In questa lezione parleremo della condemnatio, dell'adiudicatio, dell'arbitratus de restituendo e delle distinzioni basate sul tipo di pretesa di cui si chiede la tutela, nonché delle distinzioni basate sul fondamento dell'azione.
CONDEMNATIO: invita e autorizza
il giudice a condannare, qualora sussistano le condizioni formulate dalla
formula stessa. Questa clausola gli dice anche a che cosa condannare. Come
viene valutata la somma di denaro, infatti? Se nell’INTENTIO c’è già una somma
di denaro determinata, la CONDEMNATIO sarà CERTAE PECUNIAE ed indicherà proprio
quella somma.
Nella formula si trovano le
direttive per arrivare ad una formulazione. Le direttive:
1-
QUANTI EA RES FUIT/EST/ERIT, TANTAM PECUNIAM
CONDEMNATO: condannerai il convenuto a tanti soldi quanto la cosa vale, valeva,
varrà; il furto per il diritto romano è perseguito dal diritto privato (non è
considerata una cosa così grave da ledere l’interesse pubblico).
a.
Il furto ha una formula e si dice al giudice di
condannare secondo il massimo valore che quella cosa ha avuto nel periodo
precedente al furto (moltiplicato, poi, x2 o x4).
b.
Valutare il danno ricevuto dall’attore il giorno
della LITIS CONTESTATIO (EST).
c.
Il futuro: fa riferimento al giorno della
condanna/assoluzione (quanto varrà quel bene il giorno della sentenza).
2-
EIUS CONDEMNATO, SI NON PARET ABSOLVITO: dà
molta soddisfazione all’attore (criterio ID QUOD INTEREST, da noi chiamato oggi
“dell’interesse”) -- > il giudice condanna all’interesse che aveva l’attore
all’adempimento corretto della prestazione promessa (giudizi di buona fede).
Questo interesse si desume dalla posizione patrimoniale odierna e quella se ci
fosse stato un corretto adempimento della prestazione (compro una pecora. È
malata. La metto a contatto con altre 100 pecore. Muoiono tutte. Devi
risarcirmi di 101 pecore. OPPURE mancato guadagno: tu mi vendi 100 quintali di
grano. Io ho trovato modo di rivenderli al doppio. Non me li dai. Perdo i
soldi. Chiedo quello che ho perduto per l’inadempimento del convenuto.).
ADIUDICATIO: quantum adiudicari
oportet, iudex Tito adiucato -- > dà il potere al giudice di aggiudicare
alle parti in proprietà solitarie determinati beni (utilizzata nei giudizi
divisori).
ARBITRATUS DE RESTITUENDO: detta
anche clausola arbitraria, condiziona per la seconda volta la condanna alla
mancata restituito.
-
Attore deve provare di essere proprietario;
-
Quella cosa non sarà restituita (secondo le
indicazioni date dal giudice, il giudice è ARBITER).
Il giudice, così, pronuncia una
PRONUNTIATIO DE IURE e un IUSSUM DE RESTITUENDO (devi poter anche risarcire,
una serie di cose da dare all’attore) -- > non è una condanna, è un invito.
Se viene tutto restituito, il giudice emana una sentenza di assoluzione. Non ha
efficacia esecutiva, ma offre al convenuto una condanna alla restituzione (e
non al pagamento, che può essere sconveniente). Se paga la stima della lite,
diventa proprietario forzato della cosa.
Le azioni dell’ARBITRATUS DE
RESTITUENDO prendono il nome di AZIONI ARBITRARIE. Si pongono tra le azioni di
stretto diritto e le azioni di buona fede (si basano sui poteri del giudice). Le
azioni di buona fede sono quelle che danno maggior potere di discrezionalità al
giudice.
DISTINZIONE BASATA SUL TIPO DI
PRETESA DI CUI SI CHIEDE LA TUTELA:
bipartizione delle azioni (già
trovato nelle LEGIS ACTIONES):
-
Azioni in REM
o
(tutela di un diritto reale): LEGITTIMAZIONE
PASSIVA ASSOLUTA (erga omnes, può essere chiamato in giudizio chiunque, chiamo
in giudizio un convenuto, agisco quando trovo dov’è), esperibili contro
chiunque abbia il possesso del bene;
o
INDEFENSIO: missio in rem, nel caso in cui il
convenuto sia INDEFENSUS, la cosa controversa viene presa dall’attore (su
autorizzazione del magistrato)
o
Sono tutte arbitrarie
-
Azioni in PERSONAM (il nome del convenuto
compare già nell’INTENTO)
o
Legittimazione passiva relativa, esperibili
contro il debitore (ho una pretesa contro quella persona)
o
INDEFENSIO, missio in bona (immissione
dell’attore in tutto il patrimonio.
DISTINZIONE BASATA SUL FONDAMENTO
DELL’AZIONE, SULL’ORDINAMENTO CHE LA CONCEDE:
-
Azioni CIVILI, sono tutte con INTENTIO IN IUS
CONCEPTA (vi compare il termine IUS o il verbo OPORTERE: quest’ultimo indica
un’obbligazione di IUS CIVILE) -- > la pretesa dell’attore è fondata su IUS
CIVILE [è una pretesa che si concentra sullo IUS].
-
Azioni PRETORIE, vanno a tutelare pretese che
IUS CIVILE non tutela. Possono avere l’INTENTIO:
o
In FACTUM CONCEPTA, nell’INTENTIO non c’è rinvio
a diritto, ma sono indicati soltanto FATTI: si dice al giudice di accertare se
sono accaduti fatti.
o
In IUS CONCEPTA, copia apportando piccole
modifiche:
§ Azioni
fittizie (utili nel “Marrone”), il pretore prende un’azione civile, la copia;
aggiunge una finzione: poniamo il ladro non sia romano. Il pretore chiede al
giudice di “far finta che” il convenuto (ladro) sia cittadino romano. Esempio è
l’azione PUBLICIANA (in particolare si riferisce all’USU CAPIONE).
§ Con
trasposizione di soggetti, copia l’azione civile cambiando un nome (mette il
vero obbligato nell’INTENTIO; nella CONDEMNATIO mette un nome diverso).
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