In questa lezione parleremo di: fonti del diritto, tipi di ordinamento, classifica delle fonti nel diritto romano e in quello italiano, periodizzazione di diritto pubblico e diritto privato.
La fonte è una sorgente che
assume un significato metaforico (è la testimonianza che ci fa conoscere
qualcosa di storico). Abbiamo quindi le fonti del diritto:
1-
Di produzione, qualcosa che crea il diritto,
atto, evento che porta alla creazione di nuovo diritto oggettivo;
a.
Quando vado a vedere l’organo che produce il
diritto (senso MATERIALE), in senso FORMALE è la LEGGE (prodotto). Incontreremo
il Pretore, l’Imperatore…(USI, CONSUETUDINI presso le camere di commercio)
Di cognizione, qualunque mezzo che ci permette
di conoscere il contenuto delle norme (la Gazzetta Ufficiale, nel caso di
diritto romano: la fonte di cognizione ci fa conoscere il diritto romano e ci
fa conoscere anche qualcosa della storia).
Più
indietro andiamo nel tempo, più è difficile essere affidabili (Livio,
Cicerone…); fonti epigrafiche, fonti di giuristi romani (provenienti al di
fuori del DIGESTO). Esistono diverse fonti (non esiste solo la legge): ogni
ordinamento giuridico ha una fonte prevalente (in base alla fonte più
importante).
Ci sono anche diversi tipi di
ordinamenti:
-
Chiusi,
legislativi (la fonte principale è la legge), norme che nascono fin dalla loro
origine astratte, generali e precostituite (prima faccio la norma e poi essa si
applicherà alle varie fattispecie). La maggior parte degli ordinamenti moderni
sono ordinamenti chiusi (garantiscono una maggior certezza del diritto) à
la modifica delle norme implica una modifica della legge. Anche se ora ci
stiamo avvicinando a un ordinamento “COMMON LAW”. L’ordinamento chiuso è
dominato dalle legge e caratterizza:
o
Diritto
romano postclassico;
-
Aperti,
casistici e sono:
o
Consuetudinari
(diritto romano arcaico, la fonte principale è la consuetudine, quel
comportamento è vincolante, è regola; formalmente è così, ma c’è già
un’impronta giurisprudenziale…cfr. appunti 2° giorno);
o
Giudiziali
(common law, il formante predominante sono le sentenze dei giudici; se
ritiene che il caso che ha di fronte sia diverso, affermerà la regola diversa
per garantire la differenziazione);
o
Giurisprudenziali
(diritto romano classico, NON sono le sentenze dei giudici. Per i romani
IURIS PRUDENTES sono i GIURISTI che sono dei privati cittadini privi di carica
pubblica, non più i pontefici. Il giurista non è nemmeno l’avvocato che
immaginiamo oggi, assomigliano molto di più ai nostri professori universitari.).
In questo ultimo caso, non si ha
la certezza del diritto (il giudice decide tutto) e si ha un ordinamento
flessibile, atto a seguire le tendenze dei tempi. È fors’anche più EQUO, ovvero
giusto per quanto riguarda un singolo caso: spesso e volentieri è difficile
realizzare un caso generale astratto da applicare ad un singolo caso.
ELENCO PRODUZIONE FONTI DI
DIRITTO ITALIANO
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ELENCO PRODUZIONE FONTI DI
DIRITTO ROMANO
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---DAL ’42---
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Leggi
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Le leggi
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Plebisciti
|
I regolamenti
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Senatoconsulti
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(Le norme corporative) abrogate
nel ‘44
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Costituzioni dei principi
|
Gli usi
|
Editti dei magistrati
competenti
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---OGGI---
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Responsi dei giuristi
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Costituzioni e leggi
costituzionali
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///
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Norme comunitarie (Trattato,
Regolamenti, Direttive) à
le norme europee prevalgono sulle leggi interne
|
///
|
Leggi statali
|
///
|
Leggi regionali
|
///
|
Regolamenti
|
///
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Usi
|
///
|
Art. 1 --> delle disposizioni
sulla legge in generale (1942) sono le PRELEGGI.
L’elenco è gerarchico. La seconda
non può modificare la prima, sì al viceversa.
Nel diritto romano: “Istituzioni
di Gaio I, 2 (II sec d.C.)”: gli ordinamenti giuridici del popolo romano sono
costituiti da leggi, plebisciti, senatoconsulti, costituzioni dei principi,
editti dei magistrati competenti, responsi dei giuristi. [NON è un ordine
gerarchico]
L’opera ci è giunta intera e non
dobbiamo passare da nessun tramite (Digesto, per esempio, ricco di
INTERPOLAZIONI, ovvero testo un po’ diverso da quello che era il testo
originale). Quest’opera ce l’abbiamo grazie ad un PALINSESTO, ovvero grazie ai
monaci che nel IX secolo utilizzavano antiche pergamene per copiare testi
sacri. Uno storico tedesco, nel 1814, legge l’unica pagina non raschiata e
capisce che è un’opera di diritto romano. Comincia, così, la lettura dell’opera
sottostante che sarà una delle opere più importanti per il diritto romano.
PERIODIZZAZIONE DI DIRITTO
PUBBLICO
-
754 – 509 a.C. à MONARCHIA (abbiamo un REX, gli ultimi tre REGES
portano il senato e le assemblee
popolari, ci sono PLEBEI e PATRIZI che non possono sposarsi fra loro)
-
509 – 23 a.C. à REPUBBLICA (il re viene sostituito da due CONSOLI,
c’è una magistratura suprema COLLEGIALE; la carica dei consoli dura 1 ANNO; il
senato affianca i consoli ed ha la funzione dominante, perché ha la visione
lunga; ci sono poi i COMIZI CENTURIATI, CURIATI e TRIBUTI, assemblee popolari
che hanno il compito di:
o
legiferare,
o
hanno il compito di decidere nei processi
giudiziari,
o
hanno la competenza sull’elezione dei magistrati.
Viene meno la
divisione PATRIZI-PLEBEI, i plebei creano una loro assemblea [CONCILI PLEBEI,
plebisciti]. Le leggi promulgate dai plebisciti valgono solo per la plebe. Nel 286
a.C. il plebiscito verrà paragonato alla legge, fonte per TUTTI.)
-
23 – 235 d.C. à PRINCIPATO (c’è un PRIMUS INTER PARES, un PRINCEPS,
si eleva a difensore della repubblica, rende tutti i suoi poteri in mano al
Senato, regime costituzionale IBRIDO, ci sono ancora le istituzioni ma sono
affiancate dal PRINCEPS che deve creare una sua fonte di diritto à
si comincia ad avere una nuova fonte di diritto che è quella delle costituzioni
imperiali; il Senato non produce norme, all’inizio, ma il PRINCEPS dà il
“contentino” al Senato del SENATOCONSULTO, che spesso e volentieri è una
decisione del princeps.)
-
235 – 565 d.C. à DOMINATO (finita la dinastia dei SEVERI; è l’ultimo
regime costituzionale romano, è una MONARCHIA ASSOLUTA fondata sulla figura del
DOMINUS: egli è padrone dell’Impero. L’unica fonte che produce ancora diritto è
il DOMINUS.)
PERIODIZZAZIONE DI DIRITTO
PRIVATO
-
754 – 242 a.C. à DIRITTO ARCAICO (fino al 242 c’è una continuità
senza grosse divergenze; economia pastorizia, poi agricola, ma senza velleità
commerciali).
-
242 – 23 a.C. à DIRITTO PRECLASSICO
-
23 – 235 d.C. à DIRITTO CLASSICO
-
235 – 565 d.C. à DIRITTO POSTCLASSICO
DIRITTO ARCAICO (754 – 242 a.C.)
Esiste solo lo IUS CIVILE (IUS
QUIRITIUM) diretto solamente ai cittadini romani, ai CIVES; è rigido e
formalistico, scarso (poche norme), anche perché l’economia è semplice
(pastorizia). L’epoca è ancora molto influenzata dalla religione: i primi atti
giuridici sono quasi dei riti religiosi, la parola data in un certa forma
produce degli effetti giuridici. Ha la propria fonte:
a-
Mores maiorum + interpretatio dei Pontefici (AGèRE che tipo di azione devo usare?
Che tipo di azione devo fare? Qual è il formulario?; CAVèRE dare responsi relativamente all’attività negoziale; RESPONDèRE è un qualcosa di ampio,
chiedere un consiglio del tipo “a chi do mia figlia in sposa?”).
b-
Leggi delle XII Tavole (451-450 a.C.) è la prima
raccolta di tutto il diritto (compilazione) ed è anche l’ultima (fino a
Giustiniano); nasce dal rapporto fra PATRIZI e PLEBEI; i PLEBEI volevano un
diritto scritto, per evitare che fosse modificato ad ESTRO e che i pontefici
favorissero i PATRIZI. Nel 451 si nomina un collegio di 10 membri DECEMVIRI
LEGIBUS SCRIBUNDIS (decemviri che hanno il compito di scrivere 10 leggi):
prendono i MORES MAIORUM e li mettono per iscritto. In un anno fanno 10 tavole;
l’anno dopo nel collegio vengono inseriti anche dei plebei e quell’anno vengono
compilate e pubblicate altre 2 tavole (dove però si ritrova la legge in cui si
evita il connubio PATRIZI-PLEBEI). Da qui comincia la laicizzazione della
GIURISPRUDENZA.
c-
Leges (PUBLICATAE che deriva da “POPULUS” o
ROGATAE, ovvero proposte fatte da un magistrato, a cui il popolo può dire sì o
no) + plebisciti (equiparati alle leggi nel 286 a.C.) --> il tribuno della plebe
fa la proposta di un plebiscito a cui il popolo può dire sì o no --> dopo un po’ di tempo si preferirà questa modalità.
Leggi e plebisciti hanno
pochissima influenza sul diritto privato. Quando se ne trovano, sono leggi
imperfette: danno la norma e non danno la sanzione né pena (dà una direttiva
senza conseguenze). Il fulcro del cambiamento arriverà con GLI EDITTI DEI
MAGISTRATI COMPETENTI.
Nel diritto arcaico il processo
che si usa è delle LEGIS ACTIONES (azioni della legge).
367 a.C. --> creazione del ruolo
del pretore urbano --> magistrato collega minore dei consoli, non può porre divieti ai consoli (mentre
sì al viceversa). Viene creato con il pretesto della GIURISDIZIONE (dicere ius) --> è
colui che dice il diritto. Fino al 367 la giurisdizione era di competenza dei
consoli, ma poi questi avevano troppo da fare, e così incaricano un loro
collega (NON è IUDICATIO).
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