martedì 4 novembre 2014

8^ LEZIONE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO.

In questa lezione parleremo della condemnatio, dell'adiudicatio, dell'arbitratus de restituendo e delle distinzioni basate sul tipo di pretesa di cui si chiede la tutela, nonché delle distinzioni basate sul fondamento dell'azione.


CONDEMNATIO: invita e autorizza il giudice a condannare, qualora sussistano le condizioni formulate dalla formula stessa. Questa clausola gli dice anche a che cosa condannare. Come viene valutata la somma di denaro, infatti? Se nell’INTENTIO c’è già una somma di denaro determinata, la CONDEMNATIO sarà CERTAE PECUNIAE ed indicherà proprio quella somma.

Nella formula si trovano le direttive per arrivare ad una formulazione. Le direttive:

1-     QUANTI EA RES FUIT/EST/ERIT, TANTAM PECUNIAM CONDEMNATO: condannerai il convenuto a tanti soldi quanto la cosa vale, valeva, varrà; il furto per il diritto romano è perseguito dal diritto privato (non è considerata una cosa così grave da ledere l’interesse pubblico).

a.     Il furto ha una formula e si dice al giudice di condannare secondo il massimo valore che quella cosa ha avuto nel periodo precedente al furto (moltiplicato, poi, x2 o x4).

b.     Valutare il danno ricevuto dall’attore il giorno della LITIS CONTESTATIO (EST).

c.     Il futuro: fa riferimento al giorno della condanna/assoluzione (quanto varrà quel bene il giorno della sentenza).

2-     EIUS CONDEMNATO, SI NON PARET ABSOLVITO: dà molta soddisfazione all’attore (criterio ID QUOD INTEREST, da noi chiamato oggi “dell’interesse”) -- > il giudice condanna all’interesse che aveva l’attore all’adempimento corretto della prestazione promessa (giudizi di buona fede). Questo interesse si desume dalla posizione patrimoniale odierna e quella se ci fosse stato un corretto adempimento della prestazione (compro una pecora. È malata. La metto a contatto con altre 100 pecore. Muoiono tutte. Devi risarcirmi di 101 pecore. OPPURE mancato guadagno: tu mi vendi 100 quintali di grano. Io ho trovato modo di rivenderli al doppio. Non me li dai. Perdo i soldi. Chiedo quello che ho perduto per l’inadempimento del convenuto.). 

ADIUDICATIO: quantum adiudicari oportet, iudex Tito adiucato -- > dà il potere al giudice di aggiudicare alle parti in proprietà solitarie determinati beni (utilizzata nei giudizi divisori).

ARBITRATUS DE RESTITUENDO: detta anche clausola arbitraria, condiziona per la seconda volta la condanna alla mancata restituito.

-        Attore deve provare di essere proprietario;

-        Quella cosa non sarà restituita (secondo le indicazioni date dal giudice, il giudice è ARBITER).

Il giudice, così, pronuncia una PRONUNTIATIO DE IURE e un IUSSUM DE RESTITUENDO (devi poter anche risarcire, una serie di cose da dare all’attore) -- > non è una condanna, è un invito. Se viene tutto restituito, il giudice emana una sentenza di assoluzione. Non ha efficacia esecutiva, ma offre al convenuto una condanna alla restituzione (e non al pagamento, che può essere sconveniente). Se paga la stima della lite, diventa proprietario forzato della cosa.

Le azioni dell’ARBITRATUS DE RESTITUENDO prendono il nome di AZIONI ARBITRARIE. Si pongono tra le azioni di stretto diritto e le azioni di buona fede (si basano sui poteri del giudice). Le azioni di buona fede sono quelle che danno maggior potere di discrezionalità al giudice.

DISTINZIONE BASATA SUL TIPO DI PRETESA DI CUI SI CHIEDE LA TUTELA:

bipartizione delle azioni (già trovato nelle LEGIS ACTIONES):
-        Azioni in REM

o   (tutela di un diritto reale): LEGITTIMAZIONE PASSIVA ASSOLUTA (erga omnes, può essere chiamato in giudizio chiunque, chiamo in giudizio un convenuto, agisco quando trovo dov’è), esperibili contro chiunque abbia il possesso del bene;

o   INDEFENSIO: missio in rem, nel caso in cui il convenuto sia INDEFENSUS, la cosa controversa viene presa dall’attore (su autorizzazione del magistrato)

o   Sono tutte arbitrarie

-        Azioni in PERSONAM (il nome del convenuto compare già nell’INTENTO)

o   Legittimazione passiva relativa, esperibili contro il debitore (ho una pretesa contro quella persona)

o   INDEFENSIO, missio in bona (immissione dell’attore in tutto il patrimonio.

DISTINZIONE BASATA SUL FONDAMENTO DELL’AZIONE, SULL’ORDINAMENTO CHE LA CONCEDE:

-        Azioni CIVILI, sono tutte con INTENTIO IN IUS CONCEPTA (vi compare il termine IUS o il verbo OPORTERE: quest’ultimo indica un’obbligazione di IUS CIVILE) -- > la pretesa dell’attore è fondata su IUS CIVILE [è una pretesa che si concentra sullo IUS].

-        Azioni PRETORIE, vanno a tutelare pretese che IUS CIVILE non tutela. Possono avere l’INTENTIO:

o   In FACTUM CONCEPTA, nell’INTENTIO non c’è rinvio a diritto, ma sono indicati soltanto FATTI: si dice al giudice di accertare se sono accaduti fatti.

o   In IUS CONCEPTA, copia apportando piccole modifiche:

§  Azioni fittizie (utili nel “Marrone”), il pretore prende un’azione civile, la copia; aggiunge una finzione: poniamo il ladro non sia romano. Il pretore chiede al giudice di “far finta che” il convenuto (ladro) sia cittadino romano. Esempio è l’azione PUBLICIANA (in particolare si riferisce all’USU CAPIONE).

§  Con trasposizione di soggetti, copia l’azione civile cambiando un nome (mette il vero obbligato nell’INTENTIO; nella CONDEMNATIO mette un nome diverso).

Nessun commento:

Posta un commento