lunedì 8 giugno 2015

32^ LEZIONE DI DIRITTO PRIVATO.

Il danno normalmente ingiusto e quindi risarcibile perde il carattere dell’ingiustizia. Potrebbe esserci un danno senza dolo né colpa.
STATO DI NECESSITA’ e LEGITTIMA DIFESA (in questi casi, nel caso si creasse un danno, sarebbe considerato giusto. Questa situazione di legittima difesa esclude la illiceità del comportamento di chi si deve difendere (chi si è difeso provocando danni all’aggressore, non è tenuto al risarcimento, art. 2044).
Nel primo caso, invece, il danno provocato in stato di necessità provoca un’indennità il cui ammontare è rimesso all’equo apprezzamento del giudice. (art. 2045)
La terza ipotesi riguarda l’aspetto soggettivo: la colpa è la negligenza, la mancanza di cautela, l’imperizia. Il dolo è la volontà di provocare il danno: sono atteggiamenti psicologici della persona. L’individuo ha la possibilità di evitare il danno, eliminando la distrazione, per esempio. Ci vuole, quindi, imputabilità della condotta (capacità di intendere e di volere). Art. 2046
CRITERIO DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITA’
Per cogliere questo principio, bisogna ripensare alle funzioni della responsabilità civile (trasferimento del costo del danno). Ma chi è chiamato a rispondere del danno? Principio che sottolinea il criterio di imputazione, che consente di individuare fra tutti la persona che deve risarcire il danno. Colpa e dolo sono criteri di imputazione di responsabilità civile: il datore di lavoro è responsabile del fatto illecito provocato dal dipendente nell’esercizio delle funzioni a cui è proposto. Il datore di lavoro, pur non avendo fatto niente di male, è considerato responsabile. Esistenza di un rapporto di lavoro subordinato = esistenza di legame che giustifica la responsabilità del datore di lavoro.
  1. Danno provocato da persona incapace di intendere e di volere: la persona incapace non deve risarcire il danno (art. 2046). Nel caso in cui, art. 2047, vi dovesse essere un danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno ad un’equa indennità.
  2. Art. 2048: danno provocato da incapace d’agire. Padre madre o tutore responsabili del danno cagionato. La ragione per cui non si cita la responsabilità relativamente all’incapace d’agire, è dovuto alla verifica di capacità di intendere e di volere conciliata con la capacità d’agire. Il rappresentante legale è responsabile sempre e comunque: se l’agente è anche incapace di intendere e di volere, risponde solo il responsabile. Se è solo incapace d’agire, entrambi.
Dall’art. 2049 all’articolo 2054 vi sono un’altra serie di criteri di imputazione della responsabilità civile. L’ente responsabile per la manutenzione delle strade, per esempio, è responsabile ex articolo 2051 dei danni verificati al seguito di incidenti provocati dalla cattiva manutenzione della strada.
Art. 2053: rovina di edificio. Anche qui vi è un criterio: la proprietà rende il proprietario responsabile dei danni cagionati dalla rovina degli immobili.
Art. 2054: circolazione di veicoli.
RESPONSABILITA’ PER DANNI NON PATRIMONIALI
Quando si verifica un danno non patrimoniale, il risarcimento è previsto solo in casi previsti dalla legge. È una norma che ha dato molto lavoro agli interpreti. Bisogna tenere presente che uno stesso accadimento dannoso quasi sempre provoca danni patrimoniali e non. Si sta andando nella direzione dell’allargamento dell’area dei danni non patrimoniali.
Il discorso è diventato incontrollabile quando l’inciso “nei casi previsti dalla legge” è stato posto in relazione alla Costituzione. In particolare l’articolo 2 della Costituzione: “doveri di solidarietà”.

IL FATTO DANNOSO DEVE ESSERE PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO: allora la vittima può richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non.

LE LEGGI SPECIALI PREVEDONO IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE (es. irragionevole durata del processo).

QUANDO COLPISCONO VALORI INDIVIDUALI DI UNA PERSONA COSTITUZIONALMENTE GARANTITI E COLPITI IN MODO SERIO E NON FUTILE (lesione significativa).  

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