lunedì 8 giugno 2015

31^ LEZIONE DI DIRITTO PRIVATO.

ONERE DELLA PROVA: quali sono gli oneri probatori che gravano su colui che chiede il risarcimento del danno per responsabilità extra contrattuale. La responsabilità civile extra contrattuale (2043): bisogna provare i prerequisiti del 2043.
Come risolve la questione della causalità la nostra giurisprudenza? A quali condizioni un fatto umano è causa di danno? La cassazione risolve questo problema in modo diverso: quel tipo di comportamento viene compiuto, il verificarsi del danno è più probabile che il non verificarsi. Il comportamento concreto è causa del danno concreto o il comportamento concreto non è causa del danno concreto (la causalità giuridica: il danneggiato deve dimostrare l’atteggiamento del danneggiante).
Nel danno contrattuale, invece, il danno provocato dal debitore con l’inadempimento (criterio del “Più probabile che non”). Si ritiene che il creditore debba dimostrare di essere creditore, e questo sia l’unico onere. Dal 2001 il creditore deve solamente provare l’inadempimento del debitore. Se il debitore vuole andare esente, deve dimostrare di non esserlo.
La seconda diversità riguarda i cosiddetti fatti delle persone di cui il soggetto danneggiante si sia avvalso (art. 1228). Si parla di responsabilità per fatto degli ausiliari. In questo caso chi si avvalesse di aiutanti, risponderà dei loro fatti dolosi e colposi.
Nella responsabilità extra contrattuale l’articolo 2049 risolve il problema: afferma che “i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”. In pratica si parla di lavoratori subordinati nell’esercizio delle loro incombenze.
La differenza fra il modo in cui queste norme vengono considerate è nel considerare più ristretta la responsabilità del datore di lavoro. Nella materia della responsabilità extra contrattuale la legge stabilisce che il diritto a richiedere il risarcimento sia prescrivibile in 5 anni. Nella materia della responsabilità contrattuale la legge stabilisce che il diritto a richiedere il risarcimento sia prescrivibile in 10 anni. Ci sono 5 anni di differenza che non sono affatto pochi. Questa differenza specifica spiega una serie di operazioni interpretative che mirano a spostare certi danni dall’area della responsabilità extra contrattuale all’area della responsabilità contrattuale.
L’esempio più evidente di questo fenomeno riguarda la responsabilità delle strutture sanitarie per danni provocati ai pazienti e per quei danni che si verificano con una certa frequenza dall’errore medico. Il rapporto fra la struttura sanitaria e il paziente riguarda il paziente direttamente interessato e la struttura sanitaria (si faccia l’esempio di una donna incinta: i diritti e gli obblighi non riguardano il feto, ma la madre).
Art. 1218: il debitore inadempiente non risarcisce il danno, l’obbligazione è di risarcimento del danno, a meno che non dimostri che la causa non è a lui imputabile. Se il debitore riesce a dimostrare la causa a lui non imputabile, non deve risarcire il danno. La prestazione è diventata impossibile? Il creditore non riceverà la prestazione e non riceverà nemmeno il risarcimento. Questa situazione che libera il debitore è composta di tre elementi:
-        La prestazione è diventata impossibile: è lo stesso concetto quando abbiamo analizzato i requisiti del contratto;
-        La causa che ha reso la prestazione impossibile non deve essere imputabile al debitore: l’evento esterno deve rendere la prestazione impossibile;
-        Non basta che la prestazione sia diventata impossibile per causa non imputabile: deve essere resa prova dell’impossibilità e della non imputabilità. Se il debitore non riesce a fornire questa prova, il debitore viene condannato al risarcimento.
Se il debitore riesce a dimostrare ciò, significa dire che se non si riesce a capire la causa dell’impossibilità, il debitore risulta comunque condannato. Il debitore non potrà mai dimostrare che la impossibilità è stata determinata da causa a lui non imputabile: egli sarà condannato al risarcimento del danno.
La costituzione in mora del debitore avviene in due modi indicati al 1219: mora ex persona, mora ex re. La prima è il modo normale per costituire in mora un debitore e nel primo comma si prevede che il debitore è costituito in mora con una intimazione scritta fatta dal creditore. Ci vuole quindi la forma scritta e che vi sia una modalità espressiva indifferente che però esprima la richiesta dell’adempimento.
La mora ex re non richiede una richiesta scritta, il creditore non deve fare nulla. In base a quanto dice il 1219 al II comma, numero 1, ogni qualvolta qualcuno debba costituire in mora il debitore inadempiente, basta che il debito derivi da fatto illecito; la seconda ipotesi, indicata al numero 2, costituisce in mora il debitore che abbia dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione; la terza ipotesi, indicata al 3, riguarda i debiti portabili scaduti (somme di denaro). Se un debito portabile è scaduto, cioè è scaduto il termine, il debitore è automaticamente in mora. Cosa succede quando il debitore è in mora?
Riduce il rischio per il creditore di inadempimento. Mentre il debitore che non è in mora è liberato dalla prestazione impossibile per causa a lui non imputabile, in mora nulla basterà a liberare il debitore.
Il debitore si può salvare con un’ultima possibilità: deve riuscire a dimostrare (Ex art. 1221) che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito nelle mani del creditore. ATTENZIONE A NON DIRE CHE L’EFFETTO DELLA MORA HA COME EFFETTO L’OBBLIGO DI ADEMPIMENTO DA PARTE DEL DEBITORE. La mora ha come unico effetto la non liberazione del debitore dall’adempimento anche in caso di causa a lui non imputabile.
Siccome la legge tutela l’interesse del debitore (dovere di correttezza) la legge dà anche modo di evitare la mora.
La protezione del debitore non si esaurisce qui: art. 1208. Questa è l’ipotesi in cui il debitore offra la prestazione esatta: e affinché si possa dire ciò occorre che intervenga un soggetto terzo, che attesti la circostanza che ciò che viene offerto dal debitore è ciò che il creditore ha diritto di ricevere (offerta formale fatta da un ufficiale giudiziario). La necessità di questa attestazione sta nel fatto che il creditore può rifiutare un adempimento parziale: ci deve essere garanzia che non sia adempimento parziale, ma esatto.
Il creditore può essere costituito in mora (1207): la norma dice che sul creditore in mora grava il rischio della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta. Se si tiene in considerazione questa opzione, si può capire quale sia l’effetto della mora del creditore: il creditore della prestazione diventata impossibile è tenuto ad eseguire la controprestazione. Il chirurgo, debitore della prestazione di fare, dopo aver costituito la signora vanitosa in mora, creditrice della prestazione, perde una mano in seguito ad un incidente. La prestazione è impossibile ora: la controprestazione della signora è ugualmente dovuta. Qualora venga fatto il deposito e il tribunale abbia convalidato il deposito, il debitore è liberato anche se il creditore non ha ancora ricevuto la prestazione. Il creditore dovrà sostenere i costi del deposito (art. 1175, 1220, 1207-1208).
RESPONSABILITA’ EXTRA CONTRATTUALE
Art. 2043: danno ingiusto. Parlando di danni ingiusti si presuppone che i danni possano essere ingiusti o non ingiusti. I danni non ingiusti non sono risarcibili A PRIORI, i danni ingiusti sono generalmente risarcibili. Questo problema e questo criterio rappresentano due temi su cui si è discusso più a lungo: la definizione di ingiustizia del danno è un argomento su cui la giurisprudenza ha speso fiumi di inchiostro.
La ragione fondamentale di questa discussione, cominciata nel 1942 e tuttora attualissima, sta nel fatto che “danno ingiusto” rappresenta uno sbaglio, un’inesattezza. Ingiusto è un sinonimo di antigiuridico, di illecito. Peraltro le norme giuridiche sono regole che dicono cosa si possa o non si possa fare, cosa di debba o cosa non si debba fare. I destinatari delle norme giuridiche sono le persone: l’ingiustizia è un attributo di comportamenti umani tenuti in violazione di norma giuridica definita. Il danno di per sé non può essere né ingiusto né giusto. L’errore è segnalato da sempre e da tutti.

Le idee sono state molte: le teorie che si sono succedute nel tempo hanno mano a mano ampliato l’area dei danni da considerarsi ingiusti e astrattamente risarcibili. Questo tipo di evoluzione non è casuale: l’evoluzione sociale ed economica è stata tale da aver moltiplicato le occasioni di danno. Quali sono le ragioni? La rilevanza sociale che nel 1942 avevano i fenomeni di incidenti stradali rispetto ad oggi ne è un esempio. Da un lato si devono confrontare gli interessi (danneggiato, danneggiante): la libertà d’azione del danneggiante può essere dovuta alla tutela di un interesse collettivo.

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