venerdì 24 ottobre 2014

5^ LEZIONE DI DIRITTO PUBBLICO.

In questa lezione approfondiremo la fase COSTITUTIVA nell'iter di promulgazione di un disegno di legge.

[Si precisa che durante questa lezione si sono fatte delle ulteriori considerazioni sulla situazione politica e giuridica attuale che, a richiesta, possono essere trasmesse via mail o con un ulteriore post.]


Fase costitutiva, la fase più complessa. Abbiamo anche spiegato cosa sia il bicameralismo perfetto (una deve fare tutto quello che deve fare l’altra). Il bicameralismo è nato per dare voce a quello stato che non aveva voce (borghesia e IV stato). 

Riepilogando l'ultima lezione:

-        Fase iniziativa -- > Proporre un disegno di legge;

-        Fase costitutiva -- > Approvare un disegno di legge;

-        Fase integrativa dell’efficacia -- > Promulgare e approvare.

  1. Il disegno di legge può essere approvato per commissione DELIBERANTE. È la modalità di approvazione di un disegno di legge per cui la triplice lettura e l’approvazione avviene solamente all’interno della commissione deliberante (non lo passa al plenum, ovvero alla camera nella sua interezza). 
  2. Per commissione REFERENTE. Il meccanismo della commissione referente è stato spiegato negli appunti del IV giorno. Per riepilogare (SI CONSIGLIA DI ANDARE A VEDERE GLI APPUNTI DEL IV GIORNO): la commissione opera le tre letture, trasmette al plenum il testo che può emendarlo, respingerlo od approvarlo.
  3. Per commissione REDIGENTE. È a metà via tra gli altri due. È più semplice di quello referente, ma più difficile di quello deliberante. La commissione fa le tre letture; l’ultima lettura avviene CRISTALLIZZANDO il testo; il testo viene, quindi, portato in ASSEMBLEA che può però solamente approvarlo o respingerlo, NON emendarlo.

Art. 72 ultimo comma SAPPILO BENE. Per alcune decisioni ci vogliono commissioni diverse.

a-     Riserva di assemblea (ci sono delle materie che non possono essere approvate o respinte per procedimenti accelerati). Richiedo, cioè, il massimo dibattito interno al Parlamento;

b-     IV COMMA DI ART. 72 Al di là delle ipotesi per riserva di assemblea la costituzione obbliga a ricorrere alla procedura più lunga e complessa (leggi bene.). può farlo:

a.     Il governo, perché è la maggioranza;

b.     Gli altri (1/10 Camera e 1/5 commissione), perché sono la minoranza (strumento in mano alla minoranza). Non deve essere MAI sopraffazione della maggioranza sulla minoranza.

I meccanismi semplificati, dunque, non possono essere utilizzati a danno delle minoranze. Questo strumento comincia a fallire quando l’opposizione utilizza questo strumento senza RATIO LEGIS (ovvero si verifica il caso dell’OSTRUZIONISMO). 

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