In questa lezione approfondiremo la fase COSTITUTIVA nell'iter di promulgazione di un disegno di legge.
[Si precisa che durante questa lezione si sono fatte delle ulteriori considerazioni sulla situazione politica e giuridica attuale che, a richiesta, possono essere trasmesse via mail o con un ulteriore post.]
Fase costitutiva, la fase più
complessa. Abbiamo anche spiegato cosa sia il bicameralismo perfetto (una deve
fare tutto quello che deve fare l’altra). Il bicameralismo è nato per dare voce
a quello stato che non aveva voce (borghesia e IV stato).
Riepilogando l'ultima lezione:
-
Fase iniziativa -- > Proporre un disegno di
legge;
-
Fase costitutiva -- > Approvare un disegno di
legge;
-
Fase integrativa dell’efficacia -- > Promulgare
e approvare.
- Il
disegno di legge può essere approvato per commissione DELIBERANTE. È la
modalità di approvazione di un disegno di legge per cui la triplice
lettura e l’approvazione avviene solamente all’interno della commissione
deliberante (non lo passa al plenum, ovvero alla camera nella sua
interezza).
- Per
commissione REFERENTE. Il meccanismo della commissione referente è stato
spiegato negli appunti del IV giorno. Per riepilogare (SI CONSIGLIA DI
ANDARE A VEDERE GLI APPUNTI DEL IV GIORNO): la commissione opera le tre
letture, trasmette al plenum il testo che può emendarlo, respingerlo od
approvarlo.
- Per
commissione REDIGENTE. È a metà via tra gli altri due. È più semplice di
quello referente, ma più difficile di quello deliberante. La commissione
fa le tre letture; l’ultima lettura avviene CRISTALLIZZANDO il testo; il
testo viene, quindi, portato in ASSEMBLEA che può però solamente
approvarlo o respingerlo, NON emendarlo.
Art.
72 ultimo comma SAPPILO BENE. Per alcune decisioni ci vogliono
commissioni diverse.
a-
Riserva di assemblea (ci sono delle materie che
non possono essere approvate o respinte per procedimenti accelerati). Richiedo,
cioè, il massimo dibattito interno al Parlamento;
b-
IV COMMA DI
ART. 72 Al di là delle ipotesi per riserva di assemblea la
costituzione obbliga a ricorrere alla procedura più lunga e complessa (leggi
bene.). può farlo:
a.
Il governo,
perché è la maggioranza;
b.
Gli altri
(1/10 Camera e 1/5 commissione), perché sono la minoranza (strumento in mano
alla minoranza). Non deve essere
MAI sopraffazione della maggioranza sulla minoranza.
I meccanismi semplificati,
dunque, non possono essere utilizzati a danno delle minoranze. Questo strumento
comincia a fallire quando l’opposizione utilizza questo strumento senza RATIO
LEGIS (ovvero si verifica il caso dell’OSTRUZIONISMO).
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