lunedì 8 giugno 2015

29^ LEZIONE DI DIRITTO PRIVATO.

Altri atti e fatti fonti di obbligazione: contratto, fatto illecito, altri atti e fatti fonte di obbligazione.
Per il diritto non tutti i fatti sono giuridicamente rilevanti, ma solo quelli che producono delle conseguenze sul piano giuridico (nascita di obbligazioni): si prendono in considerazione fatti che producono delle obbligazioni in capo a determinati soggetti. Il nostro ordinamento ne riconosce 3:
-        Gestione di affari altrui;
-        Arricchimento senza causa (art. 2041);
-        Indebito (art. 2033).
Gli atti, invece, si riconnettono a delle dichiarazioni rispetto alle quali l’ordinamento giuridico fa nascere delle obbligazioni. Queste dichiarazioni, dette anche manifestazioni di volontà, son tipiche: non tutte le dichiarazioni sono fonte di obbligazione, ma solo quelle che il legislatore ha individuato come fonte di obbligazione. L’autonomia delle parti, quindi, non ne può creare di nuove (PROMESSE UNILATERALI, artt. 1987 -- > 1991). Anche qui l’ordinamento ne riconosce essenzialmente tre:
-        Ricognizione di debito (art. 1988);
-        Promessa di pagamento (art. 1988);
-        Promessa al pubblico (art. 1989).
Queste promesse sono delle manifestazioni di volontà e producono effetto solo nei casi previsti dall’ordinamento. È fonte di obbligazione già la sola promessa di pagamento. Prescinde dal rapporto sottostante anche la ricognizione del debito. Il soggetto a favore del quale è fatta la promessa è dispensato dal provare il perché, la causa, il rapporto sottostante (astrazione della causa).
Art. 1989 Nel caso della promessa al pubblico si parla di un istituto per cui una parte si rivolge ad una generalità di consociati, promettendo una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione. È un atto unilaterale: il soggetto che fa la promessa al pubblico è già obbligato a dare la prestazione promessa a chi si trova nella condizione prevista. L’esempio sempre fatto è il benzinaio che promette al cliente che gli darà un premio all’ottenimento di tot punti di fedeltà.
Art. 1990 La revoca di una promessa deve essere per giusta causa: deve essere pubblica e nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Art. 1991 Cosa succede quando più soggetti rispondono ad una stessa promessa? Se l’azione è stata compiuta da più persone separatamente la ricompense spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al committente.
Il mandato è un contratto tipico: la gestione di affari altrui è un fatto fonte di obbligazione. Questo fatto si pone come eccezione alla regola che gli altri non dovrebbero “mettere il naso” nella sfera giuridica altrui.
Il legislatore, in casi molto eccezionali e particolari, apprezza questo comportamento: la casa del vicino si sta allagando e il vicino si preoccupa della casa. Assomiglia al mandato, ma non esiste investitura formale da parte del mandante. È una situazione di fatto che suggerisce e stimola l’intervento altrui. È fonte di obbligazione perché in capo al gestore nasce l’obbligazione di portarla avanti. Il beneficiario dovrà rimborsare le spese e far fronte alle obbligazioni messe in campo nel suo interesse (art. 2028 e seguenti).
Altro fatto (art. 2033): indebito oggettivo e soggettivo. Nel momento in cui si ha un debito nasce l’obbligazione restitutoria. Restituire, in diritto, si dice RIPETERE. Quando si parla di diritto alla ripetizione si parla di diritto di ricevere (e obbligo di restituire). Chi ha ricevuto si chiama ACCIPIENS. IL DIRITTO DI RIPETERE DELL’ACCIPIENS = diritto di restituire da parte dell’accipiens.
Una volta fissato l’indebita, è importante capire i limiti dell’azione restitutoria: quando chi ha pagato male non ha diritto di riottenere?  

  1. Art. 2034: le obbligazioni naturali. Il legislatore afferma che non è ammessa la ripetizione qualora si sia spontaneamente prestata una somma, salvo che la prestazione sia stata eseguita da incapace. È solo un obbligo morale, non giuridico.
  2. Il diritto di ripetere si prescrive in 10 anni.
  3. Prestazioni contrarie al buon costume (art. 2035).
  4. Se il pagamento del debito è stato ottenuto da incapace, il soggetto è tenuto a restituire solo ciò che è andato a suo vantaggio.
  5. L’obbligo di restituzione viene meno se l’accipiens si è privato in buona fede del titolo e/o delle garanzie del credito (art. 2036). L’indebito soggettivo è ripetibile solo se l’errore è scusabile.
  6. Come si calcola quanto si deve restituire?

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