO è inventato per questo, ovvero per garantire alla vedova un dignitoso sostentamento e ai figli. Lascia in eredità ai figli parte del patrimonio, e lascia alla moglie la possibilità di usufruire dei beni patrimoniali lasciati ai figli. Quando la vedova muore l’USUFRUTTO si estingue e l’eredità torna ai figli. Il diritto di usufrutto è reale e personale. Questo carattere rimane anche quando il diritto viene usato per altre esigenze (fai riferimento all’articolo 979 C.C.). E’ inoltre intrasmissibile MORTIS CAUSA ed incedibile INTER VIVOS. L’unico atto con effetti reali è la IN IURE CESSIO. Se un terzo andasse con l’usufruttuario davanti al pretore e il vero usufruttuario tace, questo atto non si trasferisce (è NULLO).

L’usufrutto può essere oggetto di locazione (frutto dell’immobile = canone di locazione). Quando si muore, cade anche il contratto di locazione. In diritto romano l’usufrutto può anche essere venduto. L’usufruttuario venditore del suo diritto è obbligato a far godere del suo diritto il compratore. Quando l’usufruttuario muore, il diritto venduto non c’è più. Se il compratore viene disturbato nell’uso di quella cosa, non può fare niente (il compratore se la prenderà con l’usufruttuario con l’azione di compera -- > risarcimento del danno -- > l’usufruttuario userà l’azione in rem contro chi ha disturbato il compratore). Oggi abbiamo l’articolo 980 C.C.

MODI DI COSTITUZIONE

Oltre al modo originario (legato per vedova), si può usare altro negozio (IN IURE CESSIO). Il pieno proprietario del bene cede nei confronti della VINDICATIO USUSFRUCTUS, avanzata dall’attore che diventerà usufruttuario. Si può effettuare, volendo, una DEDUCTIO USUSFRUCTUS in caso di mancipatio di un bene.

MODO DI ESTINZIONE
-        Morte dell’usufruttuario;
-        Perimento della cosa;
-        Rinuncia (tramite IN IURE CESSIO contraria);
-        Confusione;
-        NON USUS.

DIRITTI ED OBBLIGHI DELL’USUFRUTTUARIO
Ha questo diritto a contenuto generale a godere complessivamente della cosa. L’usufruttuario ci deve essere un’attività di raccolta, fa propri i frutti con la PERCEPTIO. Può usare la cosa, ma deve conservarla in buono stato (MODICA REFECTIO) -- > le riparazioni ordinarie sono a carico dell’usufruttuario. Da qui sorge il problema delle obbligazioni dell’usufruttuario. Si deve, quindi, creare uno strumento con la quale il nudo proprietario possa ottenere un risarcimento dall’usufruttuario. I giuristi romani arrivano a questa possibilità tramite CAUTIO. Sulle cose consumabili l’usufruttuario ha un quasi usufrutto, in base al quale l’usufruttuario acquiste la proprietà dei beni consumabili e sorge l’obbligo di restituirne al termine altrettanti della stessa specie e qualità. L’usufruttuario promette che dovrà usufruire della cosa come BONUS VIR; se non rispetta, può essere chiamato in giudizio con l’ACTIO EX STIPULATU. Promette che sarà restituita, avendola usata con diligenza (RESTITUTURUM QUOD INDE EXSTABIT). L’usufruttuario, inoltre, promette che non ci sarà DOLO (clausola DE DOLO). Questo rende di BUONA FEDE il tutto. Il proprietario crea usufrutto con IN IURE CESSIO, prima di andare davanti al magistrato si fa fare queste promesse.

Nell’ipotesi in cui l’usufruttuario voglia far valere il suo diritto senza aver promesso, il pretore nega l’AZIONE (denegatio actionis). Finché non promette, non ha diritti. -- > CAUZIONE PRETORIA.
TUTELA L’usufruttuario ha un’azione in rem erga omnes che si chiama VINDICATIO USUSFRUCTUS, se risulta che Auli Agerio è titolare del diritto di usufrutto + RESTITUTIO o CONDEMNATIO (esperibile contro il nudo proprietario o contro terzi). Esiste, naturalmente, l’azione negatoria dell’usufrutto (il proprietario dice di non essere nudo proprietario, ma PIENO proprietario, io nego che Tizio abbia l’usufrutto).

DIRITTO DI USO

C’è solo l’uso e non il frutto, dà solo il potere di godere direttamente della cosa e non di ricavare il frutto. L’ipotesi più frequente è quella dell’abitazione.

QUASI POSSESSO

Il possesso romano riguarda solo le cose corporali. Le servitù, l’usufrutto e l’uso sono IURA. Non possono essere oggetto di possesso. Non possono essere usucapite. Ad un certo momento il pretore introduce degli interdetti che tutelano l’esercizio di fatto di un usufrutto. Ha come effetto giuridico solo la tutela interdittale. Solo con Giustiniano la LONGI TEMPORIS PRAESCRIPTIO si può usare con il quasi possesso -- > titolarità.

SUPERFICIE

Esiste il principio: SUPERFICIES SOLO CEDIT. Principio mai rinnegato. Si riconosce la possibilità di concedere a terzi di tenere un edificio sopra il suolo di un altro. Per IUS CIVILE il superficiario è solo creditore.

ENFITEUSI

Ancora più ampio, sorge in epoca postclassica. Concessione da parte dello Stato di un bene “demaniale” dietro pagamento di un VECTIGAL. Nell’epoca postclassica viene usato anche nei rapporti fra i privati. È ancora presente nel nostro codice, nonostante sia ben poco utilizzato.

DIRITTO REALE DI GARANZIA

Si crea in funzione di un credito, al titolare del diritto di pegno non si dà un godimento, bensì si attribuisce il diritto di rivalersi, con preferenza su tutti gli altri, su di una cosa, del debitore (pignorante) o di un terzo, per il caso in cui il debitore non adempia.

LA GARANZIA REALE DEL CREDITO è caratterizzata dall’accessorietà; il diritto di pegno dipende dall’esistenza del credito:
1)     Non viene in essere se il credito non esiste e
2)     Si estingue quando il credito si estingue.
3)     Si può trasferire solo insieme alla cosa pignorata. Perciò anche il diritto di pegno si può solo costituire. Non si può avere un diritto di pegno intrasferibile (segue la cosa). In diritto romano si distingue tra PIGNUS DATUM e PIGNUS CONVENTUM.

In diritto romano, per parlare del diritto reale di garanzia, bisogna attendere il 51 a.C.
La FIDUCIA CUM CREDITORE: il debitore aliena un proprio bene con un atto solenne. Contestualmente viene stretto un patto: il creditore fiduciario restituirà la proprietà della cosa quando il debitore pagherà.

Il pegno non dà la proprietà della cosa, ma ha un diritto reale limitato sulla cosa che rimane del debitore o del terzo. Il primo a sorgere è il PIGNUM DATUM -- > consegna della cosa che trasferisce il possesso su quella cosa. Non ha azione in rem e in origine ha una funzione coattiva.
Questa situazione viene anche estesa al pegno manuale (si dà l’actio in rem al creditore pignoratizio). -- > unico istituto con due diversi modi di costituzione.

EFFETTI NATURALI: conseguenze negozio giuridico che discendono da quel negozio giuridico che discendono da quel negozio anche se le parti non dicono niente. Le parti possono, però, prevedere il contrario (elementi non essenziali). IUS VENDENDI: patto di vendita nel pegno. Se non si accordano direttamente, il creditore può vendere la cosa del debitore per soddisfare il proprio credito. Se dalla vendita ricava più del debito maturato, restituisce il resto al debitore. Al momento della stipula del negozio, possono stipulare un regime diverso (PATTO COMMISSORIO).
Il patto commissorio comincia ad essere vietato da Costantino per tutelare il debitore (perché in mancanza del pagamento, la proprietà poteva passare al creditore).

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