Altri atti e fatti fonti di
obbligazione: contratto, fatto illecito, altri atti e fatti fonte di
obbligazione.
Per il diritto non tutti i fatti
sono giuridicamente rilevanti, ma solo quelli che producono delle conseguenze
sul piano giuridico (nascita di obbligazioni): si prendono in considerazione
fatti che producono delle obbligazioni in capo a determinati soggetti. Il
nostro ordinamento ne riconosce 3:
-
Gestione di affari altrui;
-
Arricchimento senza causa (art. 2041);
-
Indebito (art. 2033).
Gli atti, invece, si riconnettono
a delle dichiarazioni rispetto alle quali l’ordinamento giuridico fa nascere
delle obbligazioni. Queste dichiarazioni, dette anche manifestazioni di
volontà, son tipiche: non tutte le dichiarazioni sono fonte di obbligazione, ma
solo quelle che il legislatore ha individuato come fonte di obbligazione.
L’autonomia delle parti, quindi, non ne può creare di nuove (PROMESSE
UNILATERALI, artt. 1987 -- > 1991). Anche qui l’ordinamento ne riconosce
essenzialmente tre:
-
Ricognizione di debito (art. 1988);
-
Promessa di pagamento (art. 1988);
-
Promessa al pubblico (art. 1989).
Queste promesse sono delle
manifestazioni di volontà e producono effetto solo nei casi previsti dall’ordinamento.
È fonte di obbligazione già la sola promessa di pagamento. Prescinde dal
rapporto sottostante anche la ricognizione del debito. Il soggetto a favore del
quale è fatta la promessa è dispensato dal provare il perché, la causa, il
rapporto sottostante (astrazione della causa).
Art. 1989 Nel caso della promessa
al pubblico si parla di un istituto per cui una parte si rivolge ad una
generalità di consociati, promettendo una prestazione a favore di chi si trovi
in una determinata situazione. È un atto unilaterale: il soggetto che fa la
promessa al pubblico è già obbligato a dare la prestazione promessa a chi si trova
nella condizione prevista. L’esempio sempre fatto è il benzinaio che promette
al cliente che gli darà un premio all’ottenimento di tot punti di fedeltà.
Art. 1990 La revoca di una
promessa deve essere per giusta causa: deve essere pubblica e nella stessa
forma della promessa o in forma equivalente.
Art. 1991 Cosa succede quando più
soggetti rispondono ad una stessa promessa? Se l’azione è stata compiuta da più
persone separatamente la ricompense spetta a colui che per primo ne ha dato
notizia al committente.
Il mandato è un contratto tipico:
la gestione di affari altrui è un fatto fonte di obbligazione. Questo fatto si pone
come eccezione alla regola che gli altri non dovrebbero “mettere il naso” nella
sfera giuridica altrui.
Il legislatore, in casi molto
eccezionali e particolari, apprezza questo comportamento: la casa del vicino si
sta allagando e il vicino si preoccupa della casa. Assomiglia al mandato, ma
non esiste investitura formale da parte del mandante. È una situazione di fatto
che suggerisce e stimola l’intervento altrui. È fonte di obbligazione perché in
capo al gestore nasce l’obbligazione di portarla avanti. Il beneficiario dovrà
rimborsare le spese e far fronte alle obbligazioni messe in campo nel suo
interesse (art. 2028 e seguenti).
Altro fatto (art. 2033): indebito
oggettivo e soggettivo. Nel momento in cui si ha un debito nasce l’obbligazione
restitutoria. Restituire, in diritto, si dice RIPETERE. Quando si parla di
diritto alla ripetizione si parla di diritto di ricevere (e obbligo di
restituire). Chi ha ricevuto si chiama ACCIPIENS. IL DIRITTO DI RIPETERE
DELL’ACCIPIENS = diritto di restituire da parte dell’accipiens.
Una volta fissato l’indebita, è
importante capire i limiti dell’azione restitutoria: quando chi ha pagato male
non ha diritto di riottenere?
- Art.
2034: le obbligazioni naturali. Il legislatore afferma che non è ammessa
la ripetizione qualora si sia spontaneamente prestata una somma, salvo che
la prestazione sia stata eseguita da incapace. È solo un obbligo morale,
non giuridico.
- Il
diritto di ripetere si prescrive in 10 anni.
- Prestazioni
contrarie al buon costume (art. 2035).
- Se il
pagamento del debito è stato ottenuto da incapace, il soggetto è tenuto a
restituire solo ciò che è andato a suo vantaggio.
- L’obbligo
di restituzione viene meno se l’accipiens si è privato in buona fede del
titolo e/o delle garanzie del credito (art. 2036). L’indebito soggettivo è
ripetibile solo se l’errore è scusabile.
- Come si
calcola quanto si deve restituire?
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