lunedì 8 dicembre 2014

26^ LEZIONE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO.

In questa lezione parleremo dell'OCCUPAZIONE, dell'ACCESSIONE, dei DIRITTI REALI LIMITATI nonché della tutela delle servitù.

Chiedo scusa se si dovessero ravvisare degli "orrori" di ortografia, ma la lezione si è tenuta in un'aula dove non c'era posto per il computer e l'operazione di battitura si è rivelata molto complicata.


OCCUPAZIONE: vicina all’USUCAPIONE, presa di possesso di una cosa, priva di proprietario. Si tratta di una RES NULLIUS (cacciagione, pesca, cose trovate sul lido del mare…cose sottratte al nemico in guerra). Le cose che non hanno più un proprietario sono le RES DERELICTAE (se il proprietario abbandona il possesso della cosa con l’intenzione di liberarsene, chiunque se ne può occupare). Il tesoro, per esempio, quando seppellita, diventa proprietà del proprietario del suolo (se la troverà una persona diversa dal proprietario del suolo, la metà spetta alla scopritore).

ACCESSIONE: (ius gentium) è un unione di due cose, organica ed irrevocabile. Tra le due cose una è principale, una cosa è accessoria. Il proprietario della cosa principale diventa proprietario anche delle cosa accessoria. Il proprietario della cosa accessoria riceverà un indennizzo; se il proprietario della cosa accessoria non riceve l’indennizzo, può tenere la cosa.

-        Cessione di cosa mobile a mobile (la scrittura, l’inchiostro accede alla carta, la tintura, il colorante accede alla stoffa).
-        Di mobile ad immobile (c’è un principio generale che si chiama SUPERFICIES SOLO CEDIT) -- > tutto ciò che è costruito sopra la faccia della terra, accede al suolo -- > non è possibile un condominio, per esempio).

Se io costruisco un edificio su fondo altrui, l’edificio diventa proprietà del proprietario.

-        Di immobile in immobile (alluvione, isola nata nel fiume -- > l’isola apparterrà per metà ai confinanti delle terre, a patto che i loro fondi non siano limitati da cancellate -- > stessa cosa per l’alveo). Fino al 1994 le regole erano le stesse di quelle romane.

SPECIFICAZIONE: trasformazione di materia prima in modo da formare una cosa nuova/diversa (Caio fa del vino con l’uva di Tizio). A chi appartiene la cosa nuova?
-        PER I PROCULIANI: la cosa nuova appartiene allo specificatore;
-        PER I SABINIANI: la cosa nuova appartiene al vecchio proprietario. La cosa nuova è sempre la stessa cosa, le modifiche non influenzano la proprietà.

Verrà poi proposta una MEDIA SENTENTIA: si va a vedere se la materia prima è reversibile o meno (se è reversibile, è proprietario della cosa nuova il proprietario della materia prima; viceversa, appartiene allo specificatore) -- > ARTICOLO 940 c.c.

DIRITTI REALI LIMITATI

Le SERVITU’ PREDIALI

Diritto del proprietario di un fondo (dominante) di esigere un certo comportamento (di omissione o tolleranza, diritto negativo) dal proprietario di un fondo vicino. Storicamente l’idea di servitù come diritto reale limitato, sorge attorno al IV secolo a.C. ed è nelle RES MANCIPI (cose corporali, oggetto di MANCIPATIO, POSSESSO ed USUCAPIONE). Lo storico ricostruisce con una certezza approssimativa che era sorta la necessità di fruire di una parte del terreno vicino. Si usa, così, il diritto di PROPRIETA’:
ITER: passaggio a piedi (stradina per arrivare alla via pubblica);
ACTUS: passaggio con animali e carri;
VIA: comprende sia ITER ed ACTUS;
AQUAEDUCTUS: passaggio dell’acqua che serve il mio fondo.
L’idea è che quella strisciolina di terreno del vicino sia di mia proprietà. Col passare del tempo, si fa difficile riferimento alla tutela delle entità materiali -- > il proprietario del fondo servente sarà obbligato a non costruire un piano in più, od addirittura a non costruire nulla per evitare un qualcosa a me (non posso comunque entrare nel suo fondo). Si comincia, così, a creare l’idea della RES INCORPORALIS (idea per la prima volta del diritto reale di una persona su una cosa INCORPORALE altrui). È un diritto astratto. A sanzionare questo passaggio nella mentalità arriva addirittura una legge (LEX SCRIBONIA, che vieta l’usucapione della servitù).
Si sviluppano così alcuni principi generale. Innanzitutto tutte le servitù sono tipiche (ciò non toglie che piano piano vengano riconosciute altre servitù). Oggi la servitù è una categoria generale, descritta nel codice in modo molto preciso, rispettando questi caratteri i privati possono creare le servitù che vogliono (piuttosto libera).

1)     DOPPIA REALITA’: ci sono due cose immobili, due fondi (le servitù riguardano solo i fondi che appartengono a due proprietari diversi). La cosa propria non è di servitù a nessuno.

2)     AMBULATORIETA’: la servitù è strettamente collegata al fondo (deambula col fondo). Il peso è imposto al fondo servente che deve TOLLERARE qualcosa. Tutti i proprietari di quel fondo avranno quel peso. Se il proprietario attuale aliena quel fondo, lo aliena con la servitù. Non si può trasferire una servitù (se ho il diritto di passare sul fondo B, non posso alienare il mio diritto di passare sul fondo B -- > non ha senso, perché io di quella servitù ne ho bisogno per arrivare alla via pubblica). Le servitù si possono creare e non trasferire.

3)     UTILITAS PERPETUA: l’utilità deve essere per sempre, perpetua. Perché ci sia l’utilità i due fondi devono essere vicini.

4)     SERVITUS IN FACIENDO CONSISTERE NEQUIT: la servitù non può consistere in un fare (non posso imporre un comportamento positivo al proprietario del fondo servente). NON costruire, OMETTI di compiere questa cosa. Posso pretendere un comportamento di tolleranza, PATI (servitù positiva od attiva).

LA TUTELA DELLE SERVITU’:

in generale si parla di VINDICATIO SERVITUTIS, azione in rem e confessoria: viene esperita da colui che ritiene di essere titolare di una servitù e frequentemente contro il proprietario del fondo servente. Doppia formulazione (servitù positiva-negativa):
-        SERVITU’ DI PASSAGGIO: se risulta che Aulo Agerio ha il diritto di passare attraverso il fondo Corneliano… + Aribtratus de restituendo + Condemnatiio
-        SERVITU’ NEGATIVA: se risulta che Numerio Negidio non ha il diritto di sopraelevare contro la volontà di Aulo Agerio… il giudice, in seguito, invita il convenuto a ripristinare la situazione come in precedenza. Può anche chiedere una CAUTIO DE AMPLIUS NON TURBANDO (il giudice chiede al convenuto di promettere che non succederà più). Altrimenti si viene condannati al prezzo della servitù.
Le servitù non si TRASFFERISCONO ma si COSTITUISCONO. Per creare nuove servitù posso usare la IN IURE CESSIO (non la mancipatio perché non è cosa corporale). Le servitù sono riconosciute da IUS CIVILE e vale solo per i fondi italici. Si otterrà ben presto il diritto anche sui fondi provinciali. La servitù è tendenzialmente perpetua, si può estinguere in caso di confusione (se divento proprietario non ho più servitù). Ci può essere rinuncia (rinuncio alla mia servitù). La servitù si può estinguere per INATTIVITA’ (se non passo per due anni, la servitù si estingue). Si può USUCAPIRE LA LIBERTA’ (se tu sopraelevi e io non dico niente, tu dopo due anni usucapisci la libertà).

Nessun commento:

Posta un commento