In questa lezione parleremo degli "antenati" del diritto attuale, del costituzionalismo e del diritto "odierno".
Il diritto fino al 600 è un diritto stratificato, diverso a
seconda della corporazione, a seconda della classe sociale…600-700 monarchie
assolutistiche à
l’idea della Monarchia è “lo stato e la legge sono io” à legibus solutus à il
sovrano è al di sopra di ogni legge à il regno è cosa del sovrano.
13 settembre 1789: Libertà, fratellanza (solidarietà),
uguaglianza à trovare
uno strumento per superare la stratificazione giuridica: si approda alla legge
generale ed astratta. La generalità e la astrattezza della legge: destinata ad
applicarsi un numero indeterminato di volte à nessuno può sentirsi svincolato dalla legge
- Generale
e astratta
- Lega
tutti (anche il sovrano)
- Un
parlamento (la legge è prodotto del parlamento, organo rappresentativo per
eccellenza)
L’unica soluzione, quindi, poteva essere un organo che
riceveva un mandato dalla base elettorale per legiferare. Il diritto
stratificato nasce: consuetudinario, passa al Sovrano, all’interpretazione e
via così. (per approfondire: Ludovico Antonio Muratori: “Dei difetti della
Giurisprudenza”). L’800 è l’idea delle codificazioni (Costituzionalismo à
costituzioni che pongano delle regole valide anche per i Sovrani). Nella
Restaurazione si restaurano le Monarchie ma si pongono dei limiti (Monarchie
Illuminate) o Monarchie Costituzionali (e non più assolutistiche).
LEX à
abilita un solo soggetto a produrre delle regole à la legge generale astratta contiene in sé già i
germi della sua rovina: il passo fondamentale della decadenza si fece quando si
ritenne di assegnare il ruolo di legislatore politico allo stato (cioè al
Parlamento) à
risoluzione del diritto nella legge generale astratta.
La legge generale astratta funziona solo se il PARLAMENTO è
davvero un organo rappresentativo, ovvero se rappresenta veramente gli
interessi di un intero corpo sociale. E se il Parlamento rappresenta solo i propri
interessi? Crea delle leggi che non rappresentano gli interessi del popolo, ma
i propri àleggi ad personam.
Nell’analisi politica ed etica di Aristotele emerge che
nessun potere è quello corretto, se non quello della politeia. Vediamo perché:
Demo/crazia: è davvero governo del popolo? No, perché
prevale la maggioranza (bisogna arrivare ad un compromesso) à
tende a diventare TIRANNIA (OCLOCRAZIA, forma degenerata)
Aristo/crazia: no, perché tende a diventare oligarchia (per
l’intima natura dell’uomo)
Politèia: sì, filo/sofi: gli amanti della saggezza.
Quindi:
a) Il
parlamento è lo specchio della legge elettorale: è la possibilità del corpo
elettorale di eleggere i propri rappresentanti – converte il voto in seggio
a. Se la legge elettorale impedisce al corpo elettorale di
scegliere i propri rappresentanti
b. Impedisce il diritto di mandato imperativo (faccio promesse
ma poi non le mantengo) --> MANDATO: ti permetto di spendere il mio nome per fare
i miei interessi
c. Chi può essere eletto rappresentante? Tutti. Il
problema viene a galla quando gente incompetente viene inserita nel parlamento.
Ma la vera ricchezza del diritto è il CORPO SOCIALE.
b) Il
soggetto su cui dobbiamo focalizzare la nostra attenzione è l’INTERPRETE ovvero
colui che interpreta la legge à
il prodotto storico può anche essere aberrante. Il diritto è destinato al corpo
sociale à condiziona
le condotte ma è a sua volta condizionato dalle condotte à
condizionato dalla risposta comportamentale del corpo sociale.
Il diritto è un insieme di regole che richiedono al corpo
sociale di reagire a queste regole. L’atto interpretativo è il momento più importante --> si dà un significato. Da proposizione linguistica la si porta ad un
significato. (Santi Romano)
Nel
4-500 c’era corrispondenza fra morale e legge (coincidenza corpo normativo
religioso e organizzazione politica). Il diritto non ha il suo momento più importante nella
sanzione à il
diritto ha il suo momento migliore quando riesce a realizzare le buone
condotte. Il momento patologico del diritto è la trasgressione.
IL DIRITTO è :
a- Insieme
di regole giuridiche
b- Calato
in un corpo sociale
Quali sono le fonti del diritto? Chi e secondo quali forme
può porre regole giuridiche in Italia?
CIVIL LAW (DEDUTTIVO)
UNIONE EUROPEA:
FONTI DI MATRICE STATALE:
1. COSTITUZIONE
(art. 138,139)
2. LEGGE
(art. 70-74, 76-77, decreto legge e legislativo, dlg e dlgs)
3. REGOLAMENTI
art. 1-3-4 GOVERNATIVI à
reg. (art. 17 / l. 400/88 1176
articolo 17 della legge 400 del 1988)
4. CONSUETUDINI
1-8 disposizioni
LEGGI E REGOLAMENTI DI ENTI E REGIONI:
1. STATUTO
2. LEGGE
3. REGOLAMENTO
Tutte queste sono disposizioni che ci dicono come produrre
regole giuridiche. Tutte queste disposizioni sono DOCENDI CAUSA. Ci sono poi le
regole REGENDI CAUSA che regolano i comportamenti. Non è lo stesso in GB o USA
(COMMON LAW (INDUTTIVO)– stare decisis à una sentenza del giudice costituisce un precedente à
ogni giudice contribuisce ad arricchire il diritto à natura empirica,
giurisprudenziale). Segue l’evoluzione sociale (vantaggio), ma non ha
generalità né astrattezza, solo casistico, manca di omogeneità (svantaggio).
Nessun commento:
Posta un commento