In questa lezione parleremo dell'OCCUPAZIONE, dell'ACCESSIONE, dei DIRITTI REALI LIMITATI nonché della tutela delle servitù.
Chiedo scusa se si dovessero ravvisare degli "orrori" di ortografia, ma la lezione si è tenuta in un'aula dove non c'era posto per il computer e l'operazione di battitura si è rivelata molto complicata.
OCCUPAZIONE: vicina
all’USUCAPIONE, presa di possesso di una cosa, priva di proprietario. Si tratta
di una RES NULLIUS (cacciagione, pesca, cose trovate sul lido del mare…cose
sottratte al nemico in guerra). Le cose che non hanno più un proprietario sono
le RES DERELICTAE (se il proprietario abbandona il possesso della cosa con
l’intenzione di liberarsene, chiunque se ne può occupare). Il tesoro, per
esempio, quando seppellita, diventa proprietà del proprietario del suolo (se la
troverà una persona diversa dal proprietario del suolo, la metà spetta alla
scopritore).
ACCESSIONE: (ius gentium) è un
unione di due cose, organica ed irrevocabile. Tra le due cose una è principale,
una cosa è accessoria. Il proprietario della cosa principale diventa
proprietario anche delle cosa accessoria. Il proprietario della cosa accessoria
riceverà un indennizzo; se il proprietario della cosa accessoria non riceve
l’indennizzo, può tenere la cosa.
-
Cessione di cosa mobile a mobile (la scrittura,
l’inchiostro accede alla carta, la tintura, il colorante accede alla stoffa).
-
Di mobile ad immobile (c’è un principio generale
che si chiama SUPERFICIES SOLO CEDIT) -- > tutto ciò che è costruito sopra
la faccia della terra, accede al suolo -- > non è possibile un condominio,
per esempio).
Se io costruisco un edificio su fondo altrui, l’edificio
diventa proprietà del proprietario.
-
Di immobile in immobile (alluvione, isola nata
nel fiume -- > l’isola apparterrà per metà ai confinanti delle terre, a
patto che i loro fondi non siano limitati da cancellate -- > stessa cosa per
l’alveo). Fino al 1994 le regole erano le stesse di quelle romane.
SPECIFICAZIONE: trasformazione di materia prima in modo da
formare una cosa nuova/diversa (Caio fa del vino con l’uva di Tizio). A chi
appartiene la cosa nuova?
-
PER I PROCULIANI: la cosa nuova appartiene allo
specificatore;
-
PER I SABINIANI: la cosa nuova appartiene al
vecchio proprietario. La cosa nuova è sempre la stessa cosa, le modifiche non
influenzano la proprietà.
Verrà poi proposta una MEDIA
SENTENTIA: si va a vedere se la materia prima è reversibile o meno (se è
reversibile, è proprietario della cosa nuova il proprietario della materia prima;
viceversa, appartiene allo specificatore) -- > ARTICOLO 940 c.c.
DIRITTI REALI LIMITATI
Le SERVITU’ PREDIALI
Diritto del proprietario di un
fondo (dominante) di esigere un certo comportamento (di omissione o tolleranza,
diritto negativo) dal proprietario di un fondo vicino. Storicamente l’idea di
servitù come diritto reale limitato, sorge attorno al IV secolo a.C. ed è nelle
RES MANCIPI (cose corporali, oggetto di MANCIPATIO, POSSESSO ed USUCAPIONE). Lo
storico ricostruisce con una certezza approssimativa che era sorta la necessità
di fruire di una parte del terreno vicino. Si usa, così, il diritto di
PROPRIETA’:
ITER: passaggio a piedi (stradina per arrivare alla via
pubblica);
ACTUS: passaggio con animali e carri;
VIA: comprende sia ITER ed ACTUS;
AQUAEDUCTUS: passaggio dell’acqua che serve il mio fondo.
L’idea è che quella strisciolina
di terreno del vicino sia di mia proprietà. Col passare del tempo, si fa
difficile riferimento alla tutela delle entità materiali -- > il
proprietario del fondo servente sarà obbligato a non costruire un piano in più,
od addirittura a non costruire nulla per evitare un qualcosa a me (non posso
comunque entrare nel suo fondo). Si comincia, così, a creare l’idea della RES
INCORPORALIS (idea per la prima volta del diritto reale di una persona su una
cosa INCORPORALE altrui). È un diritto astratto. A sanzionare questo passaggio
nella mentalità arriva addirittura una legge (LEX SCRIBONIA, che vieta
l’usucapione della servitù).
Si sviluppano così alcuni
principi generale. Innanzitutto tutte le servitù sono tipiche (ciò non toglie
che piano piano vengano riconosciute altre servitù). Oggi la servitù è una
categoria generale, descritta nel codice in modo molto preciso, rispettando
questi caratteri i privati possono creare le servitù che vogliono (piuttosto
libera).
1)
DOPPIA REALITA’: ci sono due cose immobili, due
fondi (le servitù riguardano solo i fondi che appartengono a due proprietari
diversi). La cosa propria non è di servitù a nessuno.
2)
AMBULATORIETA’: la servitù è strettamente
collegata al fondo (deambula col fondo). Il peso è imposto al fondo servente che
deve TOLLERARE qualcosa. Tutti i proprietari di quel fondo avranno quel peso. Se
il proprietario attuale aliena quel fondo, lo aliena con la servitù. Non si può
trasferire una servitù (se ho il diritto di passare sul fondo B, non posso
alienare il mio diritto di passare sul fondo B -- > non ha senso, perché io
di quella servitù ne ho bisogno per arrivare alla via pubblica). Le servitù si
possono creare e non trasferire.
3)
UTILITAS PERPETUA: l’utilità deve essere per
sempre, perpetua. Perché ci sia l’utilità i due fondi devono essere vicini.
4)
SERVITUS IN FACIENDO CONSISTERE NEQUIT: la
servitù non può consistere in un fare (non posso imporre un comportamento
positivo al proprietario del fondo servente). NON costruire, OMETTI di compiere
questa cosa. Posso pretendere un comportamento di tolleranza, PATI (servitù
positiva od attiva).
LA TUTELA DELLE SERVITU’:
in generale si parla di
VINDICATIO SERVITUTIS, azione in rem e confessoria: viene esperita da colui che
ritiene di essere titolare di una servitù e frequentemente contro il
proprietario del fondo servente. Doppia formulazione (servitù
positiva-negativa):
-
SERVITU’ DI PASSAGGIO: se risulta che Aulo
Agerio ha il diritto di passare attraverso il fondo Corneliano… + Aribtratus de
restituendo + Condemnatiio
-
SERVITU’ NEGATIVA: se risulta che Numerio
Negidio non ha il diritto di sopraelevare contro la volontà di Aulo Agerio… il
giudice, in seguito, invita il convenuto a ripristinare la situazione come in
precedenza. Può anche chiedere una CAUTIO DE AMPLIUS NON TURBANDO (il giudice
chiede al convenuto di promettere che non succederà più). Altrimenti si viene
condannati al prezzo della servitù.
Le servitù non si TRASFFERISCONO
ma si COSTITUISCONO. Per creare nuove servitù posso usare la IN IURE CESSIO
(non la mancipatio perché non è cosa corporale). Le servitù sono riconosciute
da IUS CIVILE e vale solo per i fondi italici. Si otterrà ben presto il diritto
anche sui fondi provinciali. La servitù è tendenzialmente perpetua, si può
estinguere in caso di confusione (se divento proprietario non ho più servitù).
Ci può essere rinuncia (rinuncio alla mia servitù). La servitù si può
estinguere per INATTIVITA’ (se non passo per due anni, la servitù si estingue).
Si può USUCAPIRE LA LIBERTA’ (se tu sopraelevi e io non dico niente, tu dopo due
anni usucapisci la libertà).
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