In questa lezione parleremo di: differenze fra COMMON LAW e CIVIL LAW; chi detiene il potere legislativo, chi il potere esecutivo e chi il potere giurisdizionale; la differenza fra QUESTURA, PREFETTURA, PRETURA e PROCURA.
L’unico legittimato a produrre diritto è lo STATO. Statalizzazione del diritto. Capire le regole giuridiche:
-
In Inghilterra c’è il common law --> la sentenza diventa vincolante, crea diritto --> il sistema nasce dal basso --> il corpo sociale
stesso si dà delle regole;
-
Nel nostro sistema il tutto parte dall’alto, c’è
formalismo (vs. pragmatismo inglese) --> la funzione normativa è stata espropriata alla base
ed è stata data allo stato (il PARLAMENTO, sistema di CIVIL LAW);
-
Il PARLAMENTO è bicamerale --> CAMERA dei DEPUTATI (630); SENATO (315). Assieme sono parlamentari-onorevoli.
POTERE LEGISLATIVO;
-
V’è poi il GOVERNO: consiglio dei ministri +
presidente del consiglio dei ministri + ministri (art. 92 Costituzione) à è
un sostantivo dietro il quale si nascondono tre realtà diverse: un organo
collegiale (il consiglio dei ministri), organi monocratici (ministri) e un
organo monocratico collegiale (presidente). POTERE ESECUTIVO.
- Funzione giurisdizionale: GIUDICI.
Magistrato può anche non essere un giudice, può anche essere un PM à
pubblico ministero à
è la parte che sostiene la pubblica accusa (si parla di un processo penale).
Giudice ADOTTA la sentenza “super partes”. Funzione giurisdizionale solo se il
giudice è imparziale, terzo rispetto alla controversia presentata.
Le particolarità: Il concorso per diventare giudice è lo stesso
concorso per diventare PM. È questo il guaio italiano. La magistratura è
composta da soggetti GIUDICANTI ed INQUIRENTI. Si potrebbe creare un conflitto di interessi. Questo mina alla base l’IMPARZIALITA’, la
TERZIETA’. L’accusa deve avere GLI STESSI STRUMENTI della difesa e viceversa.
Il materiale PROBATORIO deve essere il medesimo.
L’articolo 111 della Costituzione, infatti, ha
costituzionalizzato il “GIUSTO PROCESSO”, ovvero la parità di strumenti tra
accusa e difesa.
Sostanziale divisione dei poteri
(Montesquieu) à
bisogna attribuire le varie funzioni a soggetti diversi. Nel caso in cui queste
funzioni non siano diversificate si ha una DITTATURA.
È importante distinguere la
funzione giurisdizionale dalla funzione giudiziaria.
In Italia c’è una magistratura
ordinaria: GIUDICE CIVILE e PENALE à POTERE
GIUDIZIARIO. Il potere giudiziario inquadra solo ed esclusivamente il
giudice ordinario.
C’è, poi, una magistratura speciale:
GIUDICE AMMINISTRATIVO, CORTE DEI CONTI, TRIBUNALE MILITARE.
Tutti i giudici sono magistrati.
Non tutti i magistrati sono giudici.
Ci sono “3 tipi di giudici”: di I
grado, di II grado, di III grado (di ultima istanza)
1-
Il giudice civile di I grado si chiama GIUDICE
DI PACE (è un magistrato onorario); se è più complicata: TRIBUNALE (monocratico
o collegiale [3]).
II grado:
tribunale o CORTE D’APPELLO.
III grado:
CASSAZIONE sezioni civili.
2-
Il giudice penale di I grado si chiama GIUDICE
DI PACE; se è più complicata: TRIBUNALE; CORTE D’ASSISE (c’è anche il giudice
popolare).
II grado:
tribunale o CORTE D’APPELLO o CORTE D’ASSISE D’APPELLO.
III grado:
CASSAZIONE sezioni penali.
Il giudice PENALE si occupa solo
dei REATI (delitti o contravvenzioni) à il reato e il giudice penale è l’unico giudice che
può incidere sul bene più importante di ciascuno: la libertà. È l’HABEAS CORPUS. (ART. 13 Costituzione).
Il giudice CIVILE ci tocca in
maniera più triviale: il portafoglio. Il PETITUM chiesto al giudice penale è
diverso dal PETITUM chiesto al giudice civile. Se qualcuno disintegra la moto
del prof. lui querela il colpevole (PENALE) e chiede il risarcimento (CIVILE).
Chi nel processo penale chiede i danni è la PARTE CIVILE.
Uno stesso fatto (FATTISPECIE) quindi può avere doppio rilievo (PENALE e CIVILE).
La querela è lo strumento con cui
una parte privata investe la parte pubblica perché indaghi. Querelo tizio, la
polizia trasmette alla procura della Repubblica che incarica il PM di fare le
indagini à
il GIP (giudice delle indagini preliminari) valuta il valore delle indagini, se
sono fondate c’è il RINVIO A GIUDIZIO, altrimenti l’archiviazione. Quando c’è
una querela di un privato, il PM ha l’obbligo di indagare per
arrivare a scegliere se rinviare a giudizio o archiviare (OBBLIGO D’ESERCIZIO).
QUESTURA: ufficio periferico dello stato (provincia), è tutto
quello che ha competenza sullo status civitatis (visto,…); coopera con la
prefettura per quanto riguarda l’ordine pubblico.
PREFETTURA: il prefetto è il rappresentante del governo nel
territorio; spazio temporale provincia; (sono diventati UFFICI TERRITORIALI
PERIFERICI); è l’organo dell’amministrazione dello stato con il quale lo stato
centrale si articola nelle province. Garantisce e conserva l’ordine pubblico
(essenzialmente).
PRETURA: è il vecchio ufficio del giudice che si chiamava PRETORE.
Era un giudice sia civile che penale à formalmente sono in piedi ma sono uffici in cui si
raccoglie il personale del giudice di pace. Supporto amministrativo che viene
dato al giudice.
PROCURA: è l’ufficio organizzativo presieduto dal PM à è
l’ufficio che raccoglie i vari PM, procuratori (dal generale ai particolari).
Ha un doppio significato: o PM o DIFENSORE PRIVATO (avvocato). Il contratto
della procura era l’incarico che veniva dato all’avvocato per difenderti.
NON BISOGNA FARE CONFUSIONE CON:
-
PROCURA: atto con il quale si conferisce il
mandato a compiere atti giuridici per conto altrui;
-
MANDATO: è un contratto con il quale qualcuno si
impegna a stipulare contratti per conto altrui;
-
RAPPRESENTANZA: se si impiega anche nome
altrui.
Sono fortemente intrecciati ma
non necessariamente tali.
Chi è il giudice amministrativo? (GA)
In primo grado si chiama TAR (Tribunale Amministrativo Regionale); in secondo
grado o appello si chiama CONSIGLIO DI STATO. Può essere impugnata in
Cassazione, ma solo in certi casi. Rapporto tra privato e pubblica
amministrazione.
Corte dei Conti: ha delle sezioni
regionali e centrali (rispettivamente I e II grado). Stesso per i tribunali
militari --> (Danno erariale).
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